Gazzetta n. 138 del 14 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 giugno 2008
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario, a base della sostanza attiva tiram, «Tio Thiram 50/8» (registrato al n. 7482), dell'impresa Solfochimica S.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto del 22 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2008) di recepimento della direttiva n. 2007/57/CE della Commissione, che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio n. 76/895/CEE, n. 86/362/CEE, n. 86/363/CEE e n. 90/642/CEE per quanto riguarda le quantita' massime di residui di ditiocarbammati;
Visto il decreto del 25 maggio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale e' stato registrato al n. 7482 il prodotto fitosanitario denominato TIO THIRAM 50/8, contenente la sostanza attiva tiram, a nome dell'impresa Solfochimica s.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio, con sede legale in via della Liberta' n. 60, Realmonte (Agrigento);
Vista la documentazione inoltrata in data 19 dicembre 2007 dall'impresa medesima, a supporto del prodotto fitosanitario in questione autorizzato sulle sole colture oggetto dell'adeguamento;
Visto il parere espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo al mantenimento dell'impiego su alcune colture nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dalla direttiva di cui trattasi;
Considerato che la documentazione presentata dell'impresa medesima e' stata valutata non sufficiente ai fini del mantenimento delle colture in questione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del suddetto prodotto fitosanitario;
Considerato che i nuovi limiti massimi di residuo della sostanza attiva tiram sono entrati in vigore il 19 marzo 2008 e che non si ritiene di concedere alcun periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario in questione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TIO THIRAM 50/8, contenente la sostanza attiva tiram, registrato al n. 7482 con decreto del 25 maggio 1988 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Solfochimica s.a.s. di Incardona Leonardo Maurizio, con sede legale in via della Liberta' n. 60, Realmonte (Agrigento), e' revocata dalla data del presente decreto, in quanto concessa esclusivamente per colture non piu' conformi alle nuove condizioni d'impiego dettate dalla direttiva n. 2007/57/CE.
 
Art. 2.
Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui all'art. 1 e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori del prodotto fitosanitario medesimo dell'avvenuta revoca.
 
Art. 3.
L'impresa e' tenuta al ritiro immediato delle scorte giacenti sul mercato in considerazione del fatto che i nuovi limiti massimi di residui sono gia' in vigore dal 19 marzo 2008.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2008

Il direttore generale: Borrello
 
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