Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 2 maggio 2008
Concessione ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, del trattamento straordinario di integrazione salariale, per i dipendenti delle societa' CO.PRO.B SCA, Eridania Sadam S.p.a., Italia Zuccheri S.p.a., SFIR S.p.a. (Decreto n. 43452).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-quinquies della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa in data 14 febbraio 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, con il quale, nell'ambito delle problematiche del settore saccarifero, sono state individuate le fattispecie relative alle societa' CO.PRO.B SCA, Eridania Sadam S.p.a., Italia Zuccheri S.P.A., SFIR S.p.a., per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Viste le istanze di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende di cui sopra individuate dal predetto accordo;
Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; .
Vista la circolare dell'I.N.P.S. n. 57 del 13 marzo 2007;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, cosi' come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 14 febbraio 2008 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 150 lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 25 unita' lavorative), dipendenti della societa' CO.PRO.B SCA, unita' produttive di Minerbio (Bologna) e Ostellato (Ferrara).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 488.181,50.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 13 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 14 febbraio 2008 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 545 lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 282 unita' lavorative) dipendenti della societa' Eridania Sadam, unita' produttive di Celano (L'Aquila), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villasor (Cagliari), Fermo (Ascoli Piceno), Russi (Ravenna), Jesi (Ancona).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.506.687,32.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 13 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 14 febbraio 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 372 lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 150 unita' lavorative), dipendenti della societa' Italia Zuccheri S.p.a., unita' produttive di Bondeno (Ferrara), Casei Gerola (Pavia), Porto Viro (Rovigo), Finale Emilia (Modena), Pontelongo (Padova) e Minerbio (Bologna).
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.929.089,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 13 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal l° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 14 febbraio 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di 262 lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 200 unita' lavorative) dipendenti della societa' SFIR S.p.a., unita' produttive di Foggia Incoronata (Foggia), Forlimpopoli (Forli' Cesena), San Pietro in Casale (Bologna), Pontelagoscuro (Ferrara) e Cesena.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.905.452,00.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 13 marzo 2008 al 31 dicembre 2008.
Pagamento diretto: no.
 
Art. 5.
L'onere complessivo pari ad euro 12.829.409,82 gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2008

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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