Gazzetta n. 131 del 6 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 aprile 2008, n. 100
Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sostituisce l'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 1, che prevede che i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti non rinnovabili e destinati all'autotrazione hanno l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, di immettere in consumo una quota minima di biocarburanti;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 2, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007;
Visto l'articolo 2-quater citato e, in particolare, il comma 3, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze sono dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione del predetto obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale ed in particolare l'articolo 17;
Ravvisata la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del predetto obbligo di immissione al consumo di una quota minima di biocarburanti con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione successivi al 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL/10.2.21/18 del 22 aprile 2008;
A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di violazione degli obblighi di immissione in consumo nel territorio nazionale della quantita' di biocarburanti e o degli altri carburanti rinnovabili, di cui all'articolo 2-quater, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, cosi' come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasmette un documentato rapporto all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro. Per tener conto della diversa gravita' della violazione si applica una maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti, secondo il seguente schema:
a) per ogni certificato mancante rientrante nel primo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la sanzione di 600,00 euro;
b) per ogni certificato mancante rientrante nel secondo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 100,00 euro;
c) per ogni certificato mancante rientrante nel terzo 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 200,00 euro;
d) per ogni certificato mancante rientrante nel quarto 25% del quantitativo di obbligo riconducibile a ciascun soggetto obbligato si applica la prevista sanzione maggiorata di 300,00 euro.
3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni di cui al comma 1, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Al fine di garantire un adeguato livello delle sanzioni rispetto alle condizioni del mercato petrolifero e dei biocarburanti, con decreto di cui l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e o delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' essere annualmente modificata, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, l'entita' delle sanzioni di cui al comma 2, anche in relazione ai progressi nello sviluppo delle filiere agroenergetiche.



Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (GUUE).
Nota al titolo:

- Il testo dell'art. 2-quater della legge 11 marzo
2006, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8) recante
interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 marzo 2006, n. 59, S.O., cosi' come sostituito dall'art.
1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).»,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.
299, S.O.), e' il seguente:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi
soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i
relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione
successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al
comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle
eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'art. 1,
comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere
riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di
biodiesel che annualmente puo' godere della riduzione
dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per
l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale
sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali
di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalita'
per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo
obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base
a criteri che in via prioritaria tengono conto della
quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera, da
contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili
da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il
bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o
contratto quadro, o contratti ad essi equiparati,
costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle
iniziative e dei progetti nel settore della promozione
delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per
il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o
accordi di programma con i soggetti interessati al fine di
promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di
biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
energetiche.
7. Ai fini dell'art. 21, comma 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il
biogas e' equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e
distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono
garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di
identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione, con particolare riferimento alle
informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima
agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti
di produzione.».
Nota alle premesse:
- Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81,
si veda la nota al titolo.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
24 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, recante «Modifiche al sistema penale. Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.»,
e' il seguente:
«Art. 7 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la
materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto
8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal
comma precedente.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81,
si veda la nota al titolo.
- Per l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
si veda la nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 422, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006).», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O., e' il seguente:
«422. L'importo previsto dall'art. 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, come modificato dal comma 520 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell'anno
2005 e' destinato per l'anno 2006 nella misura massima di
10 milioni di euro per l'aumento fino a 20.000 tonnellate
del contingente di cui al comma 421, da utilizzare con le
modalita' previste dal decreto di cui al medesimo
comma 421, nonche' fino a 5 milioni di euro per programmi
di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche
agricole e forestali nel campo bioenergetico. Il restante
importo e' destinato alla costituzione di un apposito fondo
per la promozione e lo sviluppo delle filiere
agroenergetiche, anche attraverso l'istituzione di
certificati per l'incentivazione, la produzione e
l'utilizzo di biocombustibili da trazione.».
- Per il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
24 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro

Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 74
 
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