Gazzetta n. 130 del 5 giugno 2008 (vai al sommario)
UNISU - UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE «'NICCOLO' CUSANO»
DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visti i decreti ministeriali 17 aprile 2003 e 15 aprile 2005 relativi ai criteri e alle procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 relativo alla istituzione della Universita' telematica delle scienze umane UNI.S.U. e con il quale sono stati approvati statuto e regolamento didattico di Ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario del 19 giugno 2006, n. 140;
Visto il provvedimento del presidente del consiglio di amministrazione dell'UNI.S.U. n. 2 del 28 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007 e n. 147 del 27 giugno 2007, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'UNI.S.U. in vigore dal 1° giugno 2007 e tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale direzione generale per l'Universita' del 13 settembre 2007, pervenuto in allegato alla nota prot. n 2889 del 13 settembre 2007, con il quale sono state approvate le modifiche agli articoli 2, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 38 del regolamento didattico di Ateneo anzicitato nel nuovo testo elaborato dalle autorita' accademiche, ad eccezione di quelle relative all'art. 3 e all'art. 32;
Viste le deliberazioni del comitato tecnico organizzatore in data 30 ottobre 2007 e del consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 2007, con le quali i predetti organi centrali dell'UNI.S.U. hanno preso atto della approvazione delle suddette modifiche ad eccezione di quella relativa all'art. 3 e all'art. 32;
Ravvisata la necessita' di emanare le modifiche al regolamento didattico di Ateneo, stabilendo l'entrata in vigore delle modifiche stesse a partire dal 1° novembre 2007, provvedendo contestualmente all'emanazione del nuovo testo rispetto a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006, con riserva di sottoporre nuovamente al Ministero le modifiche agli articoli 3 e 32;
Decreta:

Articolo unico

Sono emanate le modifiche al regolamento didattico di Ateneo relative agli articoli 2, 4, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e 38 che entrano in vigore dal 1° novembre 2007 e risultanti dall'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Universita' e inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 31 ottobre 2007
Il rettore: Scarcella
 
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
(elenco delle modifiche approvate a decorrere dal 1° novembre 2007)

Art. 2.
Strutture didattiche di Ateneo

2. Le facolta' attribuiscono, con la delibera annuale di programmazione, ai docenti, ai ricercatori e ai tutor d'ambito disciplinare i compiti in ordine ai singoli insegnamenti, ai corsi integrativi erogabili, a scelta dello studente, a distanza e/o in presenza, nonche' alle attivita' di orientamento.
Art. 4.
Corsi e titoli di studio

2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), master universitario (MU) di 1° e di 2° livello.
12. Per i fini di cui al decreto ministeriale 17 aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' con i materiali didattici, l'interattivita' umana, l'adattivita' del percorso formativo, l'interoperabilita' dei sottosistemi.
13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico. Il livello di apprendimento e' monitorato costantemente attraverso i dati relativi al tracciamento delle attivita' on line e attraverso i momenti di verifica intermedia e finale di profitto.
Art. 9.
Attivita' didattiche integrative

1. Le strutture didattiche dell'Universita', anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare servizi didattici integrativi opzionali e facoltativi, come:
4. Le singole strutture didattiche organizzano le attivita' integrative, opzionali e facoltative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori ed esterni all'Universita'. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attivita' stesse.
2. Regolamenti didattici.

Art. 10.
Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio

Comma 1:
a) l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi e le relative attivita' di tutoraggio;
3. Attivita' didattiche.

Art. 13.
Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche integrati cosi' come previsto dal successivo art. 15 anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.
3. Le diverse modalita' comuni previste per l'attivita' didattica in rete di ogni insegnamento sono definite nel modello formativo approvato dall'Ateneo e nella carta dei servizi secondo i seguenti principi:
10. Le risultanze delle attivita' della commissione per la certificazione dei materiali e dell'osservatorio di ateneo sulla didattica sono trasmesse al senato accademico.
11. Le facolta', nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attivita' didattiche al fine di:
a) garantire allo studente la qualita' della didattica;
b) favorire il conseguimento dei titoli di studio secondo quanto previsto dagli ordinamenti;
c) assicurare la sostenibilita', da parte dello studente dell'attivita' programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d) ridurre o rimuovere le difficolta' che gli studenti possono incontrare negli studi universitari;
e) favorire l'utilizzo di modalita' di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli studenti, nella fattispecie gli studenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.
12. Al fine di sostenere in forme opportune lo studio degli studenti l'Ateneo organizza servizi opzionali/facoltativi. Tali servizi possono essere erogati da docenti, da ricercatori o da tutor d'ambito disciplinare dell'Ateneo stesso o da esperti esterni.
Art. 15.
Ulteriori attivita' formative

1. L'attivita' didattica dei corsi di studio delle facolta', oltre i corsi di insegnamenti ufficiali, possono prevedere seminari, esercitazioni, e altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi o dei singoli insegnamenti disciplinari o di ogni corso di studio. Per ciascuna di tali tipologie sono indicati nei regolamenti didattici delle facolta' l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
2. I regolamenti didattici di facolta' disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.
Art. 16.
Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti e' svolta da commissioni composte di professori universitari, ricercatori e docenti a contratto, e da cultori delle materie.
2. Le prove delle verifiche intermedie di profitto consistono in una o piu' tipologie seguenti:
test (scelta multipla, vero/falso, corrispondenza, sostituzione), con domande a diversa difficolta',
simulazioni,
costruzione di mappe concettuali,
realizzazioni di elaborati scritti come saggi brevi;
progetti di gruppo,
seminari.
Le modalita' di svolgimento delle prove di profitto finali prevedono che:
le prove scritte siano svolte presso o la sede dell'Universita' o presso le sedi esterne con modalita' definite dal regolamento di ateneo sugli esami;
per le sedi esterne lo svolgimento delle prove scritte puo' avvenire o con l'osservanza dei principi fissati per i concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego che si svolgono in piu' sedi o mediante lettura del tema da parte della commissione in videoconferenza secondo modalita' definite nel regolamento di ateneo sugli esami;
le prove orali in presenza mediata via video-conferenza siano svolte presso le sedi esterne dell'Universita';
le prove orali in presenza fisica siano svolte presso la sede dell'Universita';
l'Universita' assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identita', autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove) secondo le modalita' previste nel regolamento di ateneo sugli esami.
3. La valutazione finale del profitto dello studente terra' conto di tutto il lavoro svolto, ovvero dei risultati delle prove di verifica di profitto intermedie nel caso siano state svolte, della qualita' della partecipazione alle attivita' on line e dei risultati della prova di profitto finale.
4. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, il regolamento di ateneo sugli esami stabilisce il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. La votazione finale complessiva viene espressa in trentesimi. Il riconoscimento di idoneita' e' riportato nel libretto personale dello studente.
5. La composizione delle commissioni degli esami di profitto finali e' definita in base ai seguenti principi:
a) la commissione di valutazione per gli esami, proposta dal docente titolare del corso di insegnamento e nominata dal Preside, e' composta da almeno due docenti, il primo dei quali e' di norma il titolare dell'insegnamento che svolge le funzioni di presidente della commissione, il secondo e' un altro docente (professore, professore a contratto) o ricercatore o cultore della materia del medesimo settore scientifico disciplinare in cui la disciplina oggetto d'esame e' inserita o di settore scientifico disciplinare affine;
b) la commissione e' responsabile della valutazione della preparazione del candidato.
8. Ciascun insegnamento prevede prove di profitto (verifiche intermedie e finale) che si struttureranno secondo le modalita' stabilite dal regolamento di ateneo sugli esami.
13. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le attivita' on line e' realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative e consiste nella registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione finale e di autovalutazione.
Art. 17.
Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere la discussione o di un elaborato scritto o di una prova espositiva multimediale finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova abilitativi di conoscenza della lingua straniera.
6. Per il conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento prevede la presentazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore affiancato da un correlatore.
Art. 18.
Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

Le commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire la lode al candidato che ha riportato il massimo dei voti. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi. Con la concessione della lode la commissione, sempre all'unanimita', puo' proporre la dignita' di stampa della tesi quando la prova abbia raggiunto risultati di eccellenza e di originalita'.
8. I titoli accademici vengono conferiti dal rettore visti gli atti della carriera universitaria dello studente.
9. Il diploma attestante il conseguimento del titolo e' integrato da un supplemento che riporta le informazioni principali sulla carriera universitaria dello studente, per gli effetti previsti dall'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004.
Art. 38.
Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'«Universita' telematica delle scienze umane» garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.
 
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