Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 27 maggio 2008
Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV, capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 25).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

Adotta

il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere c) ed h), 213, comma 1, 215, comma 3, e 216, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) «gruppo assicurativo»: gruppo di societa' di cui all'art. 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
c) «impresa controllante»: la societa' che esercita il controllo ai sensi dell'art. 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto;
d) «impresa di assicurazione»: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
e) «impresa partecipante»: la societa' che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra societa', i quali realizzano una situazione di legame durevole con la societa' partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli contrattuali. E' altresi' impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;
f) «ISVAP» o «Autorita»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
g) «operazioni infragruppo»: tutte le operazioni in cui l'adempimento di un'obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento di un corrispettivo o a titolo gratuito, a favore delle imprese dipende, direttamente o indirettamente, dalle controparti di cui all'art. 5;
h) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
i) «partecipazione rilevante»: la partecipazione di cui agli articoli 1, comma 1, lettera oo) e 68, comma 1, del decreto;
j) «parti correlate»: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
k) «sede secondaria»: una sede, sprovvista di personalita' giuridica, che costituisce parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni infragruppo effettuate da:
a) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica;
b) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
c) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 4.
Tipologie di operazioni infragruppo

1. Le operazioni infragruppo riguardano, tra l'altro:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' di cui agli articoli 44 e 45 del decreto;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi;
g) gli accordi di gestione accentrata della liquidita';
h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, le imprese di cui all'art. 3 identificano, nell'ambito della delibera di cui all'art. 6, comma 4, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo poste in essere.
 
Art. 5.
Controparti delle operazioni infragruppo

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le seguenti controparti:
a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;
b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'art. 3;
c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'art. 3;
d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'art. 3;
e) le imprese soggette con le imprese di cui all'art. 3 a direzione unitaria ai sensi dell'art. 96 del decreto;
f) le imprese controllate da un'impresa controllante le imprese di cui all'art. 3;
g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;
h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3;
i) le imprese partecipate da un'impresa controllante le imprese di cui all'art. 3;
j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'art. 3 o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.
2. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui al Capo II, Capo III e Capo IV, Sezione I, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con:
a) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'art. 3;
b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'art. 3.
3. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 12, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere con le imprese o le persone fisiche:
a) che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di cui all'art. 3 e che non sono incluse nei commi 1 e 2;
b) che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nei commi 1, 2 e 3, lettera a). Alle persone fisiche incluse nella presente lettera non si applicano le disposizioni del Capo IV, Sezione II.
 
Art. 6.
Principi generali

1. Le imprese di cui all'art. 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la loro solvibilita' o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato e' consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni preventive di cui al Capo III.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, le imprese di cui all'art. 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'art. 5. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza supplementare ai sensi degli articoli 212 e 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione, ottemperando agli obblighi di cui al Capo IV, Sezione II.
4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'organo amministrativo delle imprese di cui all'art. 3 definisce tramite apposita delibera da assumere entro il mese di febbraio le linee guida secondo cui l'operativita' infragruppo si deve svolgere e l'operativita' che si prevede di realizzare. La delibera identifica anche le eventuali tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attivita' dell'impresa, in aggiunta a quelle indicate nell'art. 4.
5. La delibera di cui al comma 4 e le eventuali successive modifiche sono trasmesse all'ISVAP entro dieci giorni dalla relativa approvazione.
6. Le linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4:
a) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, tenendo conto anche dell'effettiva operativita' delle imprese di cui all'art. 3. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, le linee guida sono coerenti con quelle stabilite ai sensi della Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;
b) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operativita' infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entita' soggette a vigilanza prudenziale, nonche' il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'art. 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo:
i) qualora la controparte appartenga al medesimo gruppo assicurativo, e' posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio;
ii) qualora la controparte non faccia parte del medesimo gruppo assicurativo o sia legata alle imprese di cui all'art. 3 da rapporti di partecipazione e non di controllo, e' posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di conflitto di interessi;
c) contengono appropriati limiti di operativita' in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;
d) contengono i criteri per verificare la congruita' del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare;
e) indicano le modalita' per una completa e trasparente informativa al pubblico delle operazioni infragruppo concluse ed in corso. A tal fine, rileva in particolare un'adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa di cui all'art. 3.
7. L'operativita' infragruppo, illustrata nella delibera di cui al comma 4, e' definita:
a) con riferimento alle varie tipologie di operazioni infragruppo, ivi comprese quelle individuate dall'impresa ai sensi del comma 4. Per le operazioni di riassicurazione, l'illustrazione e' coerente con il piano delle cessioni di cui alla Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;
b) distinguendo le controparti appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;
c) in coerenza con l'operativita' infragruppo prevista dalla capogruppo e delle altre imprese di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;
d) in coerenza con le linee guida definite, tenendo anche conto dei limiti di operativita' di cui al comma 6, lettera c);
e) con riferimento ad un periodo temporale di un anno. E' tuttavia possibile fare riferimento ad un periodo diverso da un anno, indicandone le ragioni nella delibera di cui al comma 4.
 
Art. 7. Disposizioni particolari in materia di rilascio di fidejussioni e
garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione

1. Fermo restando quanto previsto dai Capi III e IV, le imprese di cui all'art. 3 che, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, intendono prestare fidejussioni o garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata ottemperano ai seguenti obblighi:
a) il rilascio della fidejussione o garanzia deve risultare dal verbale di una riunione dell'organo amministrativo che illustri gli elementi posti a fondamento della valutazione ed evidenzi, in particolare, le motivazioni sottostanti all'operazione e, nel caso di operazione effettuata nell'interesse di una societa' ricompresa nel perimetro del gruppo assicurativo, la coerenza dell'operazione stessa con le esigenze collegate allo svolgimento dell'attivita' propria del gruppo assicurativo;
b) il rischio assunto a seguito dell'operazione deve essere individuato ed adeguatamente quantificato, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di controgaranzie rilasciate da societa' diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa di cui all'art. 3;
c) le imprese devono tenere a disposizione per le verifiche dell'ISVAP la documentazione comprovante l'esito e la metodologia seguita per la quantificazione di cui alla lettera b) nonche' la documentazione illustrativa di eventuali controgaranzie acquisite, contenente le informazioni relative ai garanti o ai beni oggetto delle stesse;
d) le imprese devono valutare l'incidenza dell'operazione, al netto degli eventuali importi controgarantiti, sull'eccedenza di margine di solvibilita' disponibile a livello sia individuale sia di gruppo. Tale incidenza, per le operazioni effettuate nell'interesse di societa' controllate esterne al perimetro del gruppo assicurativo, e' pari all`esposizione nominale assunta con l'operazione.
 
Art. 8.
Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio

1. Le imprese di cui all'art. 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo, nonche' il rispetto delle linee guida e dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo secondo quanto previsto nell'art. 6.
2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.
 
Art. 9.
Operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano preventivamente all'ISVAP le operazioni infragruppo, che siano economicamente rilevanti ai sensi dell'art. 10, aventi per oggetto finanziamenti, garanzie, partecipazioni di controllo, immobili, titoli obbligazionari e partecipazioni non di controllo non negoziati in mercati regolamentati che siano liquidi ed attivi.
2. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicazione preventiva tutte le operazioni infragruppo attuate a condizioni diverse da quelle di mercato.
3. Non sono soggette agli obblighi di comunicazione preventiva:
a) le operazioni di riassicurazione;
b) le operazioni aventi per oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi, fatta eccezione per le operazioni relative a partecipazioni di controllo.
4. Nel caso in cui le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva ai sensi dei commi 1 e 2 siano poste in essere tra due imprese di cui all'art. 3, ciascuna di esse sara' tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva, nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'art. 10.
5. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad autorizzazione dell'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, si applicano le norme che disciplinano il procedimento di autorizzazione. In tal caso:
a) l'istanza di autorizzazione assolve anche agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
b) l'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione, trasmette all'ISVAP anche la documentazione prevista dall'art. 11;
c) ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP tiene conto anche della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12, comma 2.
6. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto o delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini previsti da tali disposizioni oppure si applica l'art. 12, se le predette disposizioni non prevedono termini. In tal caso:
a) l'impresa effettua un'unica comunicazione, trasmettendo la documentazione prevista dalle altre disposizioni unitamente a quella prevista dall'art. 11;
b) l'ISVAP valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalle ulteriori disposizioni nonche' di quelli previsti dall'art. 12, comma 2.
 
Art. 10.
Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione preventiva

1. Sono considerate economicamente rilevanti le operazioni infragruppo il cui valore superi le soglie indicate nell'Allegato 1.
2. Ai fini della determinazione della rilevanza economica, le soglie di cui al comma 1 si considerano superate anche nel caso di piu' operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore alla soglia, risultino collegate tra loro da un'unicita' temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'ISVAP tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.
 
Art. 11.
Modalita' e contenuto della comunicazione

1. Le imprese soggette all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni infragruppo inviano all'ISVAP una nota illustrativa redatta in conformita' all'Allegato 2 e corredata della documentazione ivi indicata.
 
Art. 12.
Disciplina delle comunicazioni preventive

1. Le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva possono essere perfezionate decorso il termine di venti giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della relativa comunicazione senza che l'Autorita' abbia comunicato alle imprese stesse un provvedimento motivato di divieto.
2. L'ISVAP adotta il provvedimento di divieto di cui al comma 1 nel caso in cui verifichi che le operazioni contrastino con i principi di sana e prudente gestione o producano effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. Il termine di cui al comma 1 e' interrotto nel caso in cui l'ISVAP, accertata l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione prodotta in allegato alla comunicazione preventiva, richieda i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine decorre nuovamente dalla data in cui l'ISVAP riceve la documentazione richiesta.
4. Il termine di cui al comma 1 e' sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione all'operazione infragruppo oggetto di comunicazione preventiva. In tale ipotesi, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l'ISVAP riceve riscontro dall'impresa ai rilievi o alle richieste formulate.
5. Le imprese che, in pendenza del termine di cui al comma 1, apportino modifiche rilevanti ad una o piu' delle condizioni dell'operazione infragruppo comunicata sono tenute ad effettuare una nuova comunicazione. Ai fini e per gli effetti di cui presente articolo, tale comunicazione e' considerata come comunicazione di una nuova operazione.
6. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni di cui all'art. 9 sia stata posta in essere dalle imprese di cui all'art. 3 in assenza della relativa comunicazione preventiva e contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
 
Art. 13.
Esecuzione delle operazioni infragruppo

1. Le imprese informano l'ISVAP dell'avvenuta esecuzione dell'operazione infragruppo entro dieci giorni dal relativo perfezionamento ovvero della decisione di non dare esecuzione all'operazione.
2. Le imprese che, decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, intendano svolgere l'operazione infragruppo a condizioni diverse da quelle indicate nella comunicazione preventiva sono tenute ad effettuare all'ISVAP una nuova comunicazione.
 
Art. 14.
Operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano annualmente all'ISVAP le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi del comma 2, ad eccezione delle operazioni di riassicurazione.
2. AI fini del comma 1, sono significative le operazioni il cui valore supera l'uno per cento del margine di solvibilita' richiesto a livello individuale dell'impresa di cui all'art. 3. Per le imprese di cui all'art. 3 che non effettuano il calcolo del margine di solvibilita', si considerano significative tutte le operazioni infragruppo.
 
Art. 15.
Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 14, la comunicazione di cui all'art. 14 puo' essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.
2. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.
3. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante in vece dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 14, non riportino l'elenco completo delle operazioni infragruppo dell'impresa destinataria dell'obbligo.
 
Art. 16.
Modalita' e termini per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 14, le imprese di cui all'art. 3 inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 3 unitamente al proprio bilancio di esercizio.
2. Nel caso di cui all'art. 15, comma 1, le imprese controllanti inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 4 unitamente al proprio bilancio di esercizio.
 
Art. 17.
Disciplina delle comunicazioni successive

1. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione successiva ai sensi dell'art. 14, posta in essere dalle imprese di cui all'art. 3, contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'ISVAP puo' richiedere alle imprese chiarimenti, nonche' documentazione o dati integrativi rispetto a quelli previsti dall'art. 14.
 
Art. 18.
Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti

1. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP l'elenco completo delle controparti di cui all'art. 5 con l'indicazione della partecipazione in esse direttamente e/o indirettamente detenuta.
 
Art. 19.
Esenzioni dall'obbligo di comunicazione

1. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 18, la comunicazione di cui all'art. 18 e' effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.
2. Qualora le imprese di cui all'art. 3 siano partecipate da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione di cui all'art. 18 e' effettuata unicamente da quest'ultima impresa, salvo che essa non sia soggetta all'esenzione prevista dal comma 1.
3. Le imprese di cui all'art. 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.
4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, a seguito dei diversi rapporti di partecipazione, le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante o partecipante in vece dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 18, non riportino l'elenco completo delle controparti dell'impresa destinataria dell'obbligo.
 
Art. 20.
Modalita' e termini per la comunicazione

1. Per la comunicazione di cui all'art. 18, le imprese di cui all'art. 3 seguono le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP con apposito Provvedimento.
2. La comunicazione all'ISVAP dei dati e delle informazioni di cui all'art. 18 e' effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione e' resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nell'elenco delle controparti.
 
Art. 21.
Abrogazioni

1. Sono abrogate, secondo i termini di cui all'art. 23:
- la Circolare ISVAP n. 214 del 3 febbraio 1994;
- la Circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001;
- la Circolare ISVAP n. 459 del 6 dicembre 2001.
 
Art. 22.
Pubblicazione

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
 
Art. 23.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui ai Capi II e III che entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui:
a) al Capo IV, Sezione I a partire dalla comunicazione relativa al bilancio 2008;
b) al Capo IV, Sezione II a partire dalla comunicazione relativa al 31 dicembre 2008.
Roma, 27 maggio 2008
Il presidente: Giannini
 
Allegato

----> Vedere da pag. 87 a pag. 93 <----
 
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