Gazzetta n. 128 del 3 giugno 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2008
Modalita' di ammissione al beneficio del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede per l'anno finanziario 2008 la destinazione - in base alla scelta del contribuente e nei limiti imposti dal comma 8 del citato art. 3, come incrementati dall'art. 45, comma 1-ter), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31 - di una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, a finalita' di:
sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' delle fondazioni nazionali di carattere culturale;
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita';
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
Rilevata la necessita' di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della citata legge n. 244 del 2007, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalita' del riparto delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6 dell'art. 3, della legge sopra richiamata;
Considerata l'opportunita' di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale gli enti non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa", e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e il Garante per la protezione dei dati personali;
Decreta:

Art. 1. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni e
integrazioni

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 5, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
2. Il modulo della domanda e' conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.
3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2008 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.
5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologiadi appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 14 aprile 2008, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 18 aprile 2008, di una versione aggiornata dell'elenco.
6. Entro il 30 giugno 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.
7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva e' conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva e' condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.
8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2008 ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e' pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2009.
10. Entro la medesima data del 31 marzo 2009 l'Agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille sia per le cause di decadenza previste nei precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.
 
Art. 2. Individuazione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettere b), c) e c-bis), della legge n. 244 del 2007, e successive
modificazioni e integrazioni

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 3, comma 5, lettera b), della legge n. 244 del 2007 che intendono beneficiare del riparto si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito Ministero. L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: www.miur.it
2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, allegato 1-bis, nonche', salvo quanto previsto al comma 4, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al facsimile allegato al presente decreto, allegato 2-bis. Ai fini dell'iscrizione sono accettate unicamente le domande pervenute al Ministero entro il 26 marzo 2008. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 1-bis e 2-bis debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identita' del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile 2008. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 3 aprile 2008.
3. Entro il 30 aprile 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 2 spediscono, con raccomandata a.r., al Ministero gli allegati di cui al comma 2, copia del documento di identita' del legale rappresentante dell'ente, nonche' copia dello statuto. Il Ministero entro il 29 novembre 2008 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicita' della dichiarazione sostitutiva con la medesima procedura prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'universita' e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2008, due distinti elenchi dei soggetti ammessi al riparto e di quelli esclusi.
4. Gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali, pareggiate e legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 1-bis e trasmettono via fax o con raccomandata a.r. al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 1-bis) debitamente compilato e firmato.
5. Il Ministro della salute redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 26 marzo 2008, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c), della legge n. 244 del 2007, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
6. Il CONI redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, trasmettendone copia al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, entro il 26 marzo 2008, l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, di cui all'art. 3, comma 5, lettera c-bis), della legge n. 244 del 2007, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
7. Gli elenchi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 7 aprile 2008 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.
 
Art. 3.
Presenza dei medesimi nominativi in piu' elenchi

1. E' consentita la presenza di un medesimo nominativo in piu' di uno degli elenchi indicati nei precedenti articoli 1 e 2, purche' l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.
2. I nominativi presenti in piu' elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.
 
Art. 4.
Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2007, utilizzando il modello CUD 2008, il modello 730/1 redditi 2007, il modello Unico persone Fisiche 2008 ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
 
Art. 5.
Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente puo' destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2007, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 4, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalita':
a) sostegno dei sotto elencati enti:
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
associazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997;
fondazioni nazionali di carattere culturale;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
2. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in piu' riquadri rende nulle le scelte operate.
3. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, puo' altresi' indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale e' tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.
4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o piu' elenchi afferenti a diversa finalita', assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.
5. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.
 
Art. 6.
Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno altresi' indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 5, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della determinazione del 5 per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno, diminuita di eventuali crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti.
 
Art. 7.
Corresponsione del 5 per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2007, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2007 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, come incrementati dall'art. 45, comma 1-ter), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.
2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, qualora l'importo totale del 5 per mille risulti superiore al limite di spesa fissato dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come incrementato dall'art. 45, comma 1-ter), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 2008, n. 31, le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere rideterminate mediante l'applicazione di un coefficiente di abbattimento che consenta il rispetto del citato limite.
3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli importi di cui al comma 1 - fatti salvi i correttivi di cui al successivo comma 2 - saranno ripartiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca, della salute, della solidarieta' sociale e per le politiche giovanili e le attivita' sportive, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 5, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.
5. Il Ministero della solidarieta' sociale, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute e il Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalita', rispettivamente, di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.
 
Art. 8.
Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 5 dell'art. 7, entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito rendiconto utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sara' rappresentato in modo chiaro e trasparente l'effettivo impiego delle somme percepite per le finalita' cui sono destinate. All'uopo, dovra' essere redatta anche una relazione che illustri gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa.
2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, il medesimo Ministero potra' richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare - a richiesta dei Ministeri competenti - per le finalita' di controllo di cui al comma 2.
 
Art. 9.
Modalita' e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:
a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;
d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;
e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e - nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 - trasmette gli atti all'Autorita' giudiziaria.
3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.
4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
Allegato 1: Modello di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), della legge n. 244/2007.
Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera a), della legge n. 244/2007.
Allegato 1-bis: Modello di iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera b), della legge n. 244/2007.
Allegato 2-bis: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 5, lettera b), della legge n. 244/2007.
Roma, 19 marzo 2008

Il Presidente
Prodi

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Mussi

Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 151
 
Allegato 1

----> Vedere Allegato a pag. 13 <----
 
Allegato 1 bis

----> Vedere Allegato a pag. 14 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 15 <----
 
Allegato 2 bis

----> Vedere Allegato a pag. 16 <----
 
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