Gazzetta n. 127 del 31 maggio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»
DECRETO RETTORALE 15 maggio 2008
Modificazioni allo statuto.

Il RETTORE
Visto l'art. 33, comma 6 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1996, n. 573, concernente le deliberazioni dei nuovi statuti delle universita' libere;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il D.I. del 17 aprile 2003;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004 - supplemento ordinario n. 48, che istituisce l'Universita' Telematica «Guglielmo Marconi»;
Visto lo statuto di questo Ateneo approvato con decreto ministeriale 1° marzo 2004 ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera e), relativo alle modifiche dello stesso integrato dall'art. 19 in materia di competenze del Comitato tecnico organizzatore;
Vista la nota del Ministro, prot. n. 622 del 14 febbraio 2005, relativa alla trasmissione statuti e regolamenti di ateneo al MIUR per il controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge n. 168/1989;
Visto il decreto rettorale 2 maggio 2005, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Visto il decreto rettorale 7 aprile 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 88 del 14 aprile 2006;
Vista la delibera del Comitato tecnico organizzatore del 2 aprile 2008 con la quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'Ateneo e disposto l'inoltro al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1586 del 7 maggio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 6 della predetta legge n. 168 del 1989, il Mi.U.R. ha comunicato di non aver osservazioni da muovere in relazione alle proposte modifiche statutarie;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato il nuovo statuto della Universita' Telematica «Guglielmo Marconi» secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.
Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2008
Il rettore: Briganti
 
Allegato
UNIVERSITA' TELEMATICA «GUGLIELMO MARCONI»
STATUTO
Art. 1.
1. E' istituita l'Universita' Telematica «Guglielmo Marconi» di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. L'Universita' «Guglielmo Marconi» nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Universita' «Guglielmo Marconi» ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalita' blended. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' dotata di personalita' giuridica.
5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.
Art. 2.
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla Fondazione «Tertium», con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.
Art. 3.
Sono organi centrali dell'Universita':
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il rettore;
d) il senato accademico;
e) il nucleo di valutazione interno;
f) il collegio dei revisori dei conti.
Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i consigli di facolta';
b) i dipartimenti.
Art. 4.
1. Il consiglio di amministrazione e' cosi' composto:
a) il presidente della Fondazione «Tertium»;
b) cinque rappresentanti designati dalla Fondazione «Tertium»;
c) il rettore.
2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a quattro, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata con delibera del consiglio stesso.
3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti del comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
6. Assiste alla seduta del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario, il direttore generale di cui all'art. 20.
Art. 5.
1. Il consiglio di amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali;
b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita';
c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;
d) nominare il rettore tra una terna proposta dalla Fondazione «Tertium»;
e) designare i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento che durano in carica un triennio, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari dell'Ateneo;
f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;
g) deliberare, su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;
h) deliberare, su proposta del senato accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
j) deliberare il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;
m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
n) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
o) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.
Art. 6.
1. Il presidente del consiglio di amministrazione:
a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio;
c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta ove costituita;
d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta salva la competenza del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.
Art. 7.
1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalita', puo' provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione la giunta delibera:
a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;
c) sentito il consiglio di facolta' sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche', sugli assegni di ricerca.
4. La giunta adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica della prima riunione successiva.
Art. 8.
1. Il rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente statuto tra personalita' del mondo accademico di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.
2. Il rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato.
3. Il rettore:
a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
4. Il rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
Art. 9.
1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede e dai presidi delle facolta' istituite.
2. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' comunicato al presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il senato accademico:
a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;
b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.
4. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, ovvero persona dallo stesso delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.
Art. 10.
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Art. 11.
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la gestione dell'Universita' adottato dal consiglio di amministrazione.
Art. 12.
1. Le facolta' hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dello statuto e dai regolamenti.
2. Sono organi della facolta':
a) il preside;
b) il consiglio di facolta'.
3. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside:
a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;
c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta';
d) e' membro di diritto del senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il preside viene designato tra i professori di ruolo di prima fascia dal consiglio di amministrazione ed e' nominato dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici e puo' essere rinominato.
Art. 13.
1. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori ordinari, straordinari ed associati. Fanno parte inoltre del consiglio di facolta', secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal senato accademico nel rispetto di quanto disposto dal regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del consiglio di facolta':
a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.
Art. 14.
1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.
Art. 15.
1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.
Art. 16.
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14, comma 1 del presente statuto, sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Art. 17.
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle universita' statali.
4. I professori trasferiti dalle universita' statali se non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime universita' statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Art. 18.
1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.
Art. 19.
1. In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a sessanta mesi, le funzioni del consiglio di amministrazione, dei consigli di facolta' e del senato accademico sono svolte da un comitato tecnico organizzatore costituito da un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium» designato dal consiglio stesso che assume altresi' le funzioni di rettore e da un massimo di sei componenti designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione «Tertium», di cui almeno quattro rivestenti la qualifica di professori universitari.
2. Il comitato tecnico organizzatore entro sessanta giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi.
3. Il comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.
Art. 20.
1. Il direttore generale dell'Universita' e' assunto su proposta del rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 21.
1. Qualora la Universita' «Guglielmo Marconi» debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale sara' devoluta dal consiglio di amministrazione alla Fondazione «Tertium».
Art. 22.
1. Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
2. Il presente statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone