Gazzetta n. 126 del 30 maggio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
Approvazione dello statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della medesima Agenzia e sono stati delegati al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in carica i poteri di indirizzo e vigilanza sulla medesima Agenzia;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 ove si prevede che, per le attivita' preordinate all'approvazione dello statuto ed all'avvio dell'Agenzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2008 con il quale il dott. Ezio Andreta e' stato nominato commissario dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con il compito di svolgere gli adempimenti finalizzati all'approvazione dello statuto e all'avvio dell'Agenzia;
Vista la bozza di statuto predisposta dal Commissario dell'Agenzia e trasmessa al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 27 marzo 2008;
Ritenuto di dover approvare lo statuto con le modalita' previste dall'art. 1, comma 368, lettera d), n. 4, della legge 23 dicembre 2005, n 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio, prof. Luigi Nicolais;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato lo statuto dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
Roma, 8 aprile 2008
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Nicolais
 
Allegato
STATUTO DELL'AGENZIA PER LA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE PER L'INNOVAZIONE
Art. 1.
Personalita' e sede
1. L'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata Agenzia, e' persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, istituita dall'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e disciplinata dal presente Statuto, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. L'Agenzia, che ha sede legale a Milano, puo' creare altre sedi in Italia e all'estero, in relazione alle proprie funzioni ed attivita'.
3. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di seguito denominata «Autorita' vigilante», e' soggetta al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della normativa vigente.
Art. 2.
Finalita'
1. L'Agenzia promuove l'innovazione nel tessuto economico del Paese e contribuisce alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione collaborando e coordinando la sua azione con le istituzioni e gli organismi europei,nazionali e regionali aventi analoghe finalita'.
2. L'Agenzia:
a) svolge compiti di supporto e di istruttoria tecnico-scientifica, economica e finanziaria nell'ambito della valutazione dei progetti di innovazione industriale ed in particolare di quelli previsti dall'art. 1, commi 842 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) promuove e coordina le attivita' finalizzate alle previsione delle linee di tendenza dello sviluppo tecnologico-scientifico ed economico;
c) svolge compiti di promozione e coordinamento di appositi percorsi formativi, nonche' di accompagnamento dei processi di innovazione, fatte salve le specifiche competenze attribuite dalla normativa vigente al Ministero dell'universita' e della ricerca;
d) realizza studi e ricerche sui modelli di collaborazione pubblico-privato in materia di innovazione industriale.
Art. 3.
Organi
1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) il comitato tecnico scientifico.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica cinque anni ed i relativi incarichi sono rinnovabili una sola volta.
Art. 4.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato.
2. Il presidente e' scelto tenendo conto di requisti di alta competenza e professionalita' nella gestione della ricerca e dell'innovazione, acquisiti nella direzione di strutture pubbliche o private di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale.
3. Al presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) predispone la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attivita' promozionale dell'Agenzia;
d) vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione;
e) provvede all'adozione degli atti delegati dal consiglio di amministrazione;
f) formula al consiglio di amministrazione la proposta per la designazione dell'incarico di direttore generale;
g) concede il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Agenzia sulla base dei criteri adottati dal consiglio di amministrazione.
h) esercita le funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) espleta ogni altro compito a lui demandato dalle leggi e dai regolamenti.
4. Nei casi di necessita' ed urgenza, ovvero nei casi in cui il consiglio di amministrazione non sia validamente costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione nelle seguenti materie:
a) liti attive e passive;
b) accettazione di lasciti e donazioni;
c) provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali nonche' alla gestione amministrativa dell'Agenzia.
5. I provvedimenti adottati dal presidente ai sensi del comma 4 vengono sottoposti, non oltre trenta giorni dalla loro adozione, alla ratifica del consiglio di amministrazione.
6. Il Presidente puo' conferire, sentito il consiglio di amministrazione, specifici incarichi per materie e per progetti a membri del consiglio di amministrazione. Le modalita' di attuazione degli incarichi sono definite nel regolamento di organizzazione ovvero nel relativo atto di incarico. Il presidente nomina, sentito il consiglio di amministrazione, un vice presidente tra i membri del consiglio di amministrazione.
Art. 5.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, designati rispettivamente uno dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, uno dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni ed uno dalla regione Lombardia, d'intesa con la provincia di Milano ed il comune di Milano.
2. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la nomina dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'Agenzia ovvero, in sua assenza, dal vice presidente, si intende regolarmente costituito quando alle riunioni e' presente la meta' piu' uno dei componenti.
3. Le relative delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, l'approvazione del regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni, l'approvazione del regolamento di organizzazione e delle successive modificazioni, l'adozione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' prevale il voto di colui che presiede il consiglio.
4. La partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione puo' realizzarsi anche a distanza e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale», nonche' delle relative norme di attuazione.
5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione. Il consiglio si riunisce, altresi', ogni volta in cui il presidente lo convochi ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione e' effettuata con invito da comunicarsi, anche con modalita' telematica, almeno dieci giorni prima della seduta fissata ovvero, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima della medesima seduta.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono essere dichiarati decaduti dalla carica se risultano assenti senza giustificazione almeno a tre riunioni consecutive. La proposta di decadenza e' deliberata dal consiglio ed e' comunicata all'Autorita' vigilante che provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1. Il membro del consiglio di amministrazione, subentrato a seguito della predetta sostituzione, resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
7. Con le modalita' di cui al comma 6 si fa luogo alla sostituzione anche in caso di revoca, di dimissioni, di morte o per qualsiasi altro motivo che determini una vacanza.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato si procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e alla revoca del Presidente nei seguenti casi:
a) mancata deliberazione del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni entro i1 30 novembre di ogni anno, nonche' del conto consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
b) accertate e gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Agenzia;
c) gravi violazioni di legge, nonche' impossibilita' di funzionamento del consiglio di amministrazione non dipendente dalla mancata nomina dei due terzi dei suoi componenti.
Art. 6.
Competenze del consiglio di amministrazione
1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalita' dell'Agenzia e in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo.
2. Tra gli altri, sono di competenza del consiglio di amministrazione i compiti e le funzioni di seguito specificati:
a) la deliberazione di eventuali modificazioni dello statuto;
b) l'adozione del regolamento di organizzazione, la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia e delle successive modificazioni;
c) l'adozione del regolamento di contabilita' e delle successive modificazioni;
d) l'adozione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni, nonche' la conseguente assegnazione al direttore generale delle risorse finanziarie;
e) l'adozione del conto consuntivo;
f) l'adozione del Piano triennale di attivita', nonche' della relazione annuale di attivita';
g) l'approvazione dei programmi dell'Agenzia;
h) l'approvazione del regolamento interno per il funzionamento del consiglio di amministrazione;
i) la designazione del direttore generale e la deliberazione concernente il conferimento del relativo incarico;
j) l'assegnazione degli obiettivi strategici al direttore generale;
k) la verifica, sulla base della relazione del direttore generale, della rispondenza dei risultati agli obiettivi e programmi definiti dal consiglio di amministrazione;
l) la costituzione di societa' e la partecipazione ad enti o consorzi, nonche' a societa' aventi scopi analoghi o affini all'Agenzia;
m) l'accettazione di lasciti e donazioni, nonche' la radiazione di beni;
n) l'istituzione del sistema di controllo interno e del sistema di valutazione e di controllo strategico, nonche' la nomina del presidente e dei componenti del nucleo di valutazione e del controllo strategico;
o) la determinazione dei criteri in materia di concessione del patrocinio e di utilizzazione del logo dell'Agenzia;
p) l'adozione delle delibere in ordine ad ogni altra competenza non specificatamente attribuita ad altro organo dal presente statuto o dalla legge.
3. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed f), sono trasmessi all'Autorita' vigilante che li approva.
4. Gli atti di cui al comma 2, lettere c) ed e), sono trasmessi all'Autorita' vigilante per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7.
Esecutivita' delle deliberazioni
1. Gli atti sottoposti all'approvazione dell'Autorita' vigilante divengono esecutivi con l'approvazione della medesima Autorita'.
2. Fatti salvi i termini diversi stabiliti dalla normativa vigente, gli atti di cui al comma 1 si intendono comunque approvati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento degli stessi da parte dell'Autorita' vigilante.
3. Il termine di cui al comma 2 e' sospeso, per non piu' di una volta, qualora intervenga una richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorita' vigilante.
Art. 8.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia e' nominato con decreto dell'Autorita' vigilante ed ecomposto da:
a) due membri effettivi ed uno supplente, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'Autorita' vigilante;
b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.
3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sui bilanci e sui rendiconti dell'Agenzia. La predetta relazione e' trasmessa all'Autorita' vigilante.
4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed i singoli componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. Qualora uno dei componenti del collegio cessi dall'incarico prima della scadenza, viene sostituito con le modalita' di cui al comma 1 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del componente sostituito.
Art. 9.
Comitato tecnico scientifico
1. Il comitato tecnico scientifico e' composto di venti componenti, oltre al presidente dell'Agenzia che lo presiede. I componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati dall'Autorita' vigilante, cinque designati dalla medesima Autorita', cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico, cinque designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e cinque su proposta del presidente dell'Agenzia.
2. I componenti del Comitato tecnico scientifico sono scelti tra persone dotate di alta competenza e professionalita' nel settore della ricerca e dell'innovazione.
3. Il comitato ha funzioni di studio, analisi e consulenza, concorrendo, in particolare, alla definizione del piano triennale e dei programmi e della attivita' conformi alle finalita' dell'Agenzia..
4. I membri del comitato durano in carica cinque anni ed il loro mandato e' rinnovabile.
Art. 10.
Emolumenti per i componenti degli organi e del nucleo
di valutazione e di controllo strategico
1. Le indennita' di carica del Presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione, del comitato tecnico scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti, sono stabiliti con decreti dell'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I gettoni di presenza dei membri del comitato tecnico-scientifico ed il compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione e di controllo strategico, sono determinati con delibera dal consiglio di amministrazione, approvata dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11.
Programmazione delle attivita'
1. L'Agenzia opera sulla base di un programma triennale di attivita', aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorita' e risorse in attuazione delle direttive dell'Autorita' vigilante. Il programma comprende, altresi', la programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Agenzia.
2. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi per l'approvazione all'Autorita' vigilante. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione, senza che siano state formulate osservazioni da parte dell'Autorita' vigilante, il programma e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.
Art. 12.
Organizzazione
1. L'Agenzia organizza i propri uffici secondo criteri di qualita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
2. L'Agenzia assicura il razionale funzionamento dei propri uffici, determinandone le dotazioni organiche e le attribuzioni con successivo regolamento di organizzazione, adottato dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'Autorita' vigilante.
3. L'Agenzia e' strutturata nelle seguenti aree a competenza omogenea:
a) area di previsione tecnologica;
b) area valutazione progetti;
c) area comunicazione;
d) area affari generali.
4. L'Agenzia istituisce ed organizza il proprio sistema di controllo interno in conformita' ai principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
Art. 13.
Direttore generale
e funzioni dirigenziali
1. L'incarico di direttore generale e' conferito con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica e di comprovata professionalita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato, della durata di cinque anni, rinnovabile. Se il Direttore generale proviene dai ruoli dell'Agenzia o di altra pubblica amministrazione, per il periodo di durata dell'incarico e' collocato in aspettativa, comando o fuori ruolo, secondo i relativi ordinamenti
3. Al direttore generale ed ai dirigenti dell'Agenzia competono le funzioni relative alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e contabile, nonche' alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'Agenzia.
4. Il direttore generale partecipa con funzioni di segretario e senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; gestisce ed e' responsabile del coordinamento e del controllo della struttura organizzativa e amministrativa dell'Agenzia, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', in attuazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Autorita' vigilante e del consiglio di amministrazione e ne assicura l'unita' degli indirizzi tecnici, amministrativi ed operativi. Riferisce al presidente ed al consiglio di amministrazione sull'attivita' svolta ed in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione il direttore generale puo' formulare proposte al presidente.
5. Il direttore generale predispone e sottopone al presidente lo schema di bilancio preventivo entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
6. Il direttore generale predispone e sottopone al Presidente lo schema del conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, nonche' la bozza di relazione amministrativa di accompagnamento.
7. Il direttore generale, all'inizio di ogni anno finanziario, assegna ai dirigenti obiettivi e risorse finanziarie ed umane necessarie alla gestione contabile ed amministrativa di ciascun ufficio.
Art. 14.
Servizio di valutazione e di controllo strategico
e attivita' di valutazione dei dirigenti
1. Il servizio di valutazione e di controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e' svolto da un apposito nucleo di controllo interno dell'Agenzia che opera secondo le modalita' previste dal regolamento di organizzazione.
2. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo.
3. Il nucleo di valutazione e controllo strategico riferisce in via riservata al consiglio di amministrazione sulle risultanze delle analisi effettuate. Il predetto nucleo supporta il consiglio di amministrazione anche per la valutazione del conseguimento degli obiettivi assegnati al direttore generale.
Art. 15.
Mezzi di finanziamento
1. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento in via principale attraverso contributi dello Stato nonche' attraverso le seguenti entrate:
a) convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico per la valutazione e il controllo dei progetti di innovazione industriale a valere sull'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalita', nel quadro delle competenze dell'Agenzia come definite dall'art. 2, comma 2, da sottoscriversi nel rispetto della normativa vigente;
c) contribuzioni diverse e sponsorizzazioni.
Art. 16.
Esercizio finanziario gestione finanziaria e patrimoniale
1. Il direttore generale predispone lo schema di bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui il bilancio si riferisce, sottoponendolo al presidente. I relativi schemi contabili, unitamente alla relazione illustrativa del Presidente, sono sottoposti, almeno quindici giorni prima della loro adozione da parte del consiglio di amministrazione, al collegio dei revisori dei conti, il quale redige apposita relazione.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo e le eventuali variazioni entro il 30 novembre di ogni anno. Il predetto bilancio e' trasmesso all'Autorita' vigilante.
3. Nei casi in cui l'approvazione del bilancio non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'Autorita' vigilante puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'Agenzia, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. In tutti i casi in cui manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, e' consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la predetta disciplina, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.
Art. 17.
Regolamento contabile e conto consuntivo
1. Il regolamento contabile di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2008, si fonda sui principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, e' deliberato dal consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dall'Autorita' vigilante, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il direttore generale predispone lo schema del conto consuntivo entro i1 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato della nota integrativa di accompagnamento e lo sottopone al presidente.
3. Unitamente al conto consuntivo e' presentata, su proposta del presidente, una relazione in cui sono evidenziati gli interventi attuativi del piano esecutivo annuale e del programma triennale, nonche' gli elementi informativi dettagliati sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introiti.
4. Il conto consuntivo, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione illustrativa del presidente e' sottoposto, almeno quindici giorni prima dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione, all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione.
5. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, corredato delle relazioni illustrative del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il conto consuntivo e' trasmesso, entro dieci giorni dalla data della deliberazione, all'Autorita' vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone