Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 aprile 2008
Disposizioni applicative per la commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, ccn modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, con il quale e' stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituisce il Registro nazionale delle varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis.
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante Disciplina dell'attivita' sementiera;
Vista legge 20 aprile 1976, n. 195, recante Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita' sementiera;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 che ratifica la Convenzione sui cambiamenti climatici di Rio de Janeiro del 1992;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 124 che ratifica la Convenzione sulla diversita' biologica di Rio del Janeiro del 1992;
Vista la Direttiva 18/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva 90/220/CE;
Visto il decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001 recante «Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' e specie di piante agricole e relativi controlli», (art. 8);
Visto decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 9 maggio 2001 «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive 98/95/Ce e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante agricole e i relativi controlli;
Visto il Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio del 24 aprile 2004 che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/1994 che collega l'applicazione della PAC e le strategie di difesa e valorizzazione dell'agrobiodiversita';
Visto il decreto 5 marzo 2001 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Regolamentazione e finalita' delle Banche e dei Conservatori di germoplasma per la conservazione e salvaguardia delle risorse biogenetiche»;
Visto il Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione adottato dalla 31ª Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001 con la Risoluzione 3/2001 e firmato dall'Unione Europea il 6 giugno 2002, che demanda a livello nazionale il riconoscimento e la realizzazione dei Diritti degli agricoltori (art. 9) e l'uso sostenibile delle risorse genetiche agricole (art. 6);
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73/L del 23 aprile 2004 che autorizza la ratifica del suddetto Trattato internazionale;
Visto il Regolamento (CE) n. 17685/95 della Commissione del 24 luglio 1995 che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola e all'art. 7 definisce «i piccoli agricoltori»;
Considerata la necessita' di definire le modalita' e i criteri per la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche minacciate da erosione genetica mediante la coltivazione e la commercializzazione in situ di sementi di specie e varieta' adatte alle condizioni naturali locali e regionali.
Considerato che gia' le regioni di Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna hanno approvato disposizioni in materia;
Considerata la necessita' di una catalogazione delle varieta' locali o tradizionali utilizzando schede di caratterizzazione ed elementi descrittori comuni per la creazione di repertori regionali con valenza nazionale grazie all'uniformita' dei dati raccolti;
Considerata la necessita' di definire le modalita' per il riconoscimento delle varieta' che possono essere definite come «varieta' da conservazione» a partire da un legame tra Risorsa genetica, Storia, Territorio; stabilendone i requisiti per l'identificazione, le modalita' per garantirne la preservazione dall'estinzione, gli impieghi e le eventuali restrizioni e le procedure di valutazione ammesse in alternativa agli esami ufficiali previsti per le altre categorie sementiere;
Considerata, infine, la necessita' di sopperire a livello nazionale, al riconoscimento e alla registrazione delle «varieta' da conservazione» laddove e fino a quando si verifichi l'assenza delle specifiche procedure per la registrazione in ambito regionale, al fine di garantire, in ogni area del Paese, la preservazione delle specie agricole minacciate dall'erosione genetica;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - di seguito denominato «Ministero», e le regioni favoriscono e promuovono, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualita', il mantenimento e la tutela in situ e in azienda [on-farm] delle «varieta' da conservazione», come definite dal comma 2. Ministero e regioni tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e garantiscono che i benefici derivanti dalla loro riproduzione, diffusione e uso, appartengano in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunita' locali che ne hanno curato la conservazione, in accordo con l'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione.
2. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo n. 10 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2007, citato in premessa, si intendono per «varieta' da conservazione» le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i doni e le cultivar di interesse agricolo, relativi a specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte al Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie e ortive - di seguito denominato «Registro», purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
b) non piu' iscritte al Registro, purche' minacciate da erosione genetica;
c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
 
Art. 2.
1. Nell'ambito del Registro e' istituita la «Sezione delle varieta' da conservazione», di seguito denominata «Sezione», nella quale sono iscritte le varieta' da conservazione previste nell'art. 1. La sezione e' costituita nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN.
2. L'iscrizione delle varieta' da conservazione di cui al comma 1 avviene per iniziativa del Ministero e delle regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, singoli cittadini solo dietro parere favorevole delle regioni o province autonome competenti per territorio.
3. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il tramite della regione o della provincia autonoma competente per territorio, e deve contenere:
nome comune o nome locale della varieta' e ogni eventuale sinonimo;
caratterizzazione morfologica e se disponibile anche fenologica e genetica, volte a definire le caratteristiche distintive della varieta' oggetto di iscrizione nella sezione;
indicazione geografica dell'«ambito locale» come definito all'art. 3, comma 2;
notizie documentate di carattere storico, culturale volte a dimostrare il legame tradizionale tra la coltivazione della varieta' da conservazione e l'ambito locale individuato.
La regione o la provincia autonoma esprime il proprio parere favorevole comunicando, se presenti, l'elenco dei coltivatori custodi proposti nell'ambito locale per la corretta conservazione «in situ» della varieta' da conservazione e la banca del germoplasma che si propone per la corretta conservazione «ex situ» della varieta' da conservazione.
4. L'iscrizione delle varieta' da conservazione nella Sezione e' gratuita, fatti salvi i costi per l'accertamento dell'unicita' delle varieta' medesime, e implica:
a) l'identificazione della varieta' attraverso le caratteristiche morfologiche e fenologiche evidenti e sufficienti ad assicurarne il riconoscimento e la distinzione in ambito locale;
b) la deroga dalle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096; comunque tali varieta' devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;
c) il riconoscimento istituzionale della varieta' da conservazione e la tutela del nome indicato, utilizzabile limitatamente all'area di tradizionale coltivazione quando questa sia definita non configurandosi in nessun modo come une delle forme di tutela previste dai regolamenti CE n. 509 e 510 del 2006.
 
Art. 3.
1. A coloro che producono le varieta' iscritte nel registro, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda.
2. Per «ambito locale» si intende l'area di tradizionale coltivazione della varieta' da conservazione indicata nel Registro; se tale indicazione non e' definita per «ambito locale» si intende la provincia nel cui territorio avviene la produzione della varieta' iscritta. Per «modica quantita» si intende la quantita' che ciascun agricoltore puo' cedere annualmente, pari in totale a quella necessaria a istituire una coltivazione di:
1000 mq per ortive e patata;
1 ettaro per le altre specie agrarie.
3. La cessione a qualsiasi titolo di sementi o di materiali da propagazione delle varieta' da conservazione, il cui diritto e' riconosciuto nei limiti del precedente comma 1 e secondo le definizioni del precedente comma 2, deve essere accompagnata da un cartellino del produttore che riporti i seguenti dati:
a) il nome della varieta' da conservazione indicato nel Registro;
b) la dicitura «varieta' da conservazione»;
c) il nome e l'indirizzo del coltivatore.
 
Art. 4.
1. La produzione di sementi e materiale di propagazione di varieta' da conservazione e la loro cessione deve avvenire nei rispetto della normativa fitosanitaria nazionale.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto tutte le varieta' geneticamente modificate, cosi' come definite all'art. l del decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001, o contaminate da varieta' geneticamente modificate e sono vietati tutti gli usi delle varieta' di cui al presente decreto finalizzate alla costituzione di varieta' geneticamente modificate.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto, l'iscrizione delle varieta' da conservazione nella Sezione, nonche' la loro commercializzazione, e' disciplinata dalla legge n. 1096 del 1971 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, nonche' dalla legge n. 195 del 1976 e successive modifiche.
 
Art. 5.
1. Il supporto amministrativo e tecnico alla sezione e' assicurato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle strutture gia' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18.
2. Le spese relative al funzionamento della Sezione gli sono determinate in ragione di Euro 30.000 annui, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2-bis, comma 9, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46.
Roma, 18 aprile 2008
Il Ministro: De Castro
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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