Gazzetta n. 121 del 24 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 maggio 2008
Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pane di Matera».

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 15 marzo 2007 relativo all'autorizzazione all'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Pane di Matera» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 5 ottobre 2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pane di Matera»;
Considerato che l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo della denominazione «Pane di Matera» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il gia' citato Regolamento (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Decreta:
Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto del 15 marzo 2007, all'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Pane di Matera» e' da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Pane di Matera», registrata in ambito europeo con Reg. (CE) n. 160/2008 del 21 febbraio 2008.
 
Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo denominato IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare, e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2008
Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
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