Gazzetta n. 118 del 21 maggio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 23 aprile 2008
Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n. 514/07/CONS, recante disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 202/08/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 23 aprile 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera c);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la delibera 514/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2007, n. 235;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla delibera 514/07/CONS prevede che «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonche' agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet»;
Considerato che il riconoscimento di un congruo numero di ore mensili di navigazione gratuita agli utenti ciechi totali e' lo strumento per attuare la prestazione dei servizi in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti, anche disabili, siano soddisfatte, posto che per tali utenti l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisce uno strumento essenziale ai fini della garanzia della liberta' di comunicazione e della integrazione socio-lavorativa e necessita di tempi di collegamento di gran lunga superiori rispetto agli altri utenti;
Osservato che, alla luce delle predette finalita', esplicitate anche nelle premesse della delibera, la norma riportata, se interpretata secondo la necessaria buona fede, implica chiaramente che gli operatori devono riconoscere la fornitura delle ore mensili di navigazione Internet gratuita perlomeno tramite la tecnica di connessione piu' evoluta dagli stessi offerta sul mercato per tutti gli altri utenti (ad oggi, la banda larga) ed a prescindere dalla velocita' di trasmissione prescelta dall'utente; una diversa interpretazione, infatti, non solo limiterebbe irragionevolmente il diritto di scelta degli utenti ciechi totali, ma sarebbe anche iniqua rispetto alle finalita' perseguite, ove si consideri che la tecnica di connessione meno evoluta ancora disponibile sul mercato (dial-up) offre prestazioni in termini di velocita' di trasmissione che possono ritenersi superate in relazione alla quantita' di informazioni e dati normalmente reperibili sul web;
Ritenuto, d'altro canto, che la predetta lettura della disposizione e' l'unica risultante dal suo dato testuale, in applicazione dei principi di interpretazione normativa, in quanto la stessa non prescrive la formulazione di un'offerta specifica per gli utenti ciechi totali, bensi' dispone il piu' generale riconoscimento della fruizione delle ore gratuite di navigazione Internet; cio' implica l'obbligo di riconoscere l'agevolazione assicurando al contempo agli utenti ciechi totali la stessa liberta' di scelta tra offerte di servizi Internet rispetto agli altri utenti, anche in considerazione del fatto che l'accesso ad Internet da postazione fissa e' normalmente utilizzato da piu' utenti all'interno di una stessa famiglia o comunita';
Osservato conseguentemente che, ancora al fine di non limitare il diritto di scelta degli utenti ciechi totali, la medesima norma deve anche essere interpretata nel senso che le ore mensili di navigazione Internet gratuita sono riconosciute con riferimento a tutte le forme di fatturazione che ciascun operatore applica nei propri piani tariffari, dunque - ove sottoscrivibili - sia nelle offerte a consumo (prevedendo l'inizio della tariffazione al superamento delle ore gratuite) sia nelle offerte flat (prevedendo una riduzione del relativo canone mensile applicato agli altri utenti);
Ritenuto congruo, al riguardo, prevedere che detta riduzione sia pari al 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet ovvero al 50% della parte di canone mensile relativa alla navigazione Internet ove nel canone flat siano compresi altri servizi, tenuto conto dei dati forniti dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC) nel corso dell'audizione del 22 aprile 2008, secondo cui la media di ore giornaliere di navigazione Internet per una linea fissa utilizzata da un utente cieco e' pari a circa sei ore;
Rilevato che ad oggi, nell'attuazione della norma, taluni operatori hanno limitato il riconoscimento delle ore gratuite di navigazione Internet alla sola connessione tramite dial-up ovvero alle sole offerte a consumo, richiedendo all'occorrenza il cambiamento di piano tariffario agli utenti ciechi aventi diritto all'agevolazione;
Viste le numerose segnalazioni ricevute al riguardo dalla predetta Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC);
Ravvisata pertanto la necessita' di intervenire esplicitando l'interpretazione che precede al fine di evitare il perdurare di interpretazioni non conformi al dato normativo da parte degli operatori fornitori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa che sono tenuti all'adempimento degli obblighi ricordati;
Ritenuta la congruita' di un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera per l'attuazione delle misure in questione, alla luce delle operazioni tecniche gia' compiute dagli operatori e di quelle che dovranno essere implementate;
Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;
Udita la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1, del regolamento allegato A) alla delibera 514/07/CONS e' cosi' riformulato: «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonche' agli utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet, a prescindere dalla tecnica e dalla velocita' di connessione prescelte dal richiedente, sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet o della parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell'offerta siano compresi altri servizi. In ogni caso il primo cambio di piano tariffario richiesto dall'utente e' gratuito».
2. La norma di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, termine entro il quale gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa sono tenuti ad adeguare la propria offerta e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica della predetta disposizione.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
Napoli, 23 aprile 2008
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Magri - Napoli
 
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