Gazzetta n. 115 del 17 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 aprile 2008
Riconoscimento, alla signora Shikova Maria, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

VISTI gli articoli 39 e 49 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
VISTA l'istanza della signora SHIKOVA Maria, nata Mosca (Russa) il 09.02.1977, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo , il riconoscimento del titolo accademico-professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "Ingegnere";
PRESO ATTO che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di "Ingegnere informatico per la specializzazione sistemi automatizzati di elaborazione dati e di controllo" conseguito presso l'"Universita' statale di edilizia di Mosca in data 07.06.1999";
VISTE le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14.03.2008;
PRESO ATTO del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
CONSIDERATO che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Ingegnere sez. A, settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) Impianti per telecomunicazioni (scritta e orale); 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale) ;
VISTO l'art. 49 comma 3 del D.P.R del 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 ;
VISTI gli art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del D.P.R. n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari.
VISTI gli art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
CONSIDERATO che il richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Pisa, come da quest'ultima confermato in data 22.08.2005

DECRETA

Art. 1-Alla signora SHIKOVA Maria, nata Mosca (Russa) il 09.02.1977, cittadina russa, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "Ingegneri" sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2 - il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti per telecomunicazioni (scritta e orale); 2) deontologia e ordinamento professionale (solo orale);

Art. 3 - Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

ALLEGATO A

a) Prova attitudinale: la candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A, settore dell'informazione -.
Roma, 8 aprile 2008.
p. Il direttore generale: D'ALESSANDRO
 
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