Gazzetta n. 110 del 12 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 22 gennaio 2008
Criteri per la concessione, per l'anno 2007, di una indennita' pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura di lavoro temporaneo nei porti;
Visto l'art. 1, comma 1191 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che destina 12.000.000 di euro alla concessione, per l'anno 2007, di un'indennita' pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Tenuto conto delle conclusioni alle quali si e' pervenuti al termine dei lavori del tavolo tecnico istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito dell'accordo intervenuto il 7 novembre 2006 tra gli organi di vertice di questi Ministeri concertanti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Preso atto che, a seguito del predetto accordo, la soluzione delle problematiche riguardanti la definizione a regime di una specifica normativa in materia d'integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori del settore per le giornate di mancato avviamento al lavoro e' stata demandata ad un apposito provvedimento legislativo in corso di definizione;
Consultati sulla materia oggetto del presente decreto i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, dell'I.N.P.S. e dell'ASSOPORTI, nella riunione tenutasi il giorno 12 dicembre 2007, con la quale e' stato comunicato al Ministero dei trasporti che la Direzione ha provveduto ad impegnare le risorse finanziarie previste per la corresponsione ai lavoratori di cui al presente decreto dell'indennita' prevista dall'art. 1, comma 1191 della legge n. 296/2007;
Decreta:
Art. 1.
L'indennita' pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria prevista dall'art. 1, comma 1191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' concessa alle condizioni e in base ai criteri stabiliti dal presente decreto.
 
Art. 2.
L'indennita' di cui all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle:
a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle competenti autorita' portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della stessa legge, e' garantita la continuita' del rapporto di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate;
b) societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.
 
Art. 3.
Ai lavoratori di cui all'art. 2 e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto per l'anno 2007 dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro (comprese le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive) durante la quale il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'.
 
Art. 4.
L'erogazione dell'indennita' da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base alle dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilita', dai legali rappresentanti delle imprese o delle agenzie presso le quali i lavoratori sano occupati e agli accertamenti effettuati in sede locale dalle Autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle Autorita' marittime sulla veridicita' di tali dichiarazioni.
 
Art. 5.
Il diritto all'indennita' decade, nel corso dell'anno 2007, dal giorno in cui:
a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge n. 84/1994) assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;
b) la societa' derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.
 
Art. 6.
La concessione dei trattamenti di cui al presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di 12.000.000 di euro, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. occupazione sui fondi impegnati con decreto del direttore generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3350 del 9 luglio 2007, registrato al conto impegni n. 14 sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1. - Occupazione.
 
Art. 7.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2008
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
 
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