Gazzetta n. 109 del 10 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 aprile 2008
Modifica del decreto 18 marzo 2008, concernente i parametri tecnici per la trasmissione telematica delle ricette.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50 e tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti;
Visto il decreto 18 marzo 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del-l'11 aprile 2008, ed in particolare il comma 3 dell'art. 1, ai sensi del quale si prevede che le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a partire dal 1° giugno 2008 devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'art. 1 del medesimo decreto 18 marzo 2008;
Vista la richiesta dell'associazione di categoria Federfarma concernente la necessita' di prevedere un periodo di ulteriori tre mesi per l'adeguamento dei sistemi informatici delle farmacie alle disposizioni di cui al citato decreto 18 marzo 2008;
Considerato che, nel corso di uno specifico incontro del 21 aprile 2008 fra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute, Agenzia delle entrate, Sogei e Federfarma, le suddette richieste della medesima Federfarma sono risultate tecnicamente condivisibili;
Ritenuto, pertanto, di differire al 1° settembre 2008 la data di cui al comma 3 dell'art. 1 del citato decreto 18 marzo 2008, per l'invio esclusivo delle modalita' di cui al medesimo decreto 18 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto 18 marzo 2008 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente comma:
«3. Le ricette utilizzate presso le strutture di erogazione dei servizi sanitari a partire dal 1° settembre 2008 devono essere trasmesse esclusivamente secondo le modalita' di cui al comma 1.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 aprile 2008
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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