Gazzetta n. 109 del 10 maggio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2008
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco, in particolare il comma 1 dell'art. 5;
Visto il decreto ministeriale del 14 marzo 2007, n. D/171 che ha stabilito gli importi indicativi dell'aiuto per il raccolto 2007;
Visto l'andamento della produzione di ciascun gruppo varietale del raccolto 2007;
Considerata l'opportunita' di aumentare nel raccolto 2008 l'aiuto indicativo di alcuni gruppi varietali al fine di incentivarne la coltura e di realizzare un incremento produttivo idoneo a corrispondere maggiormente alla domanda del mercato;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per fissate il livello indicativo dell'aiuto per il raccolto 2008;
Decreta:
Art. 1.
Fissazione del livello indicativo dell'aiuto
In applicazione dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. D/63 del 30 gennaio 2006, l'importo indicativo, per chilogrammo di prodotto, dell'aiuto per i gruppi di varieta' di tabacco per il raccolto 2008, e' fissato come segue:

=====================================================================
Gruppo Varietale | Aiuto indicativo (Euro/kg) =====================================================================
01 - Flue Cured |1,92
02 - Light Air Cured |1,87
03 - Dark Air Cured |1,72
04 - Fire Cured |2,00
05 - Sun Cured |0,22
07 - Katerini |0,35

All'importo dell'aiuto indicativo di cui al comma 1 e' applicabile la trattenuta prevista dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2008
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 340
 
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