Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2008, n. 82
Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi;
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 319 del 27 dicembre 2006;
Ritenuto necessario apportare modifiche al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 28 febbraio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38

1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Finalita). - 1. Il Fondo di solidarieta' nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalita' previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.
2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamita' naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attivita' agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.»;
b) agli articoli 2, 4, 6, 9, 12, 15 e 17, le parole: «Ministro delle politiche agricole e forestali» e «Ministero delle politiche agricole e forestali», ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
c) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dal punto 11.5 degli» sono sostituite dalla seguente: «dagli»;
d) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome»;
e) all'articolo 2, comma 2, le parole: «raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone» sono sostituite dalle seguenti: «sia superiore al 30 per cento della produzione»;
f) all'articolo 2, comma 5-bis, le parole: «deve intendersi» sono sostituite dalle seguenti: «e' comprensiva»;
g) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto il seguente:
«5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno.».
h) all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «evento climatico avverso» sono sostituite dalle seguenti: «calamita' naturali ed altri eventi eccezionali, avversita' atmosferiche»;
i) all'articolo 4, comma 4, lettera d), le parole: «e/o strutture» sono sostituite dalle seguenti: «impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture.»;
l) all'articolo 4, dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Al fine di garantire continuita' alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente.»;
m) all'articolo 5, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola (1), iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.»;
(1)Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilita' comunitaria.
n) all'articolo 5, comma 2, le parole: «al punto 11.3 degli orientamenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli orientamenti e regolamenti»;
o) all'articolo 5, comma 2, lettera a), le parole: «produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo puo' essere elevato fino al 90 per cento;»;
p) all'articolo 5, comma 2, lettera b), il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;
q) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;»;
r) all'articolo 8, comma 1, le parole: «delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale»;
s) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: «e loro consorzi», sono inserite le seguenti: «nonche' altri soggetti giuridici,»;
t) all'articolo 11, comma 5, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria»;
u) all'articolo 12, comma 3, lettera c), dopo le parole: «iniziative mutualistiche» sono aggiunte le seguenti: «, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, e' approvato dal consiglio di amministrazione»;
v) all'articolo 12, comma 4, dopo le parole: «lettere a),» e' inserita la seguente: «b),»;
z) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilita' al contributo, provvedono a controllare:
a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;
b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;
c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione.»;
aa) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attivita' di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero da' corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo.»;
bb) all'articolo 17:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2006, n. 173, recante «Proroga di termini per l'emanazione
di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per
l'esercizio di deleghe legislative e in materia di
istruzione», cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n.
173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di
natura regolamentare, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168,
continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.
3. All'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo
il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato nell'esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5».
4. All'art. 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «dodici mesi».
5. Le disposizioni correttive e integrative di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
possono essere adottate, relativamente ai decreti
legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77,
17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro
trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime
transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola
dell'infanzia, di cui all'art. 7, comma 4, della legge
28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
Conseguentemente, l'art. 2 del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno
scolastico 2008-2009.
7. All'art. 14, comma 3, del decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, le parole: «e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di primo grado,» sono
sostituite dalle seguenti: «e fino all'anno scolastico
2008-2009,».
8. All'art. 27, comma 4, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «a decorrere dall'anno
scolastico e formativo 2007-2008» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2008-2009».
9. All'art. 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004,
n. 252, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
10. All'art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2007».
11. All'art. 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n.
229, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«quattro anni».
12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali e del Ministro per le politiche europee nei
casi di cui all'art. 10, commi 4 e 5, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, uno o
piu' decreti legislativi correttivi e integrativi dei
decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di
cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e
di cui all'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e
successive modificazioni, nel rispetto dei principi e
criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le
stesse procedure.
13. All'art. 3, comma 1, della legge 28 novembre 2005,
n. 246, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro tre anni».
14. E' prorogato di un anno il termine di cui al comma
1 dell'art. 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per
l'adozione di uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della citata legge
29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei
principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
medesimo art. 20-bis.
15. All'art. 6, comma 5, della legge 8 luglio 2003, n.
172, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro due anni».
16. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Gli articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati», cosi' recitano:
«Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e
dell'acquacoltura ). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica
affinche' sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione
europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della
concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e
sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
del territorio, individuando i presupposti per
l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita' del patrimonio culturale e
del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
risorse marine, privilegiando le iniziative
dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla
tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
nonche' le infrastrutture per l'irrigazione al fine di
sviluppare la competitivita' delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei
consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori
nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la
riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualita' favorire il
miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle
condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso
umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualita'
valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra
prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione
al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la
presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di
qualita';
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali
del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente
rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola
agricoltura per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema
forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati
dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle
foreste in Europa.».
«Art. 8 (Principi e criteri direttivi). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui all'art. 7, il Governo
si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli,
della pesca e forestali e riordino delle qualifiche
soggettive;
b) definizione delle attivita' di coltivazione, di
allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca
che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con
equiparazione degli imprenditori della silvicoltura,
dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attivita' connesse, ancorche'
non svolte nell'azienda, anche in forma associata o
cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali
nonche' alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli
articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonche' degli
imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle
societa' semplici esercenti attivita' agricola iscritti
nelle sezioni speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive
efficienti, favorendo la conservazione dell'unita'
aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni
per l'ammodernamento strutturale dell'impresa e
l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della
normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del
patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove
opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa, la certificazione delle
attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle
filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori
agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro
prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del
principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai
produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte
dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei
procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra
aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attivita'
agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda
ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la
pluriattivita' dell'impresa agricola anche attraverso la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in
materia di ricerca, formazione e divulgazione in
agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita', per
favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere
degli animali, del processo di riconversione delle
produzioni agroalimentari verso una crescente
ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e
rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti
agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti
alimentari destinati come tali al consumatore, con
particolare riferimento a quelli di origine animale, al
fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88,
relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
organismi interprofessionali, per assicurare il migliore
funzionamento e la trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e
successive modificazioni, al fine di adeguare le borse
merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove
tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, nonche' per garantire la trasparenza
del mercato e la tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e
successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei
prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e
di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo
l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di
sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte
le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del
controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese
agricole ed agroalimentari e delle loro strategie
commerciali con particolare riferimento alle produzioni
tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia
irregolare e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il
lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e
stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche
esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori
dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili
per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e
sviluppo rurale, nonche' per la promozione dei prodotti
italiani di qualita' nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la
pubblica amministrazione quale strumento per il
perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
all'art. 7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che,
nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di
rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e
indicazione geografica protetta (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita'
di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli
stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in
materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui
all'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. I testi unici di cui al presente
comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
- Il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE)
n. 70/2001, e' pubblicato nella GUCE L 358 del 16 dicembre
2006.



 
Art. 2.
Fondo riassicurativo

1. Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese agricole e di favorire la riduzione delle conseguenze derivanti dai rischi atmosferici e di mercato, la dotazione del fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' incrementata, per l'anno 2008, della somma di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo per le crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della predetta somma di 30 milioni di euro. Detto importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalita' di cui al presente articolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 2:
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
- L'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), cosi' recita:
«1072. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di
mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali
nei settori e nelle aree geografiche colpiti, e' istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'art. 1-bis, commi 13 e
14, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».



 
Art. 3.
Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2008
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
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