Gazzetta n. 103 del 3 maggio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 marzo 2008
Modifiche al regolamento in materia di impegni di cui alla delibera n. 645/06/CONS. (Deliberazione n. 131/08/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 12 marzo 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14-ter della legge n. 287/90 del 12 ottobre 2006, adottata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e pubblicata nel Bollettino n. 39 del 16 ottobre 2006;
Vista la delibera 645/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006, recante il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore;
Vista la delibera 54/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, recante modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di procedure sanzionatorie in attuazione del medesimo art. 14-bis;
Vista la delibera 130/08/CONS che introduce modifiche al regolamento in materia di procedure sanzionatorie e abroga la delibera n. 54/08/CONS;
Ritenuto opportuno modificare la delibera 645/06/CONS al fine di specificare il percorso istruttorio attraverso il quale la proposta di impegni giunge all'esame dell'organo collegiale e di regolare l'ipotesi della presentazione di impegni nell'ambito di piu' procedimenti diversi, dettando le relative disposizioni di raccordo;
Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
Modifiche alla delibera n. 645/06/CONS

1. All'art. 2 della delibera n. 645/06/CONS, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Nei procedimenti ad iniziativa di parte o d'ufficio l'eventuale proposta preliminare di impegni deve essere presentata alla direzione competente, a pena di irricevibilita', prima della sottoposizione dell'affare all'organo collegiale ai fini della definizione del procedimento.
2. La presentazione della proposta di impegni non giustifica, salvo casi eccezionali debitamente motivati, il mutamento del responsabile del procedimento.
3. A seguito della presentazione preliminare degli impegni l'operatore interessato puo' essere sentito dal responsabile del procedimento al fine di fornire precisazioni e chiarimenti necessari alla valutazione del contenuto degli impegni stessi. Prima della sottoposizione del procedimento all'organo collegiale, e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta preliminare, il soggetto interessato presenta la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata dall'istruttoria preliminare della direzione competente.
4. L'organo collegiale dichiara senza indugio inammissibile la proposta di impegni che per la sua genericita' si manifesti carente di serieta' o che appaia presentata per finalita' dilatorie. La stessa decisione e' altresi' adottata in tutti i casi in cui gli impegni assunti appaiano manifestamente inidonei a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore. Le decisioni di cui al presente comma vengono comunicate all'operatore proponente gli impegni.».
2. All'art. 3, comma 1, della delibera n. 645/06/CONS le parole: «deve essere redatta per iscritto e» sono sostituite dalle seguenti: «nella sua versione definitiva deve».
3. L'art. 4 della delibera n. 645/06/CONS e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Istruttoria). - 1. La proposta di impegni viene resa pubblica attraverso il sito internet dell'Autorita', e i soggetti interessati hanno facolta' di presentare osservazioni entro i successivi 30 giorni. Nel caso in cui si renda necessario la direzione competente puo' chiedere ai soggetti interessati ulteriori informazioni ed elementi utili alla valutazione degli impegni. Entro i 30 giorni successivi alla conclusione della consultazione l'operatore interessato puo' presentare la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai soggetti terzi e introdurre modifiche agli impegni.
2. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente lo schema di provvedimento finale e la relazione del responsabile del procedimento.».
4. L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Provvedimenti finali). - 1. Ove, sulla base delle risultanze della consultazione pubblica, l'organo collegiale, in via preliminare, ravvisi delle insufficienze nella proposta di impegni, puo' invitare l'operatore ad emendarla entro un congruo termine perentorio. Nell'ipotesi dell'inutile scadenza del termine viene deliberata la reiezione della proposta.
2. L'organo collegiale valuta, considerate le condizioni competitive del settore di cui trattasi, se la proposta di impegni sia idonea a migliorare le condizioni della concorrenza nello stesso settore attraverso idonee e stabili misure. Ove tale giudizio sia positivo l'organo collegiale approva gli impegni e ne ordina l'esecuzione, entro il termine indicato nella proposta, cosi' rendendoli obbligatori per l'operatore proponente. La decisione puo' essere adottata anche per un periodo di tempo determinato.
3. Il provvedimento acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione ed e' pubblicato ai sensi dell'art. 10-bis del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' di cui alla delibera n. 316/02/CONS.
4. Ove il procedimento nel quale la proposta di impegni si sia eventualmente innestata non possa essere integralmente definito in occasione dell'assunzione delle determinazioni di cui ai commi precedenti, il medesimo prosegue regolarmente fino alla propria conclusione.».
5. Dopo l'art. 8 della delibera n. 645/06/CONS e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Coordinamento tra piu' procedimenti). - 1. Una medesima proposta di impegni puo' essere presentata nell'ambito di piu' procedimenti anche di natura diversa, ferma restando la necessita' del rispetto dei termini rispettivamente dettati dall'art. 2 della presente delibera e dall'art. 12-bis della delibera 136/06/CONS e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In tal caso, l'istruttoria sugli impegni si concentra integralmente e ad ogni effetto, nell'osservanza degli articoli 2 e seguenti, nell'ambito del solo procedimento che, tra quelli interessati, ha natura regolatoria, o, nell'ipotesi di piu' procedimenti aventi tale natura, nell'ambito del procedimento avente l'oggetto piu' ampio. Con delibera dell'organo collegiale competente, prontamente comunicata alle parti interessate, e' disposta la sospensione degli altri procedimenti, che opera fino alla conclusione dell'istruttoria prevista dall'art. 4. La sospensione opera altresi' per il periodo di tempo che l'organo collegiale conceda all'operatore per modificare la propria proposta, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'unita' organizzativa dinanzi alla quale pende l'istruttoria sugli impegni riceve dalle unita' organizzative che sarebbero state competenti all'istruttoria dei procedimenti sospesi l'indicazione di questioni da approfondire e di elementi di valutazione utili.
4. La definizione finale di tutti i procedimenti interessati ha luogo, ove possibile, lo stesso giorno.».
 
Art. 2.
1. La presente delibera si applica agli impegni presentati in data successiva a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul suo sito internet, unitamente al testo del regolamento in materia di impegni adottato con la delibera n. 645/06/CONS, coordinato con le modifiche introdotte dalla presente delibera, di cui costituisce l'allegato A.
Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: D'Angelo
 
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 11 <----
 
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