Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 aprile 2008
Modalita' di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

IL VICE MINISTRO
Visto l'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che, al comma 2, lettera d) sottopone ad accisa, tra gli altri prodotti energetici, il gasolio impiegato come carburante;
Visto l'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2008, l'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali;
Visto l'art. 1, comma 299, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le modalita' di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298, rinviando a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 ed allo stesso comma 299 del predetto art. 1;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2007, recante disposizioni in materia di attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operativita' della nuova normativa;
Decreta:
Art. 1.
Pagamento dell'accisa di competenza regionale
1. A decorrere dal 1° maggio 2008 il versamento della quota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione immesso in consumo nell'intero territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi e nelle misure stabilite dall'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' effettuato mensilmente, dai soggetti obbligati, contestualmente al pagamento dell'accisa e con le stesse modalita' previste per i medesimi pagamenti, nell'apposito conto corrente di tesoreria aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato «Accisa gasolio per autotrazione - legge n. 244/2007». Per il gasolio usato come carburante per autotrazione importato la predetta quota spettante alle regioni e' versata dal responsabile dell'area gestione tributi dell'Ufficio delle dogane nel predetto conto corrente nei termini previsti per i versamenti in tesoreria dei diritti di confine.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di accisa sui prodotti energetici.
 
Art. 2.
Ripartizione delle somme versate alle regioni a statuto ordinario
1. La ripartizione delle somme affluite sul conto corrente di cui all'art. 1, e' effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio, usato come carburante per autotrazione, erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante come risultanti dai registri di carico e scarico di cui all'art. 25, comma 4, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane, d'ora in avanti indicata come «l'Agenzia», comunica, entro il mese di aprile di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, d'ora in avanti indicato come «IGEPA» i quantitativi di gasolio di cui al comma 1, relativi a ciascuna regione, comprese quelle a statuto speciale, unitamente all'indicazione delle percentuali, espresse con tre cifre decimali, rappresentative dei predetti quantitativi rispetto al totale nazionale.
3. L'IGEPA, con cadenza mensile, attribuisce a ciascuna regione a statuto ordinario, in base alle percentuali regionali di cui al comma 2, le somme di rispettiva competenza. Tale ripartizione e' effettuata:
a) per le somme affluite nel mese di gennaio, entro la fine del successivo mese di febbraio sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente;
b) per le somme affluite nei mesi di febbraio e marzo, rispettivamente entro la fine dei successivi mesi di marzo e aprile, inizialmente sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate dall'Agenzia nell'anno precedente ed effettuando, entro la fine del mese di maggio, gli eventuali conguagli sulla base delle percentuali di cui al comma 2 comunicate per l'anno corrente;
c) per le somme affluite nei mesi da aprile a dicembre, entro la fine del rispettivo mese successivo sulla base delle percentuali di cui al comma 2.
4. Le somme di competenza erariale, che mensilmente residuano nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, a seguito della ripartizione di cui al comma 3, sono versate dall'IGEPA all'entrata del bilancio statale con imputazione al Capo I - capitolo 1409 accisa prodotti energetici, art. 1.
5. Le somme ripartite ai sensi del comma 3 affluiscono, in analogia a quelle attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, a titolo di accisa sulle benzine, sui conti correnti bancari accesi da ciascuna regione a statuto ordinario presso il proprio tesoriere.
6. Eventuali variazioni dei quantitativi di cui al comma 2 sono comunicati, dall'Agenzia, cumulativamente ed entro il mese di novembre di ciascun anno, all'IGEPA che provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nell'ambito della ripartizione di cui al comma 3 nel mese di dicembre.
 
Art. 3.
Disposizioni particolari per l'anno 2008
1. Per l'anno 2008 le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono effettuate dall'Agenzia entro il mese di maggio 2008. La ripartizione di cui all'art. 2 e' effettuata a partire dal mese di giugno 2008 relativamente alle somme affluite nel conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, nel precedente mese di maggio.
2. Le somme da erogare alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2008, sono determinate dall'Agenzia sulla base dei quantitativi di gasolio usato come carburante per autotrazione immessi in consumo nell'intero territorio nazionale negli stessi mesi e comunicate all'IGEPA ed alla struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituita presso l'Agenzia delle entrate, entro il mese di maggio dell'anno 2008. Sulla base di tali elementi la suddetta struttura di gestione, richiede all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le rettifiche in diminuzione delle quietanze emesse a favore del bilancio dello Stato per far affluire tali somme sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, dandone comunicazione all'IGEPA.
3. L'erogazione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata cumulativamente dall'IGEPA entro il mese successivo a quello di afflusso delle stesse sul conto corrente di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1. Eventuali rettifiche da apportare agli importi complessivamente erogati alle regioni a statuto ordinario nell'anno 2007 ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono effettuate dall'IGEPA, congiuntamente alle erogazioni di cui al primo periodo.
 
Art. 4.
Abrogazioni e norme transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2007, e' abrogato.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio dell'anno 2008.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2008
Il vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 117
 
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