Gazzetta n. 101 del 30 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3669).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 (articolo 15), n. 3652 del 2008 (articolo 6) e n. 3663 del 2008;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 di proroga sino al 30 novembre 2008 dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota datata 4 aprile 2008 del soggetto attuatore;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le note del 29 febbraio 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 20 marzo 2008 del Presidente della regione Veneto;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 e n. 3602 del 9 luglio 2007, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, e la nota del 26 marzo 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, nonche' la nota n. 58958 del 1° febbraio 2008 del Commissario delegato;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2007 recante la proroga, fino al 31 agosto 2008, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, nonche' la nota del 31 marzo 2008 della regione Emilia-Romagna;
Visti l'art. 18 dell'ordinanza di protezione civile n. 3061 del 2000 e successive modificazioni e le note del 14 marzo 2008 del Prefetto di Avellino e del 1° aprile 2008 del Presidente della regione Campania;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» e l'estensione, al territorio della regione Lazio, di tale dichiarazione, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante le disposizioni derivanti da detta dichiarazione, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nella citta' di Messina, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007, nonche' le note del Prefetto di Messina del 17 dicembre 2007 e della Regione Siciliana del 2 aprile 2008;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale sono stati prorogati, fino al 31 dicembre 2009, gli stati di emergenza in relazione alla situazione nel territorio dell'isola di Pantelleria, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007, e successive modificazioni, nonche' le note del 28 gennaio e 19 marzo 2008 del Commissario delegato e del 2 aprile 2008 della Presidenza della Giunta regionale Siciliana;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle province di Teramo e di Ascoli Piceno a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 6 e 7 ottobre 2007, nonche' l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008 e la nota del 29 gennaio 2008 dell'Assessore della Giunta regionale della regione Abruzzo preposto alla protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia limitatamente ai territori delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3425 del 20 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3551 del 9 novembre 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3576 del 29 marzo 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, n. 3620 del 12 ottobre 2007, n. 3631 del 23 novembre 2007 e n. 3661 del 19 marzo 2008;
Vista la comunicazione in data 10 aprile 2008 del capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3580 del 3 aprile 2007 e n. 3660 del 14 marzo 2008, art. 14, nonche' la nota del 9 aprile 2008 del Sindaco del comune di Castelsardo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. All'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, e' aggiunto il seguente comma 7-bis: «Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze emanate per lo svolgimento del Vertice G8 il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione autonoma della Sardegna provvede con apposito motivato provvedimento:
a) all'autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, in deroga all'art. 21, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233;
b) alla verifica ed alla dichiarazione di sussistenza dell'interesse culturale, nonche' all'autorizzazione ed ai pareri per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. In tali casi, il direttore regionale rappresenta, direttamente o tramite suo delegato, il Ministero dei beni culturali in sede di Conferenza dei servizi, in deroga agli articoli 7, comma 2, lettera n), e 18, comma 1, lettere b), e), h) e i), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 novembre 2007, n. 233.
2. All'art. 9, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 2008, relativamente ai beni culturali e paesaggistici, per «Amministrazione competente» si intende il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.
3. Le deroghe di cui al comma 1 valgono esclusivamente per gli interventi eseguiti dalla struttura di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del G8 all'arcipelago de La Maddalena.
 
Art. 2.
1. Per il proseguimento delle iniziative finalizzate a fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania e' autorizzato il trasferimento nella contabilita' speciale n. 5110 intestata al Commissario delegato Prefetto De Gennaro, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, della somma di euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo della protezione civile, appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 2008 e' assegnata la somma 1 milione di euro al Sindaco di Salerno - Commissario delegato. A tal fine e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale nella quale verra' trasferita la somma di cui al presente comma.
3. La struttura di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni e integrazioni, e' integrata con una unita' di personale comandato.
 
Art. 3.
1. Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni:
a) art. 5, commi 11-bis, 11-ter e 11-quater della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-sexies, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 339;
c) legge regionale n. 24 del 6 settembre 1991, articoli 3, 4, 5, 6 e 13;
d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244 del 2007;
e) art. 10, comma 1, del CCNL del 31 marzo 1999 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4.
1. Al fine di consentire l'espletamento di tutte le iniziative necessarie al rientro nell'ordinario rispetto al contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, il Presidente della regione Puglia e' confermato, fino al 30 settembre 2008, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3492 del 2006, cosi' come modificata ed integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3552 del 2006 e dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3602 del 2007.
2. Entro il termine indicato nel comma 1, il Commissario delegato provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti, gia' nominati soggetti attuatori, degli interventi e delle opere nonche' di tutta la relativa documentazione amministrativa e contabile e delle residue risorse finanziarie da destinare al completamento delle iniziative poste in essere in regime straordinario.
3. Le Amministrazioni e gli Enti di cui al comma 2, oltre agli adempimenti di natura contabile da espletare ai sensi della normativa vigente in materia, provvedono a trasmettere apposita rendicontazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alle risorse finanziarie assegnate ai sensi del medesimo comma 2.
 
Art. 5.
1. Alle deroghe previste al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, sono aggiunte le seguenti:
a) art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 6.
1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attivita' ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2007, quantificato in complessivi euro 30.000.000,00, il Presidente della regione Emilia-Romagna e' autorizzato a trasferire alla contabilita' speciale n. 3020 di posizione, relativa agli eventi alluvionali suddetti, le economie di piano maturate alla data del 27 marzo 2008 nell'ambito dei processi di messa in sicurezza relativi ad eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale e per i quali lo stato d'emergenza e' cessato.
2. Il presidente della regione Emilia-Romagna quantifica le economie di piano con proprio decreto, da adottarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, e le trasferisce alla contabilita' speciale n. 3020 di posizione per l'avvio di ulteriori interventi ed attivita' urgenti attualmente non avviati per carenza di finanziamenti. Tale decreto e' trasmesso al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alla copia conforme dei relativi mandati di pagamento.
 
Art. 7.
1. In considerazione dei rilevanti compiti di collegamento con le strutture nazionali ed internazionali in materia di controllo e contenimento di aggressioni di natura biologica, l'incarico di segretario tecnico della Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, costituisce incarico di funzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 8.
1. Le attrezzature presenti nel Campo base di protezione civile, sito in localita' Fontenovella nel comune di Lauro, realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 2000, sono trasferite gratuitamente alla regione Campania a decorrere dal 1° maggio 2008. Il prefetto di Avellino e' autorizzato a provvedere al relativo trasferimento.
2. Agli oneri relativi alla gestione del predetto Campo base si provvede a carico della medesima regione.
 
Art. 9.
1. Al fine di assicurare un'efficace azione di controllo e di verifica dell'avanzamento dei lavori attinenti al completamento dello Stadio del Nuoto - Tor Vergata in corso di realizzazione e per consentire l'effettivo svolgimento in tale impianto di alcune competizioni correlate al «grande evento» Roma 2009, e' istituita, con apposito provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, una Commissione di controllo, composta da un magistrato della Corte dei conti, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da un rappresentante del comune di Roma. La predetta commissione riferira' sullo stato di avanzamento dei lavori di cui trattasi periodicamente al Presidente della Commissione Generale di Indirizzo.
2. Ai membri della Commissione di cui al comma 1 e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 10% del trattamento economico in godimento su base mensile. L'indennita' per membri che non siano dipendenti pubblici e' pari a quella piu' alta spettante ai membri dipendenti pubblici.
3. Per accelerare le iniziative finalizzate alla realizzazione del grande evento di cui comma 1, fatte salve le disposizioni vigenti in materia, la struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e' incaricata, quale stazione appaltante, del coordinamento generale di tutti i connessi interventi infrastrutturali.
 
Art. 10.
1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633, dopo le parole «Ufficio Territoriale di Governo» sono inserite le seguenti: «nonche' delle Amministrazioni periferiche dello Stato, della Regione Siciliana, della provincia di Messina, del comune di Messina, dell'Universita' degli studi di Messina e di Istituzioni scientifiche pubbliche. Il Commissario delegato puo' utilizzare progetti gia' predisposti da altre amministrazioni o enti».
2. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse di cui alla contabilita' intestata al prefetto di Messina - Commissario delegato».
3. Il Commissario delegato puo', altresi', utilizzare l'1% dei fondi di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 per fare fronte alle esigenze connesse all'acquisto di attrezzature e servizi anche informatici.
4. Al fine di acquisire i pareri, visti ed i nulla osta necessari all'approvazione dei progetti, il Commissario delegato indice conferenze di servizi, entro 10 giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. I termini previsti dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla meta'. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o del Presidente della Giunta regionale - secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale - che si pronunciano entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
5. I pareri, visti, nulla-osta ed assensi relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 8, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo. Le autorizzazioni, licenze, concessioni o concerti sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, decorso infruttuosamente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
6. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3633 del 5 dicembre 2007 sono aggiunte le parole: «Al fine di uniformare la normativa di riferimento per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, mediante l'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e tenuto conto sia della natura di organo statale del Commissario delegato, sia dell'opportunita' di fare salvi i procedimenti gia' iniziati da parte di altre amministrazioni, e' altresi' facolta' del Commissario delegato derogare agli articoli 1, 31, 32, e 33 della legge della Regione siciliana 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Al fine di garantire il necessario potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a derogare all'art. 36, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
 
Art. 11.
1. Il Sindaco di Pantelleria - Commissario delegato, oltre agli interventi previsti dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e successive modificazioni, provvede altresi' alla realizzazione di tutte le ulteriori iniziative finalizzate alla realizzazione, integrazione ed adeguamento di infrastrutture viarie e di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle vie di fuga e la viabilita' a servizio delle strutture portuali di Pantelleria e di Scauri rispetto al mutato quadro esigenziale.
2. Il Commissario delegato puo' utilizzare, nel limite di spesa dell'1%, le risorse previste dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3589 del 2007 per il funzionamento ottimale, efficace ed efficiente della struttura commissariale.
3. Per contenere i costi derivanti dalle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3589 del 2007 e successive modificazioni, le spese tecniche, valutate sulla base delle vigenti tariffe professionali ed in particolare quelle inerenti alle procedure di affidamento, dovranno essere abbattute del 20%.
4. Alle deroghe previste al comma 1 dell'art. 3 dell'ordinanza civile n. 3589 del 2007 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti:
a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 57 e 91;
b) legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 24;
c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 208, 209, 210, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253.
 
Art. 12.
1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3643 del 16 gennaio 2008, cosi' come modificato dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3660 del 5 marzo 2008 dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente comma:
«11. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati».
 
Art. 13.
1. Per far fronte all'incremento delle domande di asilo conseguente all'eccezionale afflusso di stranieri in particolare nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria e Puglia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2008, la nomina o la sostituzione dei componenti di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e' disposta, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con decreto del Ministro dell'interno. In deroga alla medesima disposizione, la designazione del rappresentante dell'ente territoriale e' effettuata dai Sindaci dei comuni presso i quali hanno sede le commissioni, che ne danno comunicazione alla Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
 
Art. 14.
1. Il termine previsto all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3660 del 14 marzo 2008 e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2008.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone