Gazzetta n. 100 del 29 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 2008
Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il completamento delle attivita' finalizzate al risanamento della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3667).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002 e n. 3220 del 15 giugno 2002 art. 3, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002 (art. 2), n. 3261 del 16 gennaio 2003, n. 3300 dell'11 luglio 2003 (art. 1), n. 3361 dell'8 luglio 2004 (art. 1, comma 1), n. 3381 dell'11 novembre 2004, n. 3582 del 18 novembre 2004 (art. 7, comma 1, lettera b), n. 3469 del 13 ottobre 2005 (art. 10), n. 3506 del 23 marzo 2006 (art. 1), n. 3540 del 4 agosto 2006 (art. 8), n. 3569 del 5 marzo 2007 (art. 12), n. 3591 del 24 maggio 2007 (art. 11), n. 3603 del 30 luglio 2007 (art. 3);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con il quale e' stato prorogato fino al 30 giugno 2008 lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da realizzare nel sito di interesse nazionale comprendente la laguna di Orbetello;
Considerato che sono state individuate nella laguna di Levante situazioni di criticita' in ragione della presenza di sedimenti inquinati e che quindi risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione dell'inquinamento presumibilmente derivante dalla ex miniera «Ferromin»;
Considerato, inoltre, che l'inquinamento in argomento ha determinato una grave situazione di pericolo per l'ambiente che potrebbe creare ripercussioni sulla salute pubblica;
Considerata la necessita' di ricorrere, in termini di somma urgenza, a procedure accelerate per la indispensabile realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale, anche in danno dei soggetti obbligati in caso di loro inadempienza;
Ritenuto, quindi, indispensabile provvedere alla immediata attuazione degli interventi di cui sopra, attraverso il conferimento al commissario delegato - sindaco del comune di Orbetello degli ulteriori poteri necessari al superamento dell'emergenza nella laguna di Orbetello;
Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 11 marzo 2008 presso il Dipartimento della protezione civile, durante la quale il Soggetto attuatore nominato dal commissario delegato ha comunicato la presenza di sedimenti inquinanti nella laguna di Levante a causa della diffusione di contaminanti provenienti presumibilmente dalla ex miniera «Ferromin» idraulicamente connessa allo specchio lagunare;
Considerato che risulta indispensabile provvedere con urgenza alla rimozione di detta situazione di inquinamento;
Ritenuto di dover intervenire, in via prioritaria ed urgente, per superare l'inquinamento in atto nella laguna di Levante e nelle aree perimetrate di competenza pubblica della laguna di Ponente identificate nella planimetria del 16 marzo 2006;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Viste le note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° febbraio 2008 e del 21 marzo 2008;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Orbetello - commissario delegato nelle aree lagunari comprese nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2007, provvede all'avvio delle procedure per la caratterizzazione dei sedimenti e la messa in sicurezza dell'area della ex miniera «Ferromin», nonche' per l'individuazione e la rimozione dei sedimenti inquinati presenti all'interno dello specchio lagunare.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attiva le azioni di rivalsa e di risarcimento da danno ambientale a carico dei soggetti individuati sulla base degli accertamenti effettuati dal commissario delegato.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato approva, sentiti il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e la regione Toscana, i progetti per la caratterizzazione e messa in sicurezza dell'area, nonche' per la rimozione dei sedimenti inquinati presenti nei fondali lagunari e dei rifiuti abbandonati all'interno dell'ambito lagunare, e ne autorizza l'esecuzione. Le approvazioni e le autorizzazioni sostituiscono quelle dei soggetti indicati nell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' nell'art. 5, commi 11-bis e 11-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, aggiunti dall'art. 1, comma 996, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'approvazione dei progetti costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative. Queste ultime si svolgono con i termini di legge ridotti della meta'.
2. Per i progetti di cui al comma 1, la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella relativa ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di competenza statale nonche' ai sensi di disposizioni e direttive comunitarie, sono concluse entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, decorsi i termini per la pubblicazione che sono ridotti della meta'. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, si procede con conferenza di servizi, convocata dal commissario delegato - sindaco del comune di Orbetello, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso in sede di conferenza di servizi espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della regione Toscana, che si esprime nel termine inderogabile di trenta giorni dalla richiesta da parte del Commissario delegato.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, puo' derogare, sulla base di atto motivato, anche alle disposizioni contenute negli articoli 107, 199, 210, 211, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 e 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 4.
1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, in aggiunta alle risorse finanziarie ancora disponibili sulla contabilita' speciale al medesimo intestata, ivi compreso l'importo di Euro 6.752.727,00 di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2006, n. 308, utilizza la somma di Euro 10.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.6. capitolo 7082 - anno finanziario 2008.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, sono altresi' versate nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato le somme che saranno recuperate in via di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati nonche' a seguito di azioni di risarcimento da danno ambientale.
 
Art. 5.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2008
Il Presidente: Prodi
 
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