Gazzetta n. 98 del 26 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 febbraio 2008
Riconoscimento, al sig. De Rosa Vincenzo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'assunzione in Italia della qualita' di responsabile tecnico di impresa che svolge le attivita' di installazione di impianti idrosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
per la concorrenza e i consumatori
Vista la domanda con la quale il signor De Rosa Vincenzo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento di un titolo professionale triennale di montatore di impianti sanitari, riconosciuto a livello federale, dall'UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia), rilasciato dalla scuola professionale Winterthur di Zurigo, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di istallazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idraulici e di trasporto e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, unitamente all'esperienza professionale maturata, in qualita' di dipendente dal 1982 in una societa' del settore di istallazione impianti idrosanitari in Svizzera;
Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, concernente «Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche»;
Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;
Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 ottobre 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa posseduta, idonei e attinenti, ai fini dell'esercizio, senza applicazione di misura compensativa, per la sola attivita' di idraulica lettera d), art. 1, legge 5 marzo 1990, n. 46, e non per le restanti lettere c) ed e), art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 46, in quanto l'impresa presso cui ha svolto l'esperienza lavorativa, in Svizzera, non risulta essere abilitata per lo svolgimento delle attivita' di installazione, ampliamento, manutenzione, trasformazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, ne' di trasporto ed utilizzazione di gas;
Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;
Vista l'ulteriore documentazione prodotta dal signor De Rosa a sostegno di quanto richiesto per il riconoscimento delle suddette lettere c) ed e), art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n.46;
Visto il parere emesso dalla ulteriore Conferenza di servizi del 7 febbraio 2008 che, esaminata la nuova documentazione prodotta dal signor De Rosa, ha ritenuto che la stessa non modificava nella sostanza la precedente documentazione, e, pertanto, ha confermato il giudizio espresso nella precedente riunione del 22 ottobre 2007, in quanto secondo la legislazione elvetica, come confermato dall'UFFT (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia) elvetico, in data 22 gennaio 2008, il titolo ottenuto dal De Rosa consente l'installazione e la manutenzione di condotte per l'alimentazione dell'acqua, del gas e dell'aria compressa, e la sola installazione di impianti a gas;
Visto l'art. 137, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380, del 2001, che ha disposto l'abrogazione, per quanto qui rileva, della legge n. 46/1990, e tenuto conto del fatto che le disposizioni recate dalla legge in ultimo citata sono state sostituite a fare data dal 1° gennaio 2008, dalle disposizioni contenute nel capo V del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380;
Ritenuto di dover procedere al predetto riconoscimento alla luce della normativa sopravvenuta;
Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Impiantisti e Confartigianato;
Decreta:
1. I titoli di cui in premessa prodotti dal sig. De Rosa Vincenzo, cittadino italiano, nato a Gorgoglione (Matera) il 19 giugno 1957, sono riconosciuti quali titoli idonei limitatamente all'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico di impresa che svolge le attivita' di installazione di impianti idrosanitari di cui alla lettera d) dell'art. 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, senza applicazione di alcuna misura compensativa.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 21 febbraio 2008
Il direttore generale: Vecchio
 
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