Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 aprile 2008
Rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL VICE-MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il quale, in conseguenza della riduzione dal 33 al 27,5 per cento dell'imposta sul reddito delle societa' disposta dalla lettera e) del comma 33 dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
Visto il comma 39 dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2008, il quale prevede che con il suddetto decreto siano disciplinati anche gli aspetti di carattere transitorio;
Visto l'art. 47, comma 1, del Tuir, concernente gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle societa' ed enti indicati nell'art. 73 del medesimo Tuir, relativi a partecipazioni non detenute nell'esercizio di impresa;
Visto l'art. 58, comma 2, del suddetto Tuir, concernente le plusvalenze di cui all'art. 87 del medesimo testo unico relative a partecipazioni detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;
Visto l'art. 59 del Tuir, concernente gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle societa' ed enti indicati nell'art. 73 del medesimo Tuir, relativi a partecipazioni detenute da persone fisiche nell'esercizio di impresa e da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;
Visto l'art. 68, comma 3, del Tuir, concernente le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del medesimo Tuir relative a partecipazioni detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa;
Visto l'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e certificazione dei sostituti d'imposta;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on.le prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1.
Utili da partecipazione e proventi equiparati
1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.
2. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla societa' o ente partecipato fino a tale esercizio.
3. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla societa' o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi dei citati articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40 per cento del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi delle societa' di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'art. 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento e degli utili e proventi equiparati che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui al citato art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir e alle remunerazioni dei contratti di cui al citato art. 109, comma 9, lettera b), dello stesso Tuir.
5. In caso di utili e proventi equiparati nonche' di remunerazioni erogate da societa' o enti non residenti, i dati e gli elementi indicati nel comma 3 sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della societa' o dell'ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.
 
Art. 2.
Plusvalenze e minusvalenze
1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.
Roma, 2 aprile 2008
Il vice Ministro: Visco Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2008 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 50
 
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