Gazzetta n. 90 del 16 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2008
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Savona e Genova nei giorni 17 e 18 maggio 2008. (Ordinanza n. 3665).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nei territori dei comuni di Savona e Genova di Papa Benedetto XVI;
Considerato che la visita del Sommo Pontefice nella Diocesi del comune di Savona-Noli ed in particolare nell'Arcidiocesi del comune di Genova, nei giorni 17 e 18 maggio 2008, comportera' tutta una serie di manifestazioni e di incontri pastorali, quali la visita al Santuario di Nostra Signora della Guardia, all'Ospedale pediatrico «Giannina Gaslini», l'incontro con i giovani in Piazza Matteotti e la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Lorenzo;
Considerato, quindi, che la visita pastorale in rassegna richiamera' nei predetti territori una notevole affluenza di pellegrini e che si rendera' necessario adottare specifici interventi volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone, nelle aree interessate dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Considerato, inoltre, che la visita del Papa Benedetto XVI nei predetti territori coinvolgera' tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonche' associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;
Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare svolgimento della visita pastorale, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda quelli della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
D'intesa con la regione Liguria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Genova e' nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della visita pastorale che si terra' nei territori dei comuni di Savona e di Genova, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alle manifestazioni nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, si avvale della collaborazione del Prefetto di Savona, in qualita' di soggetto attuatore, per gli interventi e le iniziative riguardanti il territorio di competenza.
3. Il Commissario delegato per gli interventi di propria competenza provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 
Art. 2.
1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato sara' supportato, nell'espletamento delle iniziative di propria competenza, da un'apposita struttura operativa, composta da personale appartenente ad amministrazioni dello Stato e ad enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di tre unita', che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta.
2. Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile, con oneri a carico dell'articolo 5.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 5.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 250.000,00 euro, a valere sul Fondo della protezione civile che verra' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
 
Art. 6.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2008
Il Presidente: Prodi
 
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