Gazzetta n. 89 del 15 aprile 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
DECRETO 3 marzo 2008
Ripartizione prevista dall'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007 delle risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente «disposizioni urgenti in materia finanziaria»;
Visto in particolare, l'art. 6, comma 7, del succitato decreto-legge, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che istituisce il «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con cui sono stati definiti i criteri per l'erogazione del suddetto Fondo, registrato alla Corte dei conti al registro n. 2, foglio n. 23, in data 8 febbraio 2008;
Considerato che il citato art. 6, comma 7, vincola l'utilizzo del Fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;
Ritenuta l'esigenza di asseverare i comuni confinanti con dette regioni a statuto speciale;
Attesa la competenza attribuita all'Istituto Geografico Militare, con legge 2 febbraio 1960, n. 68, in materia di cartografia ufficiale dello Stato e disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, prot. DAR n. 722 del Dipartimento per gli affari regionali, con la quale e' stata richiesta all'Istituto Geografico Militare la certificazione dei comuni confinanti con le suddette regioni a statuto speciale;
Vista la nota del 23 gennaio 2008, n. 1707 dell'Istituto Geografico Militare con la quale si certifica l'elenco di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale di cui agli allegati, al presente decreto, 1 e 2;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, l'ambito territoriale cui sono destinate le risorse del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale» (in seguito Fondo) e' costituito dai territori dei comuni di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'appartenenza dei comuni di cui al comma 1 ad una delle tre macroaree previste dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007 e' definita secondo quanto contemplato dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ripartizione risorse disponibili
1. Per l'anno 2007 lo stanziamento del Fondo ammonta a 25 milioni di euro, cosi' come definito dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, come sostituito dall'art. 35 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
2. In applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, a ciascuna macroarea e' attribuita la quota di risorse sotto indicata:
a) macroarea confinante con la regione Valle d'Aosta: 5,500 milioni di euro;
b) macroarea confinante con la regione Trentino Alto Adige: 11,875 milioni di euro;
c) macroarea confinante con la regione Friuli Venezia Giulia: 7,625 milioni di euro.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Le risorse sono assegnate per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo economico e sociale dei comuni confinanti ricompresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 1.
2. Le domande di finanziamento possono essere presentate da:
a) i comuni di cui all'allegato A1;
b) aggregazioni temporanee tra comuni confinanti appartenenti ad una stessa macroarea;
c) aggregazioni temporanee tra comuni confinanti compresi nella stessa macroarea cui accedano comuni ad essi contigui territorialmente, purche' il numero di questi ultimi non superi il 30% del totale dei comuni che costituiscono tale aggregazione.
3. La formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione del comune confinante «capo-fila» (attraverso deliberazione del consiglio comunale, accordi, convenzioni o altro).
4. I comuni che presentano richieste di finanziamento non possono presentare piu' di un progetto singolarmente ed aderire a piu' di un'aggregazione temporanea.
 
Art. 4.
Monitoraggio dei progetti e revoca dei finanziamenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2007, il Dipartimento per gli affari regionali, puo' stipulare, con le regioni interessate, specifici protocolli d'intesa per disciplinare le attivita' di monitoraggio e di verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, nonche' quelle di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti.
2. Entro trenta giorni dalla data di realizzazione del progetto, il referente di cui all'art. 4, comma 2, lettera g), deve comunque predisporre una relazione finale corredata dalla rendicontazione delle spese effettuate.
3. Restano ferme le procedure di revoca di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.
 
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Con provvedimento del capo Dipartimento per gli affari regionali sono definite le procedure relative alle modalita' di presentazione dei progetti, alla valutazione, comprensiva della definizione dei punteggi da assegnare ai singoli parametri individuati dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, e al finanziamento dei progetti, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2008
Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Lanzillotta
 
Allegato 1

----> Vedere allegato alle pagg. 5-6 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato alle pagg. 7-8 <----
 
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