Gazzetta n. 86 del 11 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DECRETO 24 gennaio 2008
Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 .

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale;
Visto, in particolare, l'art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, debbano essere realizzate in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione delle predette linee guida;
Sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono adottate le linee guida di cui all'allegato n. 1, che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 24 gennaio 2008
Il Ministro: Ferrero Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 320
 
Allegato 1

LINEE GUIDA CONCERNENTI LE MODALITA' CUI DEVONO ATTENERSI LE ORGANIZZAZIONI CHE ESERCITANO L'IMPRESA SOCIALE NEL PORRE IN ESSERE LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI
AZIENDA.

1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni
straordinarie.

1.1. Gli organi di amministrazione dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale sono tenuti a notificare, con atto scritto di data certa, al Ministero della solidarieta' sociale l'intenzione di procedere ad una delle operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, allegando la documentazione, indicata ai punti 3 e 4, necessaria alla valutazione di conformita' alle linee guida.
1.2. Il Ministero della solidarieta' sociale, ricevuta la documentazione necessaria, procede all'istruttoria ed, entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
1.3. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative, entro trenta giorni, rilascia al Ministero della solidarieta' sociale un parere avente valore consultivo.
1.4. L'autorizzazione del Ministero della solidarieta' sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

2. Rinvio alla disciplina civilistica per le operazioni di
trasformazione, fusione e scissione.

2.1. Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano, a seconda del caso di specie, le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile.
2.2. Nell'applicare la normativa civilistica si ha riguardo alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Nei casi di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali la normativa civilistica richieda la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, e' necessario adattare le informazioni richieste alla particolare natura dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

3. Trasformazione, fusione e scissione.

3.1. Nel caso di trasformazione, fusione e scissione, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale che pone in essere l'operazione straordinaria devono notificare al Ministero della solidarieta' sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, con atto scritto di data certa, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:
a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni, riferita:
1) nel caso di trasformazione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;
2) nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle societa' coinvolte nell'operazione.
La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale predispone e rende pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e deve essere costituita dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. In tale situazione patrimoniale devono essere poste in evidenza le attivita' e le passivita' relative all'attivita' economica svolta ai fini di utilita' sociale, vale a dire le attivita' e le passivita' relative all'attivita' principale che caratterizza l'ente impresa sociale.
Qualora la delibera di trasformazione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) puo' essere sostituita dal bilancio medesimo.
Nei casi di fusione o scissione, la situazione patrimoniale di cui alla lettera a) puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o di scissione nelle sedi delle societa' coinvolte nell'operazione.
In questi ultimi due casi, gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attivita' e le passivita' relative all'attivita' economica svolta ai fini di utilita' sociale;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:
1) le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
2) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
3) i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
4) le modalita' attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantira' il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2500-sexies del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2500-sexies.
Nel caso in cui gli amministratori debbano predisporre la relazione ex art. 2501-quinquies del codice civile, e' possibile inserire in un unico documento le informazioni elencate alla lettera b) e quelle previste dall'art. 2501-quinquies.

4. Cessione d'azienda.

4.1. Nel caso di cessione di azienda, gli amministratori dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale cedente devono notificare al Ministero della solidarieta' sociale, con le modalita' di cui al punto 3, l'intenzione di procedere all'operazione, allegando la seguente documentazione:
a) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalita' di cui al punto 3, lettera a), riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui avviene la cessione;
b) una relazione degli amministratori nella quale indicare, oltre alle informazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera b) del punto 3:
1) le modalita' con le quali l'acquirente intende rispettare il requisito del perseguimento delle finalita' di interesse generale;
2) i criteri di valutazione dell'azienda e le modalita' di determinazione del prezzo.
 
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