Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2008 (vai al sommario)
LEGGE 18 marzo 2008, n. 67
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culurale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 335.275 per l'anno 2007, di euro 319.225 per l'anno 2008 e di euro 335.275 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 2008
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione:
MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Scotti

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1587):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 22 maggio 2007.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 luglio 2007, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª 7ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 luglio 2007 e il
19 e 26 settembre 2007.
Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato il
12 dicembre 2007.
Camera dei deputati (atto n. 3299):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 dicembre 2007 con pareri delle commissioni
I, V, VII, VIII, X e XII.
Esaminato dalla III commissione il 19 febbraio 2008.
Esaminato in aula ed approvato il 19 febbraio 2008.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, (qui di seguito denominati "le Parti" ), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonche' di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuira' ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, cosi come la conoscenza,, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.
Le due Parti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse. Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

ARTICOLO 3

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

ARTICOLO 5

Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno altresi', la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

ARTICOLO 7

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Universita' o in Istituti affini, cosi come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

ARTICOLO 8

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di' verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle due Parti si sforzera' di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 10

Le Pani contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo

ARTICOLO 11

.Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

ARTICOLO 12

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

ARTICOLO 15

Porti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanita' ed altri. Detta cooperazione sara' realizzata mediante:
a - scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b - organizzazione di' seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;
c - ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;
d - scambi di documentazione scientifica e tecnica;
e - partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica
Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e !a partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambi le Parti.
Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale.
Le due' Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

ARTICOLO 20

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interna all'uopo previste.
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.
Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto Tegucigalpa il 7 maggio 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'HONDURAS
 
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