Gazzetta n. 82 del 7 aprile 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2008, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una piu' completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, cosi' da consentire all'italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne piu' opportunamente alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono inserite le seguenti: «, di seguito JI»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite le seguenti: «, di seguito CDM»;
c) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) credito di emissione: unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»;
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) autorita' nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»: l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorita' nazionale competente» sono inserite le seguenti : «non prima di centottanta giorni ed»;
c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identita' del gestore sono presentate all'Autorita' Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.».
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di contatto per le attivita' JI e Autorita' nazionale designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.»;
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni»;
d) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e' integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»;
e) al comma 5, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e' determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita' svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»;
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»,
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel Registro e' annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).»;
d) il comma 6 e' abrogato.
9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonche' della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n 216, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.».
12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le seguenti: «e all'APAT».
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 3 e' sostituto dal seguente:
«3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.»;
c) il comma 5 e' abrogato.
14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 e' abrogato.
15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.»;
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;
c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti. «15, comma 5» e la parola: «assegnate» e' sostituita dalla seguente «rilasciate»;
d) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione e' aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;
b) il comma 4 e' abrogato.
17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorita' competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresi' della complessita' delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.».
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,».
19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».



Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della
funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo
limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di
principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n.
62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n.
96, S.O., cosi' recita:
« 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con
la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 5-bis.».
- Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140,
S.O.
- La decisione n. 280/2004/CE dell'11 febbraio 2004 e'
pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3. Definizioni. - 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI
un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti
incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 6 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma
della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994,
n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di
seguito CDM un'attivita' di progetto approvata da una o
piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'art. 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive
adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai
sensi dell'art. 6 o dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra:
l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a
effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
e-bis) credito di emissione: unita' di eredito di
emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma
del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le
seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito
AAU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative
decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
protocollo medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito
RMU: un'unita' di credito di emissione rilasciata ai sensi
degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle
relative decisioni adottate a norma della Convenzione
UNFCCC o del protocollo medesimo;
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un
impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico
determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del
medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato A e
altre attivita' direttamente associate che hanno un
collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo
sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione
di energia elettrica, anche in combinazione con altri
flussi energetici appartenente al settore termoelettrico
cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di
assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti
derivanti da attivita' di attuazione congiunta e derivanti
da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio -
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la
Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di
riferimento un impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal
1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal
1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un
impianto che esercita una o piu' attivita' indicate
nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra o un aggiornamento della sua
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra a motivo di
modifiche significative alla natura o al funzionamento
dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica
alla Commissione europea del Piano nazionale di
assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le
associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una
tonnellata di biossido di carbonio equivalente nel primo
periodo di riferimento o nei periodi di riferimento
successivi, valido unicamente per rispettare le
disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente
al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito
denominata CER, un'unita' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente:
una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una
quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato
nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di
riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai
sensi dell'art. 17 con la responsabilita' di verificare le
dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo
quanto stabilito dall'art. 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata
nell'Allegato I alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha ratificato il
Protocollo di Kyoto come indicato all'art. 1, paragrafo 7,
del protocollo medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito
denominata ERU, un'unita' di riduzione delle emissioni
rilasciata ai sensi dell'art. 6 del Protocollo di Kyoto e
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o
del protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi'
per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita'
competente ai fini dell'attuazione della direttiva
2003/87/CE di cui all'art. 8;
a-bis) autorita' nazionale designata, di seguito
denominata: "DNA": l'autorita' designata a livello
nazionale per l'attuazione dell'art. 12 del Protocollo di
Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito
denominato: "Punto di contatto": l'autorita' designata a
livello nazionale per l'attuazione dell'art. 6 del
Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a
norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce
un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di
progetto del Protocollo di Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio
dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di
emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di
collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in
esercizio corrisponde con la data di primo parallelo
dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente
identificabile dell'impianto da cui sono emessi gas a
effetto serra rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di
riferimento un impianto entrato in esercizio prima del 1°
gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, prima
del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento
successivi un impianto che ha ottenuto una autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla
Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha
inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a
partire dal 1° gennaio 2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissione di cui all'art. 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni
misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote
di emissioni: di seguito denominato «Registro», banche di
dati in formato elettronico secondo quanto definito
nell'art. 14.».
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, nessun impianto puo' esercitare le
attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni
di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato
in relazione a tali attivita', senza essere munito
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
1-bis. L `autorizzazione e' rinnovata per ciascun
periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta
valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Domanda di autorizzazione). - 1. Fatto salvo
gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero
delle attivita' produttive DEC/RAS/2179/2004,
DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i quali sono
state inoltrate le domande di autorizzazione o di
aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli
impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato
A che comportino emissioni di gas ad effetto serra
specificati nel medesimo allegato hanno obbligo di
presentare all'autorita' nazionale competente domanda di
autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra e' presentata all'autorita' nazionale
competente non prima di centottanta giorni ed almeno
novanta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto.
3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le
informazioni che il gestore deve fornire e le modalita' per
l'invio della domanda. L'allegato C individua un elenco
minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda,
nonche' le modalita' di trasmissione delle stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di
cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorita' nazionale competente si
avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui
all'art. 8, comma 3.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Aggiornamento dell'autorizzazione). - 1. Il
gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con
le modalita' e nelle forme definite dall'autorita'
nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o
del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di
modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche
della metodologia di monitoraggio. La domanda di
aggiornamento dell'autorizzazione, e' presentata dal
gestore dell'impianto all'autorita' nazionale competente
non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni
prima della data in cui la modifica della natura o del
funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le
modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto.
Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative
all'identita' del gestore sono presentate all'autorita'
nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in
cui hanno effetto.
2. L'autorita' nazionale competente verifica la
completezza e la correttezza della richiesta di
aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia
l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il
suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte
dell'autorita' nazionale competente di ulteriori
informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento
delle informazioni richieste.
3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi'
le autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro
normativo di riferimento nazionale e comunitario.».
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di
progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della
tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato
supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di
contatto per le attivita' JI e Autorita' nazionale
designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle
quote di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti sulla base delle modalita' definite
nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al
presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le
modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in
considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti
di impianti che svolgono un'attivita' elencata
nell'allegato A;
1) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita'
di verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea
la relazione di cui all'art. 23.
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui
all'art. 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti
fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni
del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE
ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.
2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di
indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema - Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione
di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo.
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro delle politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis), il Consiglio direttivo e'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore dei Servizi
Elettrici, di seguito "GSE".
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante
operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a),
comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla
lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del
pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla
lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis. La relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del
Comitato e' determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipano esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tal caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
5-sexties. La partecipazione al Comitato per
l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di
cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al
comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
6.(Abrogato).
7. (Abrogato).
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Coordinamento con altri dispositivi di legge).
- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive, sentita la Conferenza unificata, promuove il
coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente
decreto con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
che recepisce la direttiva 96/61/CE, e successive
modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), art. 10,
comma 2.
b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997.».
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 11 (Assegnazione e rilascio delle quote di
emissioni agli impianti). - 1. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro delle attivita'
produttive, approvano la decisione di assegnazione
predisposta dal Comitato ai sensi dell'art. 8, comma 2,
lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote
agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita'
definite nell'ambito del PNA.
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato
rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1,
le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto
autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si
trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'art.
21.
3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato
predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro
sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio
commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.
Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote
di emissione relativamente al primo anno di attivita'
dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di
emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del
registro di cui all'art. 14, comma 2.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Registro nazionale delle emissioni e delle
quote d'emissioni). - 1. E' istituito e gestito, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi
tecnici, di seguito APAT, il Registro nazionale delle
emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata
contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate,
possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le
modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro e'
annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto
nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui
all'art. 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle
funzioni del registro nazionale previsto dall'art. 6 della
decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e
opera secondo le specifiche funzionali di cui al
regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea,
del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di
registri, standardizzato e sicuro.
2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del
registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n.
2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come
stabilito all'art. 8, comma 2, lettera I).
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni.
Il Registro contiene separata contabilita' delle quote di
emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui
una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu'
impianti, il Registro contiene contabilita' separata per
ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita'
elencate nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che
intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi
dell'art. 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore
del registro domanda di iscrizione; le modalita' di
richiesta della suddetta domanda sono stabilite
dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le
modalita' e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del
regolamento (CE) n. 2216/2004.
6. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Monitoraggio delle emissioni). - 1. Il
gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute
sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
rilasciata dal Comitato ai sensi dell'art. 4 sia nelle
disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130
della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal
Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di
quanto stabilito nella decisione della Commissione europea
C(2004)/130 e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 15 (Trasferimento, restituzione e cancellazione
delle quote di emissioni). - 1. Il trasferimento delle
quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti
previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita'
competenti di altri Stati membri dell'Unione europea
possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi
previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui all'art. 14,
comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al
trasferimento delle quote di emissione. Le modalita' di
richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono
definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o
cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel
Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di
ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di
ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attivita' ed
alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente.
La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di
verifica di cui all'art. 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non
e' corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore
del registro provvede affinche' il gestore dell'impianto o,
nel caso in cui l'impianto faccia parte di un
raggruppamento di cui all'art. 19, l'amministratore
fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte
non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in
cui la suddetta dichiarazione non sia corredata ditale
attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a
restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di
emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle
quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno
solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi
del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di
restituzione di cui al presente comma, il gestore puo'
unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia
ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il
gestore di impianti in chiusura tenuto a' restituire quote
secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA.
L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla
cancellazione dal registro delle quote di emissione
restituite.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso
del primo periodo di riferimento, ai fini' del rispetto
dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al
comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER
derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del
sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante il
rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di
una quota di emissioni in cambio di una CER.
L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da
gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso
di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, al fini
del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle
quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad
utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di
progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio
fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata
ad ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale
periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e
l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una
quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU
detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono
essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del
Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a
norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel
sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi
dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari
nell'ambito del sistema comunitario durante il primo
periodo di riferimento ed il primo dei periodi di
riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da
attivita' di utilizzo del territorio, variazione della
destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle
condizioni di cui comma 10 nonche' a porre in essere le
attivita' connesse all'applicazione dell'art. 11-ter della
direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla
cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento
su richiesta del detentore delle stesse.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Verifica delle comunicazioni delle
emissioni). - 1. La verifica della dichiarazione accerta
l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di
monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e
riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La
verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze
tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute
nella dichiarazione e le emissioni effettive.
2. L'attestato di verifica della dichiarazione e'
rilasciato in esito a positivo controllo della
dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato
secondo quanto previsto all'art. 17, comma 1.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle
lettere g) ed h) del comma 2 dell'art. 3, contestualmente
alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di
ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la
congruenza della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
con la comunicazione di cui all'art. 12, comma 1. Il
verificatore comunica i risultati di tale verifica al
Comitato e all'APAT contestualmente al rilascio
dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal
gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si
riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serieta'
ed obiettivita'.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore
deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a
tutti i documenti ed informazioni relativi all'attivita'
oggetto della verifica. Il verificatore e' tenuto alla
riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto
a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Accreditamento dei verificatori). - 1. Il
Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i
verificatori dotati di adeguata professionalita' e che
dimostrino di conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della
direttiva 2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli
orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'art. 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a
verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte
di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla
misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di
accreditamento, il Consiglio direttivo si avvale del
supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
3. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato, il
registro dei verificatori accreditati.
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di
reciprocita', degli attestati di verifica emessi da
verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione
europea.
5. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Raggruppamenti). - 1. I gestori degli
impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A
che intendono costituire un raggruppamento presentano
istanza al Comitato precisando gli impianti e il periodo
per i quali intendono costituire il raggruppamento e
nominano un amministratore fiduciario quale responsabile
per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea
l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia
sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal
ricevimento della stessa. Il suddetto termine e' interrotto
nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori
informazioni ai gestori degli impianti e fino al
ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni
richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e'
conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un
quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma
delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, all'amministratore
fiduciario non e' permesso effettuare ulteriori
trasferimenti se la comunicazione di un gestore
appartenente al raggruppamento non sara stata ritenuta
conforme ai sensi dell'art. 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 7,
nel caso di impianto appartenente a raggruppamento
l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore
dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di
restituzione previsti dall'art. 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7,
relativamente alla restituzione di quote di emissioni
corrispondenti alle emissioni totali degli impianti
appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario
e' soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative
previste dall'art. 20, comma 7. La responsabilita'
dell'amministratore fiduciario non esclude la
responsabilita' di ciascun gestore per il pagamento delle
suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda
l'amministratore fiduciario.
7. (Abrogato)».
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita
un'attivita' regolata dal presente decreto senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000
euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di
carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione,
di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100
euro per i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre
dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro
di una quantita' di quote emissione pari alle emissioni
indebitamente rilasciate.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 entro trenta
giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso
inutilmente tale termine, il Comitato dispone la
sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le
informazioni di cui all'art. 12 nei tempi e con le
modalita' ivi previsti e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il
Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le
suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della diffida. Decorso
inutilmente tale termine, il Comitato dispone la
sospensione amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12
risultino false o non veritiere, il gestore dell'impianto
e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una
sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo
periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi, per ogni quota di emissione
indebitamente assegnata sulla base delle informazioni
risultate false e non veritiere. All'accertamento della
violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore
di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della
restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 12,
verificate ai sensi dell'art. 16, risultino non congruenti
il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria di 20 euro per il primo periodo di riferimento e
di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per
ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base
delle informazioni risultate non conformi. All'accertamento
della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il
gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della
restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla
rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che entro il
30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione di cui
all'art. 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di
verifica di cui all'art. 16 o renda dichiarazione falsa o
incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione ammmistrativa pecuniaria da 2.500
euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che nei tempi
previsti all'art. 15, comma 7, non restituisca quote di
emissioni [i] nelle quantita' di cui alla dichiarazione
prevista all'art. 15, comma 5, [ii] in caso di omessa
dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di
emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non
restituita, di 40 euro per il primo periodo di riferimento
e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso
l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote
di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente
rilasciate.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
comunicazione ai sensi dell'art. 21 e' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro
a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente
rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli
obblighi previsti dall'art. 21. All'accertamento della
violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore
di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente
assegnate.
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione
alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la
comunicazione ai sensi dell'art. 7 e' soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione e'
aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa in mancanza di
autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e
di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di
emissione pari alle emissioni prodotte.
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono
irrogate dal Comitato di cui all'art. 8 ed al procedimento
si applicano per quanto compatibili con il presente decreto
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica
pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i
dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella
dichiarazione e le emissioni effettive e' soggetto al
ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata
effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle
emissioni dichiarate e verificate.».
- Il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, cosi' modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 21 (Chiusure e sospensioni). - 1. Un impianto
viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui
interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato di
sospensione nei casi in cui l'impianto sospende le proprie
attivita' di produzione in via temporanea.
3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in
stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto
stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni
dal verificarsi dello stesso.
4. (Abrogato).
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i
quali le condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo
a parte dell'impianto, i gestori devono comunicare al
Comitato almeno sessanta giorni prima della data di
prevista chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la
richiesta di aggiornamento della autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'art. 10, definisce i criteri per
l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti
in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse
quelle parziali.
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 24 (Accesso all'informazione). - 1. Le decisioni
concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le
informazioni sulle attivita' di progetto alle quali
l'Italia partecipa, o per le quali autorizza la
partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le
notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione
all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute
dall'autorita' competente vengono messe a disposizione del
pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n.
2216/2004.».
- Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 26 (Disposizioni finanziarie). - 1. Alle
attivita' di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e
17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo
a carico dei richiedenti' secondo tariffe e modalita' di
versamento da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo
effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresi', della
complessita' delle prestazioni richieste; le tariffe sono
predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni
due anni, sulla base del criterio della copertura del costo
effettivo del servizio.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al
comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe
per la gestione del Registro di cui all'art. 14, che sono
versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'art. 4
della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle amministrazioni interessate alle
predette attivita'.».
- Il testo dell'allegato C del citato decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:

«Allegato C
Elenco delle informazioni minime richieste ai fini della
presentazione di domanda per rilascio/aggiornamento
dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra
1. Dati identificativi del gestore [2] dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
dell'impianto e le sue attivita' compresa la
capacita' il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
delle materie prime e secondarie il cui impiego e'
suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato
B;
delle fonti di emissioni di gas dell'impianto
elencate nell'allegato A, e delle misure previste per
controllare e comunicare le emissioni secondo le linee
guida adottate a norma dell'art. 13.
4. Sintesi non tecnica.

Modalita' principale di invio della domanda di
autorizzazione
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il
documento con firma digitale basata su un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai
sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed
inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.
[2] In un'apposita sezione, da compilare solo in caso
di gestori non proprietari, potrebbe essere richiesto di
specificare il titolo contrattuale in forza del quale il
soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto»
eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali
esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo
d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso
di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal
codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne
brevemente il contenuto.».



 
Art. 2.

Disposizioni finali
1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 marzo 2008

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
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