Gazzetta n. 79 del 3 aprile 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 25 marzo 2008
Individuazione di beni immobili di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Vista la nota n. 0025006 del 18 marzo 2008 nella quale il Consiglio nazionale delle ricerche ha individuato un immobile di proprieta' dello stesso;
Vista la nota n. 25815 del 3 marzo 2008 con la quale il dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a voler provvedere alla predisposizione del presente decreto d'individuazione;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
E' di proprieta' del Consiglio nazionale delle ricerche il seguente bene immobile: Lazio - Roma - Viale del Policlinico, 137 - N.C.E.U: foglio n. 592, particella n. 110, subb. 1 e 2.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo al Consiglio nazionale delle ricerche e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione del bene di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2008
Il direttore: Spitz
 
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