Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 marzo 2008
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza metamidofos revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/131/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metamidofos;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metamidofos dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nell'allegato al presente decreto;
c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori ed entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalita' d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del metamidofos;
e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del metamidofos nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi;
Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Considerato che il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 ha fissato al 31 dicembre 2007 il periodo previsto per il ritiro delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi del citato art. 2, comma 4;
Considerato altresi' che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/131/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalita' e le procedure di attuazione con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamidofos la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle confezioni eventualmente ancora giacenti sul mercato.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2008
Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI METAMIDOFOS, LE CUI AUTORIZZAZIONI
SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007

----> Vedere tabella a pag. 23 <----
 
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