Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 9 novembre 2007
Criteri e modalita' di gestione, da parte delle province delle regioni Sicilia e Calabria, delle risorse finanziarie loro attribuite per l'ammodernamento e il potenziamento della viabilita' secondaria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare il comma 1152 il quale prevede che: «Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da Anas S.p.a., una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' secondaria presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo delle predette risorse»;
Visto il decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007, recante la ripartizione del finanziamento tra le province delle regioni Sicilia e Calabria e la riserva di dettare i criteri e le modalita' di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri e le modalita' di gestione per l'utilizzo di detto finanziamento;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e obiettivi
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di gestione a cui dovranno attenersi le province per l'utilizzo delle somme attribuite con decreto interministeriale n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007.
2. Ai fini del presente decreto sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento le province della regione Sicilia e le province della regione Calabria ciascuna nell'ambito del finanziamento assegnato.
3. Le province nell'utilizzo di detto finanziamento dovranno, nel rispetto degli Accordi di programma quadro sottoscritti tra il Governo e la regione Sicilia in data 28 dicembre 2006 e il Governo e la regione Calabria in data 3 agosto 2006, perseguire i seguenti obiettivi:
eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza;
omogeneizzazione degli standards prestazionali della rete;
miglioramento delle condizioni di accessibilita' alle aree interne;
miglioramento delle interconnessioni con la rete viaria primaria e conseguentemente con i poli di scambio intermodale;
miglioramento delle condizioni di accessibilita' alle aree produttive.
 
Art. 2.
Criteri per la programmazione degli interventi
1. Le province dovranno procedere, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alla programmazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilita' secondaria con la redazione di un piano attraverso le seguenti fasi:
1.1. ricognizione dello stato funzionale e strutturale della viabilita' secondaria con indicazione della consistenza e delle criticita' riscontrate;
1.2. definizione del piano degli interventi che, sulla base delle analisi di cui al punto 1.1 e gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3, individui i tratti nei quali si dovra' intervenire con indicazione della denominazione della strada e sua estensione chilometrica, la tipologia dei lavori da effettuare, l'ordine di priorita' nonche' il costo complessivo di ogni singolo intervento.
Nel piano dovranno essere inseriti gli interventi per i quali e' stato elaborato almeno il progetto preliminare.
Il piano, cosi' definito, dovra' essere trasmesso alla regione, che entro trenta giorni dovra' fornire il proprio assenso, trascorsi i quali, senza che siano intervenute osservazioni, si intende condiviso;
1.3. trasmissione del piano, entro il mese successivo dalla condivisione con la regione, al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade per l'esame della corrispondenza del piano agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 3.
2. Il Ministero delle infrastrutture adottera', a seguito dell'assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il decreto di impegno dei fondi.
3. Entro dodici mesi dalla comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture della registrazione presso gli organi di controllo del decreto di impegno dei fondi le province dovranno esperire tutte le procedure, fino alla pubblicazione del bando di gara incluso, necessarie per l'appalto degli interventi ammessi a finanziamento.
Il finanziamento accordato potra' concorrere agli oneri di progettazione solo nel limite previsto dall'art. 92, comma 5 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (2%).
 
Art. 3.
Modalita' di esecuzione e monitoraggio degli interventi
1. Nell'esecuzione degli interventi il Ministero delle infrastrutture potra', con il supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e Calabria, fornire, qualora lo richieda la provincia, il supporto tecnico sui progetti ammessi al finanziamento.
2. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, d'intesa con la regione interessata, potranno effettuare verifiche, anche in loco, sulla realizzazione del programma, sulla attuazione degli interventi e sulle entrate in esercizio dei medesimi. Per l'espletamento delle suddette verifiche, la provincia interessata provvedera' a rendere disponibile tutta la documentazione utile, consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attivita' inerenti l'intervento, rendere disponibile il personale necessario. Il Ministero dello sviluppo economico riferisce degli esiti delle verifiche nell'ambito della relazione al Parlamento di cui all'art. 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Tale verifica da parte dei Ministeri non esimera' comunque la provincia dalla piena ed esclusiva responsabilita' sotto il profilo amministrativo, contabile, civile e penale della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
4. Gli interventi saranno realizzati in conformita' al progetto esecutivo approvato e con le variazioni ammesse dalla legge che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri questi non potranno essere assunti dallo Stato se non nel limite del finanziamento riconosciuto alla provincia.
5. La provincia comunichera' al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia, sede di Palermo e per la Calabria, sede di Catanzaro l'approvazione degli atti di collaudo e la rendicontazione finale delle spese sostenute, trasmettendone copia conforme unitamente al relativo atto di approvazione. Il Provveditorato esprimera', entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione il nulla osta per la liquidazione del saldo finale che avverra' secondo le modalita' previste al successivo art. 4.
6. Il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dello sviluppo economico comunicano alle regioni Sicilia e Calabria gli esiti delle verifiche effettuate.
 
Art. 4.
Erogazione dei finanziamenti
1. I pagamenti alla provincia saranno effettuati dal Ministero delle infrastrutture, previo nulla osta del Provveditorato interregionale Sicilia e Calabria, sede di Palermo per la Sicilia e sede di Catanzaro per la Calabria, con le seguenti modalita':
2% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento all'adozione del decreto di impegno della spesa;
8% dell'importo complessivo del finanziamento del singolo intervento alla consegna dei lavori;
50% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi in due tranche pari ciascuna al 25%, al raggiungimento rispettivamente del 30% e del 60% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilita' dei lavori;
20% dell'importo complessivo del finanziamento da erogarsi al raggiungimento del 90% della realizzazione dell'intervento come risultante dalla contabilita' dei lavori;
il saldo finale verra' erogato all'atto della rendicontazione conclusiva delle spese sostenute per il singolo intervento e comunque nel limite dell'importo finanziato.
2. I pagamenti saranno effettuati a favore della provincia con le modalita' contabili dalla stessa indicate in sede di trasmissione del piano.
 
Art. 5.
Individuazione del responsabile del piano
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza del piano ciascuna provincia provvedera' alla nomina del responsabile del piano ed alla tempestiva comunicazione della stessa alla regione interessata ed ai Ministeri delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade e dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione.
2. Il soggetto di cui al comma uno dovra':
a) curare in modo unitario la predisposizione ed attuazione del piano;
b) verificare in modo continuativo lo stato di realizzazione del piano, coordinando le attivita' di monitoraggio anche attraverso l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettera «f» del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fornite dal responsabile del procedimento dei singoli interventi;
c) presentare al Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento politiche di sviluppo e coesione e alle regioni interessate, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, evidenziando i risultati e le verifiche svolte. Dovra' altresi' essere allegato alla relazione un prospetto riepilogativo utilizzando la scheda che sara' fornita dal Ministero delle infrastrutture.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. L'attribuzione del finanziamento e' subordinata alla ripartizione dei fondi per le aree sottoutilizzate e all'impegno dello stesso. Pertanto le province non potranno vantare diritti di alcun genere fino al perfezionamento di tali adempimenti.
2. Sara' causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia nella predisposizione del piano, che si protragga oltre due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il finanziamento non utilizzato sara' assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture - Direzione generale delle strade ed autostrade.
3. Sara' causa di decadenza dal finanziamento l'inerzia della provincia che, predisposto il piano, non provveda all'appalto degli interventi ammessi al finanziamento entro diciotto mesi dalla comunicazione di cui all'art. 2, comma 3. Il finanziamento non utilizzato sara' assegnato, d'intesa con la regione interessata, ad altre province della stessa regione dal Ministero delle infrastrutture - Direzione generale strade ed autostrade.
4. Le economie che risultassero dalla realizzazione del piano sono destinate, scorrendo la graduatoria, ad altri interventi.
5. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 294
 
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