Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2008 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005

In data 7 marzo 2008, alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro tra ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti:

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Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP (firmato) | CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL FPS (firmato) | CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL FPL (firmato) | UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- Coordinamento sindacale autonomo | (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, | Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, | Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) (firmato) | CISAL (firmato) --------------------------------------------------------------------- DICCAP - (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato) | CONFSAL (firmato) --------------------------------------------------------------------- U.N.S.C.P. (firmato) |

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2004-2005.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza
1. Il presente C.C.N.L. si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunti successivamente.
2. Il presente contratto collettivo si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti C.C.N.L.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Istituti di carattere generale
Art. 2.
Stipendio tabellare
1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all'art. 3 del C.C.N.L. del 15 gennaio 2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo C.C.N.L., e' incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata tabella A.
2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C e', pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1° marzo 2005, nelle misure indicate nella allegata tabella B.
3. Sono confermati:
la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di stipulazione del presente C.C.N.L.;
il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all'art. 40, commi 5 e 6, del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, come integrato dall'accordo successivo del 14 settembre 1995.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art. 4.
Retribuzione di risultato
1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario, di cui all'art. 42, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, sono incrementate, con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno 2003.
Art. 5.
Norma programmatica
Le parti premettono che il protocollo d'intesa sottoscritto in data 27 novembre 2007, tra il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ANCI, l'UPI e le Organizzazioni sindacali ha previsto, tra l'altro, che: «la riforma del titolo V della Costituzione ha disegnato un nuovo assetto istituzionale delle regioni e degli enti locali ampliandone competenze e funzioni.
E' evidente che gli enti debbano raggiungere una dimensione operativa, organizzativa ed umana adeguata a svolgere un compito cosi' ampio. Cio' mette in rilievo la necessita' di valorizzare le competenze vaste e trasversali dei segretari comunali e provinciali, anche in conseguenza della riconosciuta autonomia normativa dell'ente locale.
In tale quadro e' evidente l'importanza di assicurare ai segretari comunali, e provinciali un percorso selettivo e formativo adeguato e rigoroso, per garantire loro una professionalita' di elevata qualita' adeguata al nuovo rilievo che la Costituzione riconosce al sistema amministrativo locale.
Attraverso la valorizzazione del ruolo del segretario, infatti, si mira a conferire maggiore autorevolezza al sistema dell'amministrazione locale, nell'ambito del perseguimento del piu' generale obiettivo di elevare le performance della pubblica amministrazione. Al riguardo, il disegno di legge delega di attuazione del nuovo titolo V Cost. conferma la necessita' di una figura di vertice negli enti locali per coniugare l'efficienza con la regolarita' amministrativa e per garantire l'indispensabile raccordo tra gli organi politici e l'apparato organizzativo. Occorre, inoltre, incentivare la gestione associata di servizi e funzioni e in caso di costituzione di unioni di comuni, prefigurando forme di trattamento economico adeguate alle prestazioni svolte, ma che tendano alla definizione di una retribuzione permeata dall'onnicomprensivita'.
Il contratto di lavoro deve tendere ad affermare la compiuta valorizzazione della funzione dirigenziale svolta dai segretari avviando un percorso per raggiungere, nell'ambito del successivo rinnovo contrattuale (biennio 2006-2007 da stipularsi entro marzo 2008) i seguenti obiettivi:
- per i segretari di fascia A e di fascia B la piena equiparazione del trattamento economico tabellare con quello dei dirigenti del comparto regioni e autonomie locali;
- per i segretari di fascia C un trattamento economico tabellare pari all'80% di quello previsto per i dirigenti del comparto regioni e autonomie locali.
A tale opzione dovra' corrispondere un rigoroso intervento in termini di razionalizzazione e sistematizzazione della struttura retributiva attuale, con particolare riguardo ad alcuni istituti regolamentati dalla contrattazione integrativa al fine di pervenire ad un trattamento onnicomprensivo analogo a quello del personale delle aree dirigenziali.
In particolare, analogamente a quanto previsto per i dirigenti, il trattamento economico dei segretari dovra' essere onnicomprensivo remunerando completamente ogni funzione o compito attribuito ai medesimi. In coerenza con quanto previsto dall'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 il trattamento retributivo assorbira' ogni altro emolumento o indennita' economica accessoria a vario titolo corrisposta.
Occorrera' rimodulare, in attuazione del principio di onnicomprensivita', la maggiorazione prevista per il segretario titolare di segreteria convenzionata e prevedere che la convenzione non produca effetti ai fini della progressione in carriera.
Occorre stabilire per il futuro, ai fini dell'equiparazione al trattamento economico tabellare dei dirigenti degli enti locali, la necessaria corrispondenza tra l'accesso alla fascia B e la titolarita' effettiva di incarico in ente con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
Per quanto concerne l'attribuzione al segretario della funzione di direzione generale dovranno individuarsi i criteri economici e funzionali di attribuzione della indennita' in relazione alla classe demografica ed alla specificita' degli enti, prevedendone tetti massimi differenziati e con rigorosi limiti per i comuni piccoli.
A seguito della definizione della nuova cornice di regole, nell'ambito del C.C.N.L. biennio 2006-2007, dovra' essere disapplicato il contratto integrativo attualmente vigente; occorrera' altresi' prevedere che in nessun caso potranno essere stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa maggiorazioni di trattamento economico di posizione, se non per prestazioni che si configurino oggettivamente come straordinarie e come tali non riconducibili ai compiti istituzionali.
Nel biennio 2006-2007 si dara' luogo al completamento del percorso di valorizzazione e, con le decorrenze da stabilirsi, si raggiungera' la completa equiparazione al trattamento economico tabellare della dirigenza degli enti, con risorse da reperire tra quelle esistenti ivi incluso l'utilizzo parziale del fondo di mobilita' di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, con funzione perequativa all'interno del sistema.
Il contratto di lavoro, negli enti privi di dirigenza, dovra' prevedere disposizioni al fine di collegare al trattamento economico specifiche responsabilita' dirigenziali di carattere anche gestionale.
Nell'ambito della medesima tornata contrattuale l'ARAN chiarira' che i segretari comunali e provinciali confluiranno nel Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale, costituito con l'accordo del 14 maggio u.s».
Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che:
1) il protocollo ha definito un preciso percorso per la soluzione dell'annosa vertenza contrattuale collettiva nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali, articolato in varie fasi e che si dovra' concludere con la stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, prevista entro il 31 marzo 2008;
2) la prima fase prevista dal citato protocollo si e' conclusa con la stipulazione del presente contratto relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed ai bienni economici 2002-2003 e 2004-2005;
3) il presente contratto ha natura economica e carattere transitorio ed i relativi benefici sono stati distribuiti in conformita' alle previsioni dell'art. 2, in considerazione del progressivo raggiungimento degli obiettivi fissati dal protocollo con riferimento alla valorizzazione della figura professionale del segretario anche mediante una complessiva riconsiderazione della struttura della retribuzione e del suo completo allineamento a quella dei dirigenti del comparto regioni-autonomie locali. Tale allineamento stipendiale dovra' essere realizzato nell'ambito del biennio economico 2006-2007, anche in relazione ai principi ed alle previsioni del citato protocollo che costituiscono il riferimento inderogabile per il C.C.N.L. 2006-2007.
Art. 6.
Conferma di discipline precedenti
1. Per quanto non previsto nel presente C.C.N.L., restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001.
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Tabella A
INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE Valori in euro da corrispondere per 13 mensilita'

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Fascia | Dal 1° gennaio 2004 | Dal 1° marzo 2005 ===================================================================== A |90,36 |126,48 B |90,36 |126,48 C |90,36 |126,48

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Tabella B
RETRIBUZIONE TABELLARE Valori in euro per 12 mensilita' cui si aggiunge la tredicesima mensilita'

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Fascia | Dal 1° gennaio 2004 | Dal 1° marzo 2005 ===================================================================== A |30.743,73 |32.261,49 B |30.743,73 |32.261,49 C |24.645,77 |26.163,53

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DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Le parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 4 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
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