Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 marzo 2008
Sospensione del sig. Pasquale Tripodi dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Catanzaro del 25 febbraio 2008, prot. n. 13249/2008/Gab, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del tribunale di Perugia, ivi indicati, relativi ai fascicoli processuali n. 3601/07R.GIP e 5425/2006 R.G. a carico del consigliere regionale nonche' ex assessore regionale al turismo, ai beni ed alle attivita' culturali della regione Calabria, sig. Pasquale Tripodi ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l'ordinanza della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il tribunale di Perugia, in data 6 febbraio 2008 per i reati di cui all'art. 416-bis del codice penale;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 31 del 12 febbraio 2008 con il quale sono revocate la nomina dell'on. Pasquale Tripodi ad assessore della giunta regionale della Calabria e l'attribuzione al medesimo dell'incarico di assessore al turismo, ai beni ed alle attivita' culturali;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone che la sospensione di diritto dalle cariche di «... consigliere regionale» consegue, altresi', quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 6 febbraio 2008 decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/1990;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:
A decorrere dal 6 febbraio 2008 e' accertata la sospensione del sig. Pasquale Tripodi dalla carica di consigliere regionale della regione Calabria, nonche' assessore regionale al turismo, ai beni ed alle attivita' culturali, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 17 marzo 2008
Il Presidente: Prodi
 
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