Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 12 marzo 2008
Diffida alla societa' Vodafone Omnitel N.V. ad astenersi dalla sospensione dell'interconnessione diretta con la rete di H3G S.p.a. (Deliberazione n. 16/08/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 marzo 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 («Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»), e, in particolare, il suo art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;
Vista la delibera n. 148/01/CONS, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni»;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 47/03/CONS del 5 febbraio 2003, concernente «Revisione e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati»;
Vista la delibera n. 3/06/CONS del 12 gennaio 2006, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;
Vista la delibera n. 29/07/CIR del 3 aprile 2007, recante «Definizione della controversia H3G S.p.A./Vodafone Omnitel N.V. in materia di tariffe di terminazione su rete mobile» con la quale si rigettava l'istanza di H3G, riconoscendo infondate le pretese ivi avanzate e valido e vincolante tra le parti l'Addendum con le relative condizione economiche;
Vista la nota della societa' Vodafone Omnitel N.V. del 29 febbraio 2008 recante «Controversia con la societa' H3G» con la quale si segnalano all'Autorita' alcune problematiche relative all'esecuzione del contratto di interconnessione in essere con H3G emerse successivamente all'adozione della delibera n. 29/07/CIR nonche' l'intenzione di Vodafone, a fronte del mancato pagamento da parte di H3G di circa 117 milioni di euro, di avvalersi della facolta', di cui all'art. 16.2 del citato Contratto, di sospendere la prestazione di interconnessione diretta delle chiamate originate da rete H3G sulla propria rete;
Vista l'ulteriore nota della societa' Vodafone Omnitel N.V. del 29 febbraio 2008 recante «Modifica del prezzo di terminazione sulla rete di H3G» con la quale Vodafone, inter alfa, comunica ad H3G, ed in copia all'Autorita', la summenzionata intenzione di sospendere il servizio di interconnessione, precisando che, ai sensi del citato art. 16, tale sospensione avrebbe avuto effetto decorsi 15 giorni dal ricevimento della summenzionata nota;
Vista l'istanza della societa' H3G del 7 marzo 2008 con la quale si chiede all'Autorita': a) di adottare nei confronti di Vodafone misure provvisorie e urgenti ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice; b) di inibire a Vodafone la sospensione del servizio di Interconnessione diretta ed infine, c) di adottare, ai sensi degli articoli 23 e 42, comma 5, del Codice e degli articoli 3 e ss. del Regolamento adottato con delibera n. 148/01/CONS, una decisione vincolante che accerti il diritto di H3G di fruire dell'interconnessione diretta della propria rete con quella di Vodafone;
Vista la nota della societa' Vodafone Omnitel N.V. del 7 marzo 2008 recante «Nostra nota del 29 febbraio u.s. (prot. 24/TLC/2008) - Sospensione cautelativa per inadempimento» con la quale si comunica la disponibilita' a concordare con H3G le modalita' opportune per garantire agli utenti finali di usufruire dei servizi telefonici mediante il reinstradamento del traffico di transito;
Vista la nota della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica del 10 marzo 2008 prot. n. 13350, con la quale si convocano con urgenza le societa' H3G e Vodafone in audizione il giorno 11 marzo 2008 al fine di acquisire tutti gli elementi informativi relativi alle questioni prospettate nella predette note e di prevenire l'eventuale adozione di misure ultimative suscettibili di creare effetti gravemente pregiudizievoli alla continuita' dei servizi offerti ai clienti finali;
Vista la nota della societa' H3G dell'11 marzo 2008 recante «Vostra nota del 7 marzo 2008 prot. 26/TLC/2008» con la quale si rappresenta la complessita' di un'eventuale interconnessione in transito su rete terza e la conseguente diminuzione della qualita' del servizio telefonico fornito all'utenza finale;
Sentite le parti in contraddittorio in data 11 marzo 2008 per chiarimenti sulle circostanze comunicate nelle predette note;
Ritenuta la propria competenza a definire, con atto vincolante, la controversia instaurata da H3G con l'istanza del 7 marzo 2008, fissando altresi' l'udienza delle societa' H3G e Vodafone innanzi alla Commissione Infrastrutture e Reti in data 9 aprile 2008, previo esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento di risoluzione delle controversie di cui alla delibera n. 148/01/CONS;
Considerato che l'Autorita' in virtu' dei poteri di cui all'art. 42 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e nel perseguire gli obbiettivi sostanziali di cui all'art. 13 del medesimo e' chiamata a garantire la completa interoperabilita' dei servizi e la tutela dell'utenza;
Considerato che, l'Autorita', nello svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi della citata legge n. 481, art. 2, comma 20, lettera e), puo' adottare, nell'ambito della procedura di composizione delle controversie, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuita' dell'erogazione del servizio;
Considerato che l'Autorita' si riserva ulteriori valutazioni in ordine all'ottemperanza della delibera n. 29/07/CIR e che in ogni caso le parti possono avvalersi degli strumenti di tutela anche cautelare previsti dall'ordinamento;
Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Diffida: la societa' Vodafone Omnitel N.V., con sede in piazza SS. Apostoli n. 81 - 00187 Roma, ad astenersi, nelle more della definizione della controversia di cui in premessa, sulla quale la Commissione infrastrutture reti si pronuncera' nell'udienza del 9 aprile p.v., dal procedere alla sospensione della prestazione del servizio di' interconnessione diretta della propria rete con quella di H3G.
L'inottemperanza alle disposizioni di cui al punto precedente integra la violazione sanzionata dall'Autorita' in attuazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
La presente delibera e' notificata alla societa' Vodafone Omnitel N.V., Direzione affari pubblici e legali, piazza SS. Apostoli n. 81 - 00187, Roma, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale amministrativo del Lazio.
Napoli, 12 marzo 2008

Il presidente
Calabro'

Il commissario relatore
D'Angelo
 
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