Gazzetta n. 67 del 19 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 6 marzo 2008
Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante: «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 184, comma 5-bis;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante: «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: «Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto l'art. 16, lettera f), della legge 2 luglio 1926, n. 1178, recante: «Ordinamento della regia marina», il quale include il Corpo delle capitanerie di porto tra i Corpi militari della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante: «Regolamento concernente la disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109», e in particolare l'art. 2;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento», e in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2003, concernente: «Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185», adottato ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2;
Considerata la necessita' di dare attuazione al disposto dell'art. 184, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali d'armamento e delle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono cosi' individuati:
a) tutti i materiali d'armamento di cui all'art. 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e delle attivita' produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso art. 2;
b) le infrastrutture e le opere di cui all'art. 2, commi 9, 10, 11 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalita', nonche' quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.
Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2008
Il Ministro: Parisi
 
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