Gazzetta n. 65 del 17 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 1 febbraio 2008, n. 42
Regolamento recante disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 ed N1.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti ad emanare decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita', in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e l'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e l'aggiornamento della carta di circolazione;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 maggio 2004, di recepimento della direttiva 2003/76/CE della Commissione, che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche» e successive modifiche ed integrazioni;
Considerata l'esigenza di consentire l'adozione di misure in grado di ridurre le emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione tramite l'utilizzazione di sistemi di riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli dotati di motori ad accensione spontanea.
Espletata la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 160/2008 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il regolamento si applica ai sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato prodotto da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie M1 e N1, omologati ai fini dell'inquinamento ai sensi della direttiva 70/220/CEE e successive modifiche ed integrazioni, ovvero degli equivalenti regolamenti UN-ECE, destinati ad essere installati sugli autoveicoli in circolazione.
2. I sistemi, di cui al comma 1, sono omologati in conformita' alle prescrizioni del regolamento e con riferimento alle procedure di prova previste dalla direttiva 70/220/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dagli equivalenti regolamenti UN-ECE.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 71 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, cosi' recita:
«Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristiche
generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
sicurezza della circolazione sia la protezione
dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i
sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
indicate nel regolamento.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti
di sua competenza e con gli altri Ministri quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari
caratteristiche costruttive e funzionali cui devono
corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri
quando interessati, stabilisce periodicamente le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui
ai commi 1 e 2, nonche' le modalita' per il loro
accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati decreti, se a cio' non osta il diritto
comunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,
sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti
le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un
rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. Se i veicoli
e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose,
la sanzione amministrativa e' da euro 148 a euro 594.».
- L'art. 78 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi'
recita:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio.
Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche,
gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del
P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a
euro 1.485.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 26 maggio 2004, recante: «Recepimento della
rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva
2003/76/CE dell'11 agosto 2003 della Commissione, che
modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa
alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico
da emissioni dei veicoli a motore», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 2004.
- Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, recante: «Disposizioni
concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a
motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle
macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed
entita' tecniche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 160 del 12 luglio 2001.
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998,
modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 20 luglio 1998», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427,
recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno
1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del
24 gennaio 2001.
- L'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 70/220/CEE del Consiglio del 20 marzo
1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad
accensione comandata dei veicoli a motore e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 76 del 6 aprile 1970.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del regolamento si definiscono quali:
a) «sistema» idoneo alla riduzione della massa di particolato, uno o piu' elementi funzionalmente interconnessi con il motore, ovvero con i suoi dispositivi di aspirazione o di scarico, ovvero con il suo sistema di alimentazione e controllo;
b) «fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli», convenzionalmente definite in funzione della rispondenza ai livelli di emissione allo scarico adottati a livello comunitario, i seguenti raggruppamenti:
Euro 0 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 91/441/CEE, e gli autoveicoli di categoria N1 omologati antecedentemente alla entrata in vigore della direttiva 93/59/CEE;
Euro 1 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 91/441/CEE(*) a 93/59/CEE(*) e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 93/59/CEE(*);
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
Euro 2 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE(*) a 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE e gli autoveicoli di categoria N1 omologati ai sensi della direttiva 96/69/CE(*), ovvero 98/77/CE;
(*) per i tipi previsti dalla corrispondente tabella 1.5.2
Euro 3 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga A;
Euro 4 - appartengono a tale fascia gli autoveicoli di categoria M1 ed N1 omologati ai sensi delle direttive da 98/69/CE a 2003/76/CE, riga B.
All'allegato A, che e' parte integrante del regolamento, e' riportata la tabella con i valori limite delle emissioni da massa di particolato, adottati a livello comunitario, correlati con le fasce di appartenenza di cui sopra.
c) «tipo di autoveicoli», l'insieme comprendente gli autoveicoli individuati in relazione alle caratteristiche riportate nell'allegato II punto B della direttiva 2001/116/CE;
d) «autoveicolo rappresentativo», un autoveicolo considerato rappresentativo del tipo di autoveicoli in base ai parametri riportati all'allegato C, che e' parte integrante del regolamento;
e) «costruttore», il produttore di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato emesso da un autoveicolo.



Note all'art. 2:
- La direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1991, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 242 del 30 agosto
1991.
- La direttiva 93/59/CEE del Consiglio del 28 giugno
1993 che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 186 del 28 luglio
1993.
- La direttiva 94/12/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di
veicoli a motore e recante modifica della direttiva
70/220/CEE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 100
del 18 aprile 1994.
- La direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'8 ottobre 1996 che modifica la direttiva
70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 282 del
1° novembre 1996.
- La direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre
1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva
70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative a misure da
adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli a motore (testo rilevante ai fini del SEE) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 286 del 23 ottobre
1998.
- La direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11
agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del
Consiglio relativa alle misure da adottare contro
l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a
motore (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 206 del 15 agosto 2003.
- La direttiva 2001/116/CE della Commissione del
20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi (testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. L 18 del 21 gennaio 2002.



 
Art. 3.
Omologazione dei sistemi
1. La domanda di omologazione di un sistema e' presentata dal costruttore, ovvero dal suo rappresentante, opportunamente accreditato, ad un Centro prove autoveicoli, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277. La domanda e' corredata da una scheda informativa compilata in conformita' al modello riportato nell'allegato B, che e' parte integrante del regolamento.
2. Nella domanda sono indicati:
a) i tipi di autoveicoli al quale e' destinato il sistema, nonche' la fascia di originaria appartenenza (Euro ...), in funzione della loro rispondenza ai livelli di emissione allo scarico;
b) la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento dei tipi di autoveicoli, dotati di sistema, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato.
3. La verifica dell'idoneita' del sistema, ai fini della sua omologazione, e' effettuata in base ai criteri e con le procedure riportate nell'allegato D, che e' parte integrante del regolamento.
4. Un sistema che abbia conseguito l'omologazione per un tipo di autoveicoli appartenente alla fascia Euro 3 e' ritenuto idoneo per uno o piu' tipi di autoveicoli appartenenti alla fascia Euro 4, prodotti dallo stesso costruttore di autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, privi per costruzione di dispositivi di riduzione della massa di particolato, subordinatamente al rilascio di una specifica autorizzazione del costruttore degli autoveicoli di cui trattasi. In tal caso lo stesso costruttore individua il tipo di autoveicoli idoneo per l'installazione del sistema e ne stabilisce le condizioni e le modalita', nonche' le eventuali specifiche prescrizioni necessarie per il corretto funzionamento del motore.
5. Il costruttore dichiara inoltre in relazione a ciascun tipo di autoveicoli, che:
a) effettuera' la prevista procedura di verifica di durabilita' del sistema, conformemente a quanto riportato nell'allegato E, che e' parte integrante del regolamento;
b) l'installazione del sistema non comporta, comunque, il superamento dei valori massimi ammissibili di contropressione allo scarico.
6. A ciascun tipo di sistema, omologato in ottemperanza alle prescrizioni del regolamento, e' assegnato un numero di omologazione, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277.
7. La direzione generale per la motorizzazione rilascia il certificato di omologazione del sistema redatto in conformita' al modello riportato all'allegato F, che e' parte integrante del regolamento.



Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 2 maggio 2001, n. 277, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 4.
Caratteristiche generali dei sistemi
1. E' richiesta la preventiva autorizzazione del costruttore dell'autoveicolo per sistemi funzionalmente connessi con uno o piu' dei seguenti elementi o che comportano modifiche ai medesimi:
a) dispositivi elettronici di gestione dell'alimentazione ed eventualmente di verifica della combustione e del controllo delle emissioni;
b) linea dei componenti destinata all'alimentazione del motore (con l'esclusione del serbatoio e dei relativi condotti);
c) motore di trazione;
d) sistema EGR.
2. Il sistema prevede un dispositivo di allarme per eccessiva contropressione allo scarico che segnali il livello critico di intasamento.
3. Non sono ammesse soluzioni tecniche che prevedano, attraverso dispositivi di bypass, l'esclusione o la parzializzazione del sistema.
4. Per i sistemi che si avvalgono di specifici additivi o reagenti chimici il costruttore:
a) prevede sistemi automatici di additivazione;
b) prevede l'installazione sul veicolo di un dispositivo di segnalazione dell'assenza di additivo;
c) dichiara che l'uso di questi prodotti non danneggia l'autoveicolo, ovvero il motore;
d) allega alla documentazione di omologazione la scheda di sicurezza degli additivi o dei reagenti utilizzati;
e) fornisce informazioni circa eventuali emissioni di metalli prodotte dall'utilizzo degli additivi o dei reagenti;
f) fornisce istruzioni sulle conseguenze che la mancanza o l'eccesso di additivo o reagente chimico puo' avere sul sistema o sul motore;
g) prescrive le misure da adottare per l'uso corretto da parte dell'utilizzatore;
h) dichiara che la qualita' del combustibile, dopo l'additivazione, resti conforme a quanto previsto dalla norma EN 590, nonche' dalle norme vigenti ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
 
Art. 5. Inquadramento degli autoveicoli ai soli fini dell'inquinamento da
massa di particolato
1. L'installazione di un sistema riconosciuto idoneo per un tipo di autoveicoli determina, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, l'inquadramento del medesimo nella fascia di appartenenza richiesta nella domanda di omologazione, di cui al comma 2 punto b), dell'articolo 3.
 
Art. 6. Prescrizioni per l'installazione dei sistemi sugli autoveicoli in
circolazione
1. Gli Uffici motorizzazione civile, a richiesta dell'utenza, procedono alla visita sui singoli autoveicoli per verificare la conformita' del sistema installato al tipo omologato.
2. L'installatore fornisce una dichiarazione con la quale certifica l'osservanza delle disposizioni di installazione previste dal costruttore, ovvero, nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4, dal costruttore dell'autoveicolo.
 
Art. 7.
Aggiornamento della carta di circolazione
1. Successivamente all'effettuazione, con esito positivo, della visita di cui all'articolo 6, gli Uffici motorizzazione civile aggiornano la carta di circolazione dell'autoveicolo mediante l'apposizione sulla stessa di una dicitura recante la seguente annotazione:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione Ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, e' inquadrabile quale Euro ».
2. Per i soli autoveicoli appartenenti fin dall'origine alla fascia Euro 4, rispondenti nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3, l'aggiornamento della carta di circolazione reca la seguente dicitura:
«Autoveicolo dotato di sistema per la riduzione della massa di particolato, con marchio di omologazione ».
 
Art. 8.
Prescrizioni per il costruttore del sistema
1. Ogni sistema omologato riporta il marchio dell'omologazione conseguita, chiaramente leggibile ed indelebile, recante la numerazione di cui al comma 6 dell'articolo 3. Tale marchio va apposto direttamente o tramite targhetta solidale su uno degli elementi componenti il sistema, posto sulla linea di scarico.
2. Il costruttore correda ogni singola unita' prodotta con le prescrizioni per l'installazione, di cui all'articolo 6, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
3. Ogni singolo sistema prodotto e' corredato con le informazioni di uso e manutenzione dello stesso, destinate all'utilizzatore. Tali informazioni includono anche quelle relative alle caratteristiche dei carburanti che possono essere utilizzati con ciascun sistema, come il contenuto di zolfo.
 
Art. 9.
Conformita' della produzione
1. Gli impianti di produzione dei sistemi sono soggetti al controllo del sistema di verifica della conformita' della produzione, prevista dal decreto dirigenziale 25 novembre 1997.
2. I sistemi omologati sono realizzati in modo da risultare conformi al tipo omologato.
3. La Direzione generale della motorizzazione puo' procedere a qualsiasi prova prescritta nel regolamento, nell'ambito della verifica:
a) della conformita' della produzione del sistema;
b) delle procedure per la valutazione della durabilita' del sistema.
4. L'omologazione accordata per un tipo di sistema e' revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del presente articolo.



Nota all'art. 9:
- Il decreto dirigenziale 25 novembre 1997, recante:
«Controllo di conformita' ai sensi degli articoli 75 e 77
del nuovo codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997.



 
Art. 10. Riconoscimento dei sistemi omologati da Stati membri dell'Unione
europea
1. I sistemi omologati in altri Stati membri dell'Unione europea, dalla Turchia, o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, corredati di idonea documentazione emessa da uno dei sopracitati Stati, sono soggetti a verifica delle condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sulla base di certificazioni rilasciate nei paesi di provenienza.
2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di sicurezza del prodotto e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro dei trasporti Bianchi Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro della salute Turco Visto, il Guardasigilli: Scotti Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 280
 
Allegato A Tabella recante i valori limite delle emissioni da massa di particolato correlati con le fasce di appartenenza dei tipi di autoveicoli omologati ai sensi della direttiva 70/220/CEE e
successive modifiche e integrazioni

----> Vedere tabelle a pag. 6 <----
 
Allegato B
Modello della scheda informativa Scheda informativa relativa all'omologazione di un sistema di scarico
per la riduzione della massa di particolato
Le seguenti informazioni, ove applicabili, sono fornite in triplice copia.
Gli eventuali disegni e fotografie sono forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; in formato A4 o in fogli piegati in detto formato.
Qualora i sistemi includano funzioni controllate elettronicamente, sono fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0.DATI GENERALI| ---------------------------------------------------------------------
0.1. |Marca (denominazione commerciale del costruttore): ---------------------------------------------------------------------
0.2. |Tipo: ---------------------------------------------------------------------
0.3. |Nome ed indirizzo del costruttore: ---------------------------------------------------------------------
|Posizione e modo di fissaggio del marchio di
0.4. |omologazione: ---------------------------------------------------------------------
0.5. |Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ---------------------------------------------------------------------
1. |DESCRIZIONE DEL SISTEMA ---------------------------------------------------------------------
1.1. |Marca e tipo del sistema: ---------------------------------------------------------------------
1.2. |Disegni del sistema: ---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del principio di funzionamento del
1.2.2. |sistema: ---------------------------------------------------------------------
1.2.3. |Tipo di additivo o reagente chimico utilizzato: ---------------------------------------------------------------------
|Intervallo di temperatura di funzionamento del
1.2.4. |sistema: ---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del dispositivo di verifica
1.2.5. |dell'intasamento del sistema: ---------------------------------------------------------------------
|Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali
1.3. |e' destinato sistema: ---------------------------------------------------------------------
|Descrizione e disegni che mostrano la posizione del
|sistema per l'abbattimento della massa di
1.4. |particolato in relazione al motore: ---------------------------------------------------------------------
1.5 |Osservazioni:
 
Allegato C
Criteri per la scelta e la validazione
dell'autoveicolo rappresentativo
1) La scelta dell'autoveicolo rappresentativo e' effettuata secondo i seguenti criteri:
a) fascia di appartenenza ( EURO . . . .) del tipo di autoveicoli;
b) cilindrata massima dei motori installati sugli autoveicoli appartenenti al tipo di autoveicoli;
c) metodo di aspirazione dei motori di cui al punto b);
2) La validazione dell'autoveicolo rappresentativo, ai fini della procedura di verifica dell'idoneita' del sistema, contempla la verifica dei valori dei parametri di emissione degli inquinanti (CO, HC, NOx, PT), rilevati con le stesse modalita' di prova prescritte dalle norme in vigore all'atto dell'omologazione dell'autoveicolo.
Tali valori debbono essere ricompresi in una fascia di tolleranza di non oltre il 20% rispetto ai corrispondenti valori limite di inquinamento previsti dalla norma, in conformita' della quale e' stato omologato l'autoveicolo rappresentativo.
 
Allegato D
Procedura per la verifica dell'idoneita'
di un sistema ai fini della sua omologazione

1) La procedura per la verifica dell'idoneita' del sistema alla riduzione della massa di particolato e' effettuata attraverso la rilevazione dei valori delle emissioni inquinanti dell'autoveicolo rappresentativo.
2) Le prove di emissioni inquinanti sono effettuate in sequenza sia sull'autoveicolo rappresentativo privo di sistema che sullo stesso dotato di sistema, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza nella quale si chiede l'inquadramento.
3) Nel caso di sistemi che si avvalgono di tecniche di rigenerazione di tipo discontinuo (per le quali e' previsto un processo di rigenerazione), la sequenza delle prove di emissione deve essere conforme al seguente schema:
a) una prova con il sistema nuovo;
b) una prova con l'elemento filtrante del sistema in condizioni prossime a quelle critiche (prima della rigenerazione).
La media dei valori misurati nelle due prove e' assunta quale livello finale della massa di particolato.
4) Il sistema e' da ritenersi idoneo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il valore della massa del particolato, ottenuto con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, con le procedure di prova di cui al punto 2, e' inferiore al limite della fascia di appartenenza nella quale si richiede l'inquadramento;
b) i valori di emissione degli inquinanti gassosi (CO, HC), ottenuti con l'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema, non devono essere superiori ai corrispondenti valori rilevati durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema;
c) il valore di emissione degli inquinanti gassosi (NOx), ottenuto dall'autoveicolo rappresentativo dotato di sistema non deve superare di oltre il corrispettivo valore rilevato durante la prova effettuata con lo stesso autoveicolo privo di sistema.
E' ammesso che il valore di emissione dell'NO2 ottenuto dal motore dotato di sistema non debba superare il trenta per cento del valore totale di emissione di NOx ottenuto nelle stesse condizioni.
d) Il consumo specifico di carburante, rilevato nella prova di cui ai punti 2) e 3) con il sistema installato, non deve superare di oltre il 4% il corrispettivo valore rilevato in assenza di sistema.
 
Allegato E
Procedura per l'effettuazione
della verifica di durabilita' del sistema

1) La verifica di durabilita' si basa sulla effettuazione di un programma finalizzato all'accumulo di particolato nel sistema.
A scelta del costruttore, puo' essere realizzato:
facendo percorrere all'autoveicolo rappresentativo, dotato di sistema, una distanza non inferiore a 50.000 km;
ovvero
sottoponendo il tipo di motore che correda l'autoveicolo rappresentativo ed il relativo sistema ad un programma di accumulo al banco dinamometrico della durata non inferiore a 1000 ore.
2) Il costruttore prevede le condizioni operative in base alle quali procede alla effettuazione del programma di accumulo.
Stabilisce inoltre quando debbano essere verificate le emissioni di particolato; e' comunque prevista almeno una prova iniziale ed una finale, secondo le pertinenti prescrizioni della normativa correlata con la fascia di appartenenza dell'autoveicolo, nella quale si chiede l'inquadramento.
3) Il programma e' descritto dettagliatamente nella domanda di omologazione del sistema. L'autorita' che concede l'omologazione puo' prescrivere variazioni o integrazioni del programma.
I risultati delle prove di emissione, effettuate durante il programma, sono messe a disposizione dell'autorita' che concede l'omologazione.
4) Al termine del programma e' ammesso che la variazione del valore della massa di particolato non ecceda di oltre il 20% il corrispondente valore ottenuto nella prova iniziale, di cui al punto 2.
 
Allegato F
Modello del certificato di omologazione
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Ufficio..... Certificato riguardante: l'omologazione di un sistema idoneo alla riduzione della massa di particolato prodotto dagli autoveicoli
dotati di motore ad accensione spontanea.
N. ...........
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277 e successive modifiche ed integrazioni; recante norme sulle procedure amministrative di omologazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del, recante «Disposizioni concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da autoveicoli, dotati di motore ad accensione spontanea, appartenenti alle categorie Ml ed N1»;
Vista la domanda presentata in data da intesa ad ottenere l'omologazione del tipo di sistema denominato;
Vista l'omologazione;
Visti il verbale n in data redatto dal Centro Prova Autoveicoli di;
Si dichiara omologato il tipo di sistema:

0.1 |marca (denominazione commerciale del costruttore);
0.2 |tipo;
0.3 |tipo di autoveicolo;
0.3.1 |fascia di appartenenza EURO;

la cui installazione, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, determina l'inquadramento del tipo di autoveicolo, nella fascia EURO Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo omologato e devono recare un marchio di omologazione di cui al comma 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del
...... li' .....
Il direttore
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone