Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 6 febbraio 2008
Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale. (Deliberazione n. 1/08/CIR).

L'AUTORITA'
Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 6 febbraio 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;
Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;
Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;
Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;
Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;
Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;
Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilita' regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio Universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 17 novembre 2004;
Vista la relazione finale della societa' Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;
Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;
Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa a «Riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 27 ottobre 2006;
Vista la delibera n. 28/07/CIR del 28 febbraio 2007 concernente «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», adottata dalla Commissione per le infrastrutture e le reti in data 28 febbraio 2007;
Visto lo schema di provvedimento adottato nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 18 luglio 2007 ed inviato al Ministero delle comunicazioni per le valutazioni di competenza in data 24 agosto 2007, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del Codice delle comunicazioni;
Vista la nota del Ministero delle comunicazioni dell'11 dicembre 2007, con la quale il medesimo dicastero esprime parere favorevole allo schema proposto;
Visti gli atti del procedimento istruttorio;
Considerato quanto segue
(1) Il procedimento istruttorio
1. Con la delibera n. 16/04/CIR l'Autorita' ha stabilito la necessita' di effettuare una revisione complessiva della metodologia di calcolo del costo netto e del finanziamento del servizio universale.
2. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'Allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta, tra l'altro, le principali tematiche metodologiche che Europe Economics propone di sottoporre a consultazione pubblica al fine di acquisire le osservazioni da parte di tutti gli operatori interessati.
3. L'Autorita', effettuate le proprie valutazioni, ha sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i propri orientamenti in merito alla metodologia di identificazione ex-ante delle aree potenzialmente non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, del calcolo del costo netto, nonche' del finanziamento del servizio universale.
4. In ragione della complessita' delle tematiche trattate nella delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l'invio delle proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni relative agli aspetti di natura metodologica.
5. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorita' ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte degli operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle quali l'Autorita' ha espresso il proprio orientamento.
6. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel (di seguito Vodafone), Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.
7. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno, inoltre, illustrato all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato, nell'ambito di un'audizione, un documento congiunto.
8. In seguito all'emanazione della delibera n. 67/06/CIR, gli operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone, Wind e Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia li hanno illustrati nell'ambito di due audizioni.
9. Con il presente provvedimento l'Autorita' approva la nuova metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale sottoposta a consultazione pubblica di cui alla delibera n. 22/06/CIR. Le questioni poste a consultazione pubblica in ordine alla revisione metodologica, contenute nel punto 11 dell'allegato B alla delibera n. 22/06/CIR ed i quesiti di cui al punto D del medesimo allegato, sono riportati in allegato A al presente provvedimento. Viene altresi' riportata, nel medesimo allegato A una sintesi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica.
(2) Le conclusioni dell'Autorita'
10. Relativamente alla definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (quesito D.1), l'Autorita' ha effettuato un'analisi basata su dati georeferenziati, acquisiti in primo luogo dall'ISTAT. L'analisi dei dati ha permesso di identificare quelle variabili che piu' incidono nella definizione di un'area potenzialmente non remunerativa. L'identificazione delle variabili, e la definizione delle relative soglie di riferimento, sono di particolare rilevanza alla luce del ruolo determinante che esse giocano nello stabilire il bacino di aree potenzialmente non remunerative che Telecom Italia, sulla base di un'analisi ex-ante, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale. A questo proposito, l'Autorita' ha valutato come rilevanti le seguenti variabili: altitudine, popolazione complessiva del comune, densita' di popolazione del comune, reddito pro-capite, percentuali di abitazioni ad uso non residenziali sul totale, percentuale di utenza affari sul totale, lunghezza della rete di distribuzione secondaria, numero di coppie uscenti dalla centrale SL, presenza della tecnologia SDH o di apparati DSLAM, distanza dell'area servita dal nodo di primo livello che svolge funzioni di commutazione (o SGU).
11. Nell'esercizio di valutazione delle variabili determinanti il bacino di aree, l'Autorita' ha rilevato che, sebbene l'altitudine sia un buon indicatore per identificare le aree ad alto costo (a causa dell'incidenza della rete aerea rispetto a quella tradizionale), non necessariamente l'altitudine e' un requisito per identificare le aree che possono essere annoverate tra le aree potenzialmente non remunerative. In Italia, infatti, il livello di concentrazione della popolazione, anche in zone montuose, puo' essere relativamente elevato. Le economie di densita' renderebbero quindi remunerative anche zone montuose che Telecom Italia servirebbe a prescindere dagli obblighi di servizio universale. D'altro canto, aree situate in pianura potrebbero risultare non remunerative per effetto della bassa densita' di popolazione servita che comporta un elevato costo unitario di fornitura del servizio universale.
12. Il requisito dell'altitudine, come definito nella delibera n. 22/06/CIR, risulta troppo stringente e pertanto l'Autorita' ritiene che debbano essere considerate aree potenzialmente non remunerative le aree situate sia in zone di montagna sia in zone di collina sulla base della definizione ISTAT.
13. La metodologia d'identificazione del bacino di aree attualmente utilizzata da Telecom Italia prevede che la popolazione del comune nel quale l'area si colloca non sia superiore a 10.000 abitanti. L'Autorita' ritiene che tale soglia sia troppo elevata in quanto include un numero eccessivo di comuni non caratterizzati da economie di marginalita' tali da renderli potenzialmente non remunerativi. Telecom Italia deve pertanto ricercare le aree potenzialmente non remunerative esclusivamente all'interno di comuni con popolazione inferiore a 7.500 abitanti.
14. Sempre in merito alle economie di densita', l'Autorita' ha analizzato la distribuzione della densita' di popolazione dei comuni italiani e sulla base di tale analisi ha determinato una soglia oltre la quale Telecom Italia non puo' includere aree potenzialmente non remunerative all'interno del bacino. Tale soglia e' definita, sulla base dei dati ISTAT, in misura non superiore al 35° percentile della distribuzione della densita' di abitanti per chilometro quadrato per comune.
15. Al fine di evitare che aree a bassa densita' di popolazione residente, ma potenzialmente remunerative (perche' per esempio localita' turistiche), possano impropriamente essere incluse all'interno del bacino di aree, sono stati analizzati i dati relativi al numero di abitazioni ad uso non residenziale nonche' il numero degli utenti affari. In merito all'utenza affari, l'Autorita' ha rilevato che l'Italia e' caratterizzata da una notevole incidenza di imprese di piccole e medie dimensioni nonche' di liberi professionisti. Conseguentemente una definizione troppo stringente della soglia di utenti affari potrebbe essere fuorviante per presupporre la non remunerativita' di un'area. L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto di fissare per tali criteri due diverse tipologie di soglia. Relativamente all'utenza affari, l'Autorita' ritiene che Telecom Italia possa includere nel bacino di aree potenzialmente non remunerative esclusivamente quelle aree che hanno una percentuale di utenza affari inferiore alla percentuale media nazionale.
16. Per quanto attiene alle aree caratterizzate da una bassa percentuale di popolazione residente, al fine d'identificare quelle aree interessate da attivita' turistiche o da altre attivita' produttive (quali anche studio), l'Autorita' ritiene necessario introdurre un criterio che tenga conto della presenza di abitazioni non utilizzate tra le abitazioni ad uso non residenziale (indicate anche come «non occupate»). Cio', infatti, permette di escludere quelle aree che, seppur caratterizzate da una bassa percentuale di abitazioni ad uso residenziale, presentano comunque significative attivita' turistiche o produttive che le qualificano come aree che Telecom Italia avrebbe servito anche in assenza di obblighi di servizio universale. L'Autorita', ritiene, pertanto che le aree SL situate nei comuni caratterizzati da una percentuale di abitazioni ad uso non residenziale superiore al 50% del totale delle abitazioni del comune possano essere qualificate come potenzialmente non remunerative.

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17. Per quanto concerne la variabile del reddito pro-capite, l'Autorita' ritiene che il reddito mediano rappresenti adeguatamente una soglia al di sotto della quale Telecom Italia non servirebbe una determinata area in assenza di obblighi. Pertanto, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso nella consultazione pubblica di utilizzare il reddito mediano quale variabile di riferimento per la determinazione delle aree potenzialmente non remunerative.
18. L'Autorita' ha ritenuto infine di valutare anche possibili variabili relative alla rete per identificare quelle aree caratterizzate potenzialmente da alti costi infrastrutturali o comunque caratterizzate da elementi di marginalita'. Un indice di marginalita' e' dato senz'altro dalla capacita' della centrale SL, vale a dire dal numero di coppie uscenti dalla centrale. Un operatore ha proposto di identificare in 2.500 coppie uscenti dalla centrale la soglia oltre la quale non considerare l'area servita come potenzialmente non remunerativa. Tale soglia appare essere coerente con gli altri criteri quali per esempio la popolazione massima del comune, fissata in 7.500 abitanti, nel quale e' situata l'area SL. L'Autorita' ritiene, pertanto, che il numero massimo di coppie uscenti dalla centrale debba essere inferiore a 2.500 per includere un'area potenzialmente non remunerativa nel bacino di aree finanziabili con il meccanismo di ripartizione.
19. Gli alti costi sono strettamente legati alla distanza delle centrali SL dai nodi di livello 1 (SGU) e alle diseconomie di densita' presenti nella rete di accesso esistente. L'Autorita' ritiene in primo luogo che le aree SL potenzialmente non remunerative debbano essere collegate ai nodi di livello 1 da portanti trasmissivi in tecnologia PDH. L'Autorita' ha, inoltre, valutato la lunghezza della rete di distribuzione quale parametro per identificare tutte le aree a bassa densita' di popolazione che possono essere qualificate come potenzialmente non remunerative a causa delle basse economie di scala sfruttabili. A tale proposito, l'utilizzo della lunghezza della rete di distribuzione secondaria, quale parametro di selezione delle aree potenzialmente non remunerative, potrebbe comportare l'esclusione di aree effettivamente in perdita in quanto situate in zone di montagna ad alto costo dove le economie di densita' sono molto basse. Cio' si potrebbe verificare in quanto la lunghezza della rete di distribuzione di Telecom Italia e' relativamente corta, mediamente tra le piu' corte in Europa. Piu' in particolare, la rete d'accesso in rame presenta una lunghezza media pari a 1,5 Km e una lunghezza inferiore a 3 Km per il collegamento in rame del 90% dei clienti. Per il Regno Unito sono necessari quasi 4 Km e per la Germania 5 Km per raggiungere la stessa percentuale di utenti. Negli Stati Uniti, in cui la densita' della popolazione e' di molto inferiore rispetto all'Europa, sono invece necessari quasi 7 Km di doppino.
20. In Italia, nelle zone di montagna caratterizzate da alti costi e basse economie di densita', non e' infrequente il caso in cui la lunghezza della rete di distribuzione secondaria e' estremamente bassa in quanto le frazioni e nuclei abitati presentano una forte concentrazione delle abitazioni all'interno di confini geografici ristretti. D'altra parte, le aree montane presentano una rete di distribuzione primaria, tipicamente realizzata in palificazione (rete aerea), spesso piu' lunga rispetto alla media nazionale. Come noto la rete in palificazione presenta alti costi di gestione in ragione dell'alta intensita' dei costi di manutenzione preventiva e correttiva causata dalla bassa vita utile di tali portanti trasmissivi. Per tali ragioni, gli alti costi delle aree montane, oggetto di analisi del bacino di aree potenzialmente non remunerative, possono essere maggiormente presenti nella rete primaria, piuttosto che nella rete secondaria. E', pertanto, evidente che l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative deve tener conto anche della lunghezza della rete di distribuzione primaria in quanto un parametro basato sulla sola rete secondaria potrebbe escludere aree di montagna che, a parita' di altre condizioni, presentano tutte le caratteristiche di potenziale non remunerativita' ed alto costo.
21. Sulla base di quanto premesso, l'Autorita' ritiene che le aree SL potenzialmente non remunerative debbano avere una lunghezza della rete di distribuzione per utente in ogni singola centrale SL superiore al 65° percentile della distribuzione di tali lunghezze. L'Autorita' ritiene infine che le aree SL servite con tecnologia SDH o nelle quali siano stati istallati apparati DSLAM ovvero tecnologie trasmissive ad alta capacita' non possano essere annoverate tra le potenzialmente non remunerative che Telecom Italia non servirebbe in assenza di obblighi di servizio universale. La presenza di tali tecnologie e' infatti un segnale inequivocabile di profittevolezza potenziale dell'area SL in quanto indica la capacita' dell'area di attrarre investimenti nella realizzazione di una rete avanzata, a piu' alta capacita' trasmissiva, la cui finalita' d'uso e' legata alla fornitura di servizi avanzati ad alta redditivita', oltre gli obblighi di servizio universale, quali per esempio la trasmissione di contenuti video via cavo o Internet ad alta velocita'.
22. L'Autorita' conferma l'orientamento espresso in consultazione pubblica in merito al fatto che ciascun criterio, tra quelli identificati, costituisce un requisito essenziale affinche' un'area sia eleggibile tra le aree potenzialmente non remunerative per le quali Telecom Italia puo' richiedere il finanziamento qualora rilevi un costo netto. In altre parole, tutti i parametri identificati nella tabella seguente devono essere simultaneamente rispettati nell'esercizio di identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative, finanziabili attraverso il fondo del servizio universale. Resta inoltre confermato l'orientamento dell'Autorita' in relazione al quale i profitti delle aree incluse all'interno del bacino sono portati in deduzione del costo netto complessivo delle aree non remunerative.

Criteri d'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative
finanziabili attraverso il fondo del servizio universale

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CRITERIO | SOGLIA =====================================================================
|Superiore all'altitudine che
|identifica la collina e la
|montagna sulla base della Altitudine del comune. |definizione ISTAT. ---------------------------------------------------------------------
|Minore di 7.500 abitanti sulla Popolazione del comune. |base dei dati ISTAT. ---------------------------------------------------------------------
|Minore del 35° percentile della
|distribuzione di densita' di
|abitanti per chilometro quadrato Densita' di popolazione del |per comune, sulla base dei dati comune. |ISTAT. ---------------------------------------------------------------------
|Inferiore al reddito mediano
|nazionale, sulla base dei dati Reddito pro-capite del comune. |ISTAT. ---------------------------------------------------------------------
|Numero di abitazioni ad uso non Numero di abitazioni ad uso non |residenziale superiore al 50% del residenziale del comune. |totale abitazioni del comune. --------------------------------------------------------------------- Percentuale utenti affari |Minore del 50% del totale clienti dell'area SL. |dell'area SL. ---------------------------------------------------------------------
|Maggiore del 65° percentile della
|distribuzione delle lunghezza
|della rete di distribuzione per Lunghezza della rete di |utente in ogni singola centrale distribuzione. |SL. ---------------------------------------------------------------------
|Presenza nell'area SL,
|potenzialmente non remunerativa,
|di tecnologie PDH e assenza di
|tecnologie trasmissive ad alta Tecnologie utilizzate nelle aree |capacita' tra cui SDH, DSLAM e SL. |GbE. --------------------------------------------------------------------- Numero di coppie uscenti dalla | centrale SL. |Minore di 2.500.

23. Per quanto riguarda la definizione della metodologia di calcolo degli ammortamenti e del capitale impiegato (quesito D.2), l'Autorita' osserva in primo luogo che il metodo del valore residuo del capitale impiegato al 50%, utilizzato da Telecom Italia per determinare il costo netto, non trova applicazione in altri contesti regolamentari in ambito europeo. Si tratta, infatti, di un metodo di valorizzazione arbitrario la cui applicazione poteva trovare ragione in una fase di prima implementazione del calcolo del costo netto del servizio universale. Pertanto l'Autorita' ritiene che tale metodo di valorizzazione del capitale impiegato non debba essere piu' utilizzato.
24. Nel corso della consultazione pubblica un operatore ha proposto di implementare, ai fini del calcolo del costo netto, il metodo della rata.
25. Come gia' descritto nelle considerazioni della delibera n. 22/06/CIR, il metodo della rata consiste nella determinazione di una rata costante tale da remunerare la quota di ammortamento e il capitale impiegato di un cespite, data la vita utile e il tasso di remunerazione del capitale.
26. L'Autorita' ha rilevato che i principi contabili internazionali prevedono che gli ammortamenti siano registrati a quote costanti o decrescenti in relazione al depauperamento tecnico o fisico del cespite. Il metodo della rata si fonda invece su quote di ammortamento crescenti e costo del capitale decrescente. Al di la' di possibili eccezioni, l'Autorita' non ritiene ragionevole che i cespiti impiegati nel settore delle telecomunicazioni si depauperino a quote annuali crescenti. Conseguentemente il metodo della rata non puo' essere impiegato per valorizzare gli ammortamenti e il capitale impiegato di servizi di telecomunicazioni.
27. Nel corso della verifica del calcolo del costo netto degli esercizi 2002 e 2003, Europe Economics ha inteso utilizzare per la valorizzazione del capitale impiegato il metodo del valore residuo contabile dei cespiti.
28. L'Autorita' ritiene che tale metodo sia il piu' appropriato per valutare i costi dei servizi soggetti a regolamentazione ed in particolare per determinare il costo netto del servizio universale.
29. In primo luogo si osserva che tale metodo e' affidabile in quanto basato su dati desumibili dal bilancio certificato di Telecom Italia. In secondo luogo, la valorizzazione del capitale impiegato con il criterio del valore residuo contabile dei cespiti non sovrastima il ritorno complessivo sull'investimento dato appunto dalla somma degli ammortamenti e del costo del capitale.
30. Il grafico sottostante mostra il ritorno complessivo su un cespite di valore 100 e un tasso di remunerazione del capitale pari a 13,5% utilizzando differenti metodi di ammortamento.

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31. Conseguentemente, l'Autorita' ritiene che il metodo di ammortamento piu' appropriato sia il metodo impiegato da Telecom Italia nella predisposizione del proprio bilancio civilistico. In tale ambito, infatti, Telecom Italia determina la vita utile dei cespiti in funzione della loro utilita' nel tempo e le relative quote di ammortamento costanti o decrescenti in funzione del depauperamento, cui sono soggetti i cespiti. Il valore non ancora ammortizzato del cespite (valore residuo) costituisce il capitale impiegato, al quale applicare il tasso di remunerazione del capitale (WACC). In tal senso, l'Autorita' ritiene che il capitale impiegato nella fornitura del servizio universale debba essere calcolato esclusivamente sulla base del valore residuo contabile, senza tener conto del saldo tra attivita' e passivita' correnti. Si osserva, infatti, che il saldo contabile tra attivita' e passivita' correnti si riferisce ad attivita' di breve periodo che si limitano all'esercizio contabile. Il tasso di remunerazione del capitale invece e' determinato su variabili di durata pluriennale dal medio al lungo periodo (anche 10 anni). Applicare il tasso di remunerazione del capitale, calcolato su basi pluriennali di lungo periodo, a un costo opportunita' di durata annuale tende a sovrastimare impropriamente il costo netto.
32. Con il quesito D.3, l'Autorita' aveva proposto in sede di consultazione pubblica l'orientamento di utilizzare, ai fini del calcolo del costo netto, un tasso di remunerazione del capitale afferente alle attivita' di servizio universale. Al riguardo, si osserva che in ragione del fatto che la rendicontazione delle attivita' di servizio universale dovra' essere riconciliata con la contabilita' regolatoria e il bilancio civilistico, non appare ragionevole differenziare il tasso di remunerazione del capitale in funzione delle varie attivita' offerte da Telecom Italia. La differenziazione del tasso di remunerazione impedirebbe di fatto la riconciliazione tra bilancio civilistico e aggregati regolatori, nonche' tra questi ultimi e le attivita' di servizio universale. L'Autorita' pertanto ritiene che il predetto orientamento debba essere rivisto e che quindi il tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita' del servizio universale deve essere lo stesso di quello impiegato per finalita' regolamentari.
33. Il tasso di remunerazione del capitale applicabile al costo netto degli esercizi contabili 2004-2005 risulta pertanto pari a 13,5%, tenuto conto del valore stabilito dalla delibera n. 344/01/CONS e, per gli esercizi contabili 2006 e successivi, pari a 10,2%, avuto riguardo al valore stabilito nella delibera n. 4/06/CONS, fatte salve eventuali modifiche derivanti dalle nuove analisi dei mercati.
34. In merito al quesito D.4, l'Autorita' osserva che il metodo FCM e' gia' previsto dalla delibera n. 399/02/CONS, concernente le linee guida sui costi correnti ed e' raccomandato, anche in ambito europeo, rispetto al metodo OCM. L'Autorita' ritiene pertanto che, in merito ai costi correnti, il metodo FCM debba ancora essere applicato per il calcolo del costo netto del servizio universale. Per quanto concerne, invece, il trattamento delle minusvalenze, l'Autorita' ritiene che un'efficiente fornitura del servizio nel lungo periodo debba essere valorizzata esclusivamente sulla base delle attivita' ricorrenti, dalle quali sono appunto escluse le minusvalenze e le sopravvenienze. Le attivita' ricorrenti non tengono conto, infatti, di tutti quei fatti straordinari d'impresa, quali le minusvalenze e le sopravvenienze, che comportano variazioni significative di anno in anno e di segno sia positivo, sia negativo, sull'ammontare del costo netto.
35. Relativamente ai quesiti D.5 e D.6, Europe Economics ha affermato, nella propria relazione di conformita' che, in un ambito di servizio universale, i costi incrementali di lungo periodo non sono appropriati e che, ai fini del calcolo del costo netto, i costi dovrebbero essere valorizzati attraverso i costi effettivamente sostenuti (costi storici) dal soggetto fornitore, il quale percepisce un finanziamento dagli operatori di mercato attraverso il fondo del servizio universale.
36. L'Autorita' osserva che nell'attuale sistema di contabilita' dei costi e separazione contabile, disciplinato dalla delibera n. 399/02/CONS e dagli obblighi regolamentari, derivanti dai provvedimenti finali delle analisi dei mercati, i cespiti inclusi nell'aggregato rete di accesso sono gia' valorizzati a costi storici e i cespiti appartenenti alla rete di trasporto a costi correnti. Per impedire fenomeni di doppio conteggio o di trattamento extra sistema di poste contabili, e' necessario che il sistema di contabilita' regolatoria sia omogeneo e dunque basato sugli stessi principi contabili, per ciascun servizio oggetto di misure regolamentari inerenti alla contabilita' dei costi e separazione contabile.
37. L'Autorita', con la delibera n. 22/06/CIR ha manifestato il proprio orientamento di non piu' utilizzare i modelli di costi incrementali di lungo periodo prevedendo contestualmente una modifica dell'Allegato 11 al Codice.
38. L'Autorita', pertanto, richiamando espressamente le considerazioni contenute nella delibera n. 22/06/CIR, conferma l'orientamento espresso di valorizzare a costi storici i cespiti appartenenti all'aggregato rete di accesso e a costi correnti i cespiti inclusi nell'aggregato rete di trasporto e che la metodologia di calcolo del costo netto debba essere basata sui costi, efficientemente sostenuti, che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.
39. In merito all'applicazione delle basi di costo, l'Autorita' fa comunque presente che Telecom Italia, in quanto societa' quotata, ha facolta', sulla base dei nuovi principi contabili internazionali, di valorizzare i cespiti al cosiddetto «fair value» o valore di mercato che corrisponde, in generale, ai costi correnti utilizzati per finalita' regolatorie. L'Autorita' ritiene che, ai fini di garantire una maggiore affidabilita' della contabilita' regolatoria, gli input del sistema e quindi i valori dei cespiti debbano essere acquisiti dal bilancio civilistico e non ri-valorizzati nel processo di predisposizione della contabilita' regolatoria.
40. Per quanto attiene alla telefonia pubblica, quesito D.7, si tratta di definire due distinte fasi di valutazione; la prima volta all'identificazione del parco di apparecchi telefonici pubblici che Telecom Italia non avrebbe istallato in assenza di obblighi e la seconda relativa al trattamento dei vantaggi di mercato derivanti dagli apparecchi telefoni pubblici profittevoli che ricadono negli obblighi di servizio universale.
41. Con riferimento all'individuazione del numero di apparecchi telefonici pubblici, come piu' volte rilevato dai revisori nel corso delle verifiche del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha istallato un numero di ATP superiori rispetto al minimo previsto dalla delibera n. 290/01/CONS. A tale riguardo, l'Autorita' ritiene opportuno confermare quanto proposto in sede di consultazione pubblica, ossia di adottare l'approccio seguito da Europe Economics che prevede che parte dei ricavi dagli ATP in eccesso siano attributi in riduzione del relativo costo netto.
42. Per quanto riguarda la valutazione dei vantaggi di mercato, l'Autorita' ritiene che, analogamente a quanto effettuato per le aree non remunerative, i profitti degli ATP che rientrano negli obblighi previsti dalla delibera n. 290/01/CONS debbano essere portati in riduzione del costo netto della telefonia pubblica.
43. Con riferimento ai quesiti D.8 e D.9 relativi al meccanismo di ripartizione del costo netto ed esenzione dalla contribuzione al fondo, gli esiti della consultazione pubblica hanno evidenziato la necessita' di un aggiornamento del calcolo delle quote di contribuzione in capo agli operatori di telecomunicazioni. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che il finanziamento del servizio universale debba avvenire attraverso quote calcolate sulla base di criteri di proporzionalita' e non discriminazione che tengano conto di tutti i principali servizi offerti nel settore delle telecomunicazioni.
44. In tal senso, l'Autorita' ritiene che i ricavi netti che determinano le quote di contribuzione di ciascun operatore debbano includere voci di costi e di ricavi di tutti i servizi offerti dagli operatori nel settore delle telecomunicazioni, ad eccezione dei servizi offerti in mercati emergenti i quali, invece, dovrebbero essere esenti da effetti derivanti dalle misure regolamentari. Lo sviluppo dei servizi emergenti o avanzati non deve, infatti, essere disincentivato dalla prospettiva di un conseguente incremento della quota di contribuzione al finanziamento del servizio universale. L'identificazione dei servizi emergenti o avanzati e delle modalita' di inclusione dei relativi costi e ricavi, nel calcolo delle quote di contribuzione, resta un esercizio allo stato complesso e dai risultati incerti. Sul cosiddetto doppino telefonico, cosi' come su rete radio mobile, possono essere veicolati servizi di trasmissione dati ad alta velocita' quali i contenuti televisivi e le video conferenze, nonche' le video chiamate e la video sorveglianza. Si tratta di servizi la cui domanda in taluni casi cresce lentamente, in altri a tassi piu' elevati. Cio' puo' modificare in modo imprevedibile le quote di contribuzione proprio a sfavore dell'operatore che ha sviluppato in modo piu' competitivo, rispetto agli altri operatori, un servizio innovativo.
45. In una prospettiva di una complessa identificazione dei servizi emergenti o avanzati, l'Autorita', coerentemente con quanto indicato nell'allegato 11 al Codice ritiene che, debbano essere inclusi i ricavi e costi di tutti i servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice nonche' di collegamento a Internet offerti su rete fissa. In tal senso, l'Autorita' ritiene che l'attuale calcolo delle quote di contribuzione debba essere modificato ed includere tutti i costi e ricavi afferenti i servizi di telefonia vocale, tra cui i contributi per le attivazioni/disattivazioni, i canoni di accesso e delle offerte flat nonche' ricavi e costi da traffico e da ricariche di carte pre-pagate. Con particolare riferimento al calcolo dei ricavi, l'Autorita' ritiene, altresi', che le voci di ricavo comuni a piu' servizi, che includono il servizio di telefonia vocale, quale per esempio un unico canone di accesso per i servizi voce, Internet, TV, ecc. oppure un'unica voce di ricavo per servizi di traffico voce, dati, sms, ecc. su rete mobile, devono essere interamente computati nel calcolo delle quote di contribuzione in quanto non esistono criteri di allocazione alla telefonia vocale dei ricavi stessi che possano essere qualificati come sufficientemente oggettivi e omogeneamente applicabili a tutti i soggetti contribuenti al fondo.
46. Per quanto riguarda l'esenzione dal finanziamento del servizio universale, si pone il problema di garantire, attraverso il meccanismo di ripartizione, la minima distorsione di mercato. Cio' e' possibile imponendo obblighi di contribuzione in capo alla piu' ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, garantendo al contempo che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.
47. L'Autorita' ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni siano presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre piu' consolidata, l'attuale meccanismo di esenzione li esclude dal finanziamento del servizio universale. Sulla base di cio', l'Autorita' ritiene che il meccanismo di esenzione debba essere fissato nella misura di 0,5% dei ricavi netti calcolati in relazione ai ricavi e costi dei servizi di cui al Capo IV del Titolo II del Codice, nonche' di collegamento a Internet offerti su rete fissa.
48. Nel corso delle audizioni inerenti alla consultazione pubblica alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza di affrontare, in maniera organica e in via definitiva, la metodologia di valutazione e quantificazione dei vantaggi di mercato al fine di ridurre il margine di arbitrarieta' nei criteri usati e nei risultati ottenuti.
49. L'Allegato 11 al Codice, prevede che la quantificazione dei vantaggi di mercato sia effettuata, anche su proposta delle imprese, dall'organismo indipendente incaricato di verificare il calcolo del costo netto. Sulla base di cio', l'Autorita' ritiene che, i soggetti interessati possano proporre metodi di valorizzazione dei vantaggi di mercato al fine di consolidare quelli esistenti ovvero di introdurne di nuovi. In tal senso, l'Autorita' ritiene che le principali voci inerenti i vantaggi di mercato, oggetto di proposta da parte delle imprese, debbano riguardare perlomeno la fedelta' al marchio, le occasioni di contatto (mailing e telefonia pubblica), la fornitura dell'elenco abbonati cartaceo, i possibili benefici indiretti derivanti dalle categorie agevolate di clienti e dall'invio delle fatture, nonche' i criteri di valutazione della capacita' di raccolta pubblicitaria effettiva e potenziale degli apparati di telefonia pubblica. Resta inteso che i soggetti interessati, nel formulare le loro proposte, dovranno tenere in debito conto i presupposti giuridici ed economici, sia legati alla quantificazione dei vantaggi, sia all'inclusione degli stessi nel calcolo del costo netto ai fini del finanziamento del servizio universale.
50. Le suddette osservazioni saranno formulate dai soggetti interessati nell'ambito del procedimento di verifica relativo all'anno 2004; l'organismo incaricato di verificare il calcolo del costo netto del servizio universale, nell'ambito del processo di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 consegnera' all'Autorita', oltre alla relazione di conformita', le proposte metodologiche e la quantificazione dei vantaggi di mercato realizzata sulla base delle osservazioni avanzate, nel corso della verifica, dagli operatori.
Implementazione della nuova metodologia
51. L'Autorita' ritiene opportuno adottare la nuova metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale, descritta precedentemente e redatta sulla scorta delle proposte del Revisore e di quanto acquisito nel corso della consultazione pubblica, introducendo, in primo luogo, esclusivamente i criteri di definizione del bacino delle aree potenzialmente non remunerative. Cio', sia allo scopo di consentire a Telecom Italia la predisposizione delle relazioni di calcolo del costo netto secondo i nuovi criteri, sia per assicurare la coerenza di tale novazione regolamentare con quanto disposto fino ad oggi dall'Autorita' nei provvedimenti afferenti al servizio universale e alle tematiche ad esso collegate. Vengono pertanto previste, e di seguito descritte, specifiche modalita' per l'implementazione della nuova metodologia che contemplino l'adozione, per gli anni 2004 e 2005, dei nuovi criteri volti all'individuazione del bacino di aree potenzialmente non profittevoli, per pervenire, nel 2006 all'adozione di tutti i criteri e aggiustamenti contabili proposti dal Revisore.
52. Relativamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004 e 2005, si ritiene opportuno introdurre i nuovi criteri per la definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative anche al fine di intraprendere l'implementazione dei nuovi criteri metodologici proposti dal Revisore (gia' a partire dall'anno 2002). Relativamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, si osserva che Telecom Italia ha presentato all'Autorita', secondo quanto stabilito dalla normativa allora vigente, la relazione sul calcolo del costo netto per l'anno 2004 e la relativa richiesta di finanziamento, facendo affidamento sul fatto che non vi fosse alcun cambiamento sostanziale della metodologia di calcolo in essere. Riguardo agli anni 2005 e 2006, Telecom Italia ha, invece, presentato una quantificazione sintetica del costo sostenuto per la fornitura del servizio universale, riservandosi di consegnare la relazione nel suo complesso e cioe' il report di commento e la metodologia adottata, contestualmente alla quantificazione del costo netto degli anni suddetti, basato sulle delibere conclusive dei procedimenti sul finanziamento del costo netto 2003 e 2004.
53. Per quanto concerne in particolare la definizione delle aree non remunerative, con la delibera n. 14/02/CIR recante «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001», l'Autorita' aveva determinato il bacino di aree non remunerative all'interno del quale Telecom Italia, qualora dichiari un costo netto per la fornitura del servizio universale, ricerca le aree effettivamente non profittevoli. L'Autorita' aveva stabilito che tale bacino delle aree non remunerative, individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1.471 aree identificate dal Revisore, dovesse costituire il riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003 rimanendo, quindi, immutate per un periodo non inferiore a 24 mesi (articolo 5, comma 3, delibera n. 14/02/CONS). Cio' al fine di garantire stabilita' e coerenza nell'adozione della metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale. Tale previsione e' stata, quindi, applicata alle valutazioni del costo netto per gli anni 2002 e 2003, approvate rispettivamente con le delibere n. 16/04/CIR e n. 28/07/CIR.
54. Terminato il periodo previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, l'Autorita' ritiene opportuno introdurre i criteri relativi all'individuazione del bacino delle aree non remunerative descritti nei punti 10-22 del presente provvedimento a partire dalla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004. Tale modifica trova giustificazione nella necessita' di pervenire all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative considerando principalmente alcuni specifici elementi per l'identificazione delle aree potenzialmente non remunerative, quantificando cioe' le variabili che incidono in misura maggiormente rilevante nella suddetta identificazione e che tengono conto, sia delle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, sia delle infrastrutture che compongono la rete di Telecom Italia.
55. Cio' premesso, l'Autorita', nello stabilire che i nuovi criteri metodologici relativi al calcolo del costo netto del servizio universale possano essere completamente introdotti a partire dalla valutazione del costo netto per l'anno 2006 e per non meno di tre esercizi contabili, ritiene necessario che Telecom Italia utilizzi, per il calcolo del costo netto per gli anni 2004 e 2005 la metodologia contabile fino ad oggi adottata con l'eccezione dell'introduzione dei nuovi criteri di definizione del bacino di aree potenzialmente non remunerative.
Udita la relazione del Commissario Nicola D'Angelo, relatore ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Il comma 1 dell'art. 1 dell'Allegato 11 al Codice e' sostituito dal seguente:
1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 1 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:
a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area servita da una centrale SL che non sarebbe servita da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale;
b) «area non remunerativa», l'area servita da una centrale SL effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;
c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;
e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;
f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o piu' servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi.
g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;
h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;
i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attivita' di servizio universale.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. La metodologia contenuta nel presente provvedimento si applica al calcolo del costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti, nonche' al finanziamento del servizio universale.
 
Art. 3.
Identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative
1. Telecom Italia identifica le aree potenzialmente non remunerative sulla base dei criteri descritti nel comma 2. Ciascuna area potenzialmente non remunerativa rispetta simultaneamente tutti i requisiti definiti nel successivo comma 2.
2. L'area SL potenzialmente non remunerativa:
a) e' situata in un comune la cui altitudine e' superiore alle soglie di collina o montagna come definite dall'ISTAT;
b) e' situata in un comune con popolazione inferiore a 7.500 abitanti;
c) e' situata in un comune la cui densita' di popolazione per chilometro quadrato e' inferiore al 35° percentile della distribuzione della densita' di popolazione per chilometro quadrato dei comuni;
d) e' situata in un comune il cui reddito procapite e' inferiore al reddito mediano nazionale;
e) ha una percentuale di clienti affari sul totale dei clienti dell'area inferiore alla percentuale media dei clienti affari sul totale clienti a livello nazionale;
f) e' situata in un comune la cui percentuale di abitazioni ad uso non residenziale e' superiore al 50% del totale;
g) presenta una lunghezza della rete di distribuzione per cliente superiore al 65° percentile della distribuzione delle analoghe lunghezze calcolata su tutti gli SL nel territorio nazionale;
h) e' servita da tecnologie trasmissive PDH e non e' collegata da circuiti o tecnologie ad alta capacita' tra cui la tecnologia SDH, GbE e gli apparati trasmissivi DSLAM;
i) ha una centrale SL con un numero di coppie uscenti inferiore a 2.500.
3. I profitti delle aree di cui al comma 2 sono portati a riduzione del costo netto delle aree SL che risultano effettivamente non remunerative.
4. L'elenco delle aree potenzialmente non remunerative e' inviato all'Autorita'.
 
Art. 4. Identificazione degli apparati di telefonia pubblica non remunerativi
ammissibili al finanziamento del servizio universale
1. Quota parte dei ricavi degli apparati di telefonia pubblica installati in eccesso rispetto a quelli previsti dalla delibera n. 290/01/CONS, per ciascuna delle circostanze previste dalla delibera medesima, sono attributi in riduzione del relativo costo netto. A tal fine, sono identificati in via prioritaria come inclusi nel calcolo del costo netto gli apparecchi maggiormente remunerativi o con le minori perdite.
2. I profitti degli apparecchi telefonici pubblici appartenenti all'insieme minimo, determinato sulla base dei criteri previsti dalla delibera n. 290/01/CONS, sono portati a deduzione del costo netto della telefonia pubblica.
 
Art. 5.
Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale
1. L'art. 5 dell'allegato 11 al Codice e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale). - 1. Il costo netto del servizio universale e' calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.
2. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica non remunerativa e alle categorie agevolate di clienti.
3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.
4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.
5. Sono computati nel costo netto delle aree non remunerative e della telefonia pubblica non remunerativa, i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica, alla rete di distribuzione, nonche' agli apparati trasmissivi presenti negli stadi di linea e ai portanti trasmissivi tra stadio di linea e nodo di livello 1, cui lo stadio di linea e' attestato.
6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica non remunerativa e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, diretti e indiretti, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.
7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:
a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;
b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;
c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.
9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti sulla base delle linee guida contenute nella delibera n. 399/02/CONS.
10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.
11. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad un efficiente fornitura dei servizi che Telecom Italia avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.
12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.
13. Il capitale impiegato e' dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato;
14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra attivita' e passivita' correnti;
15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attivita' di servizio universale e' pari a 13,5% per gli esercizi 2004 e 2005 e pari a 10,2% per gli esercizi 2006 e seguenti.
16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui ai commi 16 e 17 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita' regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.
17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.».
 
Art. 6.
Rendicontazione contabile del costo netto del servizio universale
1. Telecom Italia predispone, nella relazione contenente il calcolo del costo netto, la rendicontazione della contabilita' dei costi e separazione contabile su ciascuno dei servizi inclusi nel contenuto del servizio universale.
2. I conti economici e rendiconti di capitale dei servizi di cui al comma 1 sono riconciliati con la contabilita' regolatoria e il bilancio civilistico.
3. La contabilita' di cui al comma 1 e' alla base del calcolo del costo netto.
4. Telecom Italia giustifica, anche con la rendicontazione contabile, le ragioni di alto costo dei servizi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione di cui al presente articolo, Telecom Italia predispone adeguate informazioni di dettaglio sulla metodologia contabile impiegata, sulla rete, sui costi, sui volumi specifici dei servizi di cui al comma 1.
 
Art. 7.
Modalita' di finanziamento del servizio universale
1. Fatto salvo quanto previsto, per il 2007 al successivo art. 8, l'art. 6, comma 1 dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo II del Codice e dall'art. 5 del presente allegato».
2. L'art. 6, comma 2, lettera k) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici».
3. L'art. 6, comma 3, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorita', di cui al precedente comma 2, lettera k). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita':».
4. L'art. 6, comma 3, lettera c) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato.».
5. L'art. 6, comma 3, lettera d) dell'Allegato 11 al Codice e' modificato come segue: «inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c)».
6. La formula di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' modificata come segue: quota percentuale per l'operatore i-esimo.

----> Vedere a pag. 15 <----

7. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' modificata come segue: «RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacita' trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale».
8. La legenda di cui all'art. 6, comma 4, dell'Allegato 11 al Codice e' integrato dai commi 9 e 10 del presente articolo.
9. TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale.
10. CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'art. 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.
11. I ricavi e costi di cui al comma 1 del presente art. includono almeno le voci dell'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
12. Il meccanismo di esenzione e' fissato nella misura del 0,5% dei ricavi netti calcolati sulla base della formula di cui al comma 6.
 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il costo netto del servizio universale 2004 e 2005 e' calcolato sulla base del bacino di aree potenzialmente non remunerative, identificate secondo i criteri di cui all'art. 3 del presente provvedimento e sulla base della metodologia contabile utilizzata dall'Autorita' per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003, di cui alla delibera n. 28/07/CIR.
2. Telecom Italia presenta all'Autorita', sulla base dei criteri contenuti nel precedente comma 1, il calcolo del costo netto del servizio universale degli esercizi 2004 e 2005 rispettivamente entro 75 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
3. Telecom Italia applica i criteri e le metodologie definite agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento al calcolo del costo netto del servizio universale a partire dall'esercizio 2006, per un periodo non inferiore a tre esercizi contabili.
4. Telecom Italia presenta all'Autorita', sulla base dei criteri e della metodologia prevista dal presente provvedimento, entro 180 giorni dalla notifica dello stesso, il calcolo del costo netto del servizio universale dell'esercizio 2006.
5. Telecom Italia presenta all'Autorita', sulla base dei criteri e della metodologia prevista dal presente provvedimento, entro il 31 ottobre 2008, il calcolo del costo netto del servizio universale dell'esercizio 2007.
Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia S.p.A. ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.
Roma, 6 febbraio 2008
Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: D'Angelo
 
Allegato A
alla delibera n. 1/08/ CIR

----> Vedere da pag. 16 a pag. 23 <----
 
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