Gazzetta n. 60 del 11 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 gennaio 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Macias Graciela Isabel, di titolo professionale comunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Macias Graciela Isabel, nata il 26 novembre 1960 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di «Bioquimica», come attestato dal «Colegio de Bioquimicos de la provincia de Cordoba», cui e' iscritta dal marzo 2007, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Bioquimica» presso la «Universidad Nacional de Cordoba» dal febbraio 1984;
Preso atto che la sig.ra Macias documenta possesso di attivita' professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2007;
Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Macias Graciela Isabel, nata il 26 novembre 1960 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulla seguente materia: a) Genetica.
Roma, 22 gennaio 2008
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.
 
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