Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 gennaio 2008
Nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 203, lettera e) e comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'art. 8-bis del decreto-legge n. 81 del 17 luglio 2007, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 127, relativo alle disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese che prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 2, comma 203, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, C323;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° novembre 2006, L302;
Visto il Regolamento della Commissione europea n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, L10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato n. 324/2007;
Vista la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006;
Considerato che e' in corso di adozione il decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale viene istituito il predetto regime di aiuto per i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione;
Ritenuto opportuno dare rapida attuazione allo strumento contratti di programma per assicurare il necessario sostegno allo sviluppo economico territoriale e pertanto di procedere alla definizione del presente decreto senza includere la filiera agricola alimentare in attesa della completa approvazione di tutti i Piani di Sviluppo Rurale regionali, essenziali per la concessione di aiuti in detta filiera;
Considerato, altresi', che con successivo decreto si provvedera' ad integrare le presenti disposizioni al fine di ampliare ad altri settori di attivita' economiche l'accesso ai contratti di programma, nonche' ad individuare eventuali disposizioni specifiche riferite ai contratti di programma per la localizzazione anche per quanto attiene alle modalita' di approvazione degli stessi ed alle soglie di spesa ammissibili;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
Art. 2.
Soggetti proponenti e soggetti beneficiari
1. La proposta di contratto di programma per la realizzazione di un progetto industriale di cui all'art. 3, puo' essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Tale impresa e', ai fini del presente decreto, denominata soggetto proponente.
2. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono il soggetto proponente ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di investimento previsti dal progetto industriale di cui all'art. 3.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
4. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'art. 7, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficolta' cosi' come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004, C244.
 
Art. 3.
Progetto industriale
1. Per progetto industriale si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da piu' imprese, della quale il soggetto proponente e' responsabile ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale, finalizzata alla produzione di beni e/o servizi e per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' programmi di investimenti produttivi e, eventualmente, di sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali. Il progetto industriale puo' altresi' prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, i cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. Ciascun programma deve essere realizzato nell'ambito di unita' produttive ubicate nelle aree che risultano ammissibili in relazione a quanto previsto nei Titoli II, III e IV. Per unita' produttiva si intende la struttura, anche articolata su piu' immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attivita' ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
2. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti previsti dal progetto industriale non deve essere inferiore a 40 milioni di euro, con esclusione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma di investimento produttivo proposto dal soggetto proponente deve presentare spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 25 milioni di euro; quest'ultimo puo', in ogni caso, proporre anche uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale.
3. I programmi di investimento di cui al comma 1 sono ammissibili alle agevolazioni del presente decreto se riferiti alle seguenti attivita' economiche, fermo restando le condizioni ed i divieti riportati in relazione agli specifici programmi nei Titoli II, III e IV:
a) attivita' di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, con esclusione di quelle relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
b) le attivita' di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione E della medesima classificazione, nei limiti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, e quelle di servizi elencate nell'allegato n. 2.
 
Art. 4.
Programmi di investimento
1. I programmi di investimento ammissibili alle agevolazioni del presente decreto sono quelli indicati nei Titoli II, III e IV.
2. Fatto salvo quanto stabilito per l'investimento produttivo proposto dal soggetto proponente all'art. 3, comma 2, l'importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma non puo' essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
 
Art. 5.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate, in relazione agli specifici programmi di investimento, nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
 
Art. 6.
Agevolazioni concedibili ed erogazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste, in relazione agli specifici programmi di investimento, nei Titoli II, III e IV del presente decreto.
2. Le agevolazioni possono essere concesse sia nella forma di contributo in conto impianti sia nella forma di contributo in conto interessi, ovvero in una combinazione di ambedue le forme.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del contratto di programma di cui all'art. 11.
4. Le agevolazioni sono erogate secondo le modalita' definite nel contratto di cui all'art. 11, esclusivamente sulla base di stati di avanzamento della realizzazione dei singoli programmi di investimento e previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, lettera h).
 
Art. 7.
Fase di accesso
1. Il soggetto proponente che intende presentare una proposta di contratto di programma ai sensi del presente decreto deve preventivamente trasmettere all'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Agenzia», un'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese eventualmente coinvolte. La predetta domanda di accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto industriale, i profili delle imprese coinvolte per la realizzazione di singoli programmi d'investimento e l'ammontare e le caratteristiche degli stessi, e che indichi le eventuali banche che interverranno finanziariamente e l'eventuale necessita' di realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali. A tal fine l'Agenzia predispone un apposito schema, che rendera' disponibile sul proprio sito internet, ed al quale le imprese interessate si atterranno per la descrizione del progetto industriale; sul medesimo sito, l'Agenzia indichera' l'eventuale documentazione, a corredo dell'istanza d'accesso, necessaria ai fini delle verifiche da effettuare. L'Agenzia, constatato che sussistono le condizioni di ammissibilita' stabilite dal presente decreto, ne da' comunicazione scritta al soggetto proponente riservandosi di procedere ad una verifica dettagliata. Contestualmente l'Agenzia ne da' comunicazione alla Direzione generale per il Sostegno alle Attivita' Imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nel seguito DGSAI, e alla/e regione/i i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei programmi di investimento. Qualora l'Agenzia non rilevi la sussistenza delle predette condizioni di ammissibilita', ne da' comunicazione scritta al soggetto proponente ed alla DGSAI.
2. L'Agenzia, fatta salva contraria indicazione della DGSAI, avvia la fase di interlocuzione con il soggetto proponente al fine di verificare dettagliatamente le condizioni di ammissibilita', nonche' la praticabilita' e fattibilita' del progetto industriale, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti e alle banche finanziatrici. Particolare attenzione e' posta agli effetti ed alla tempistica di realizzazione del progetto industriale, nonche' alla sua cantierabilita'. Nell'espletamento di tale fase l'Agenzia puo' richiedere al soggetto proponente ed alle eventuali imprese interessate qualsiasi documentazione atta a fornire informazioni aggiuntive e/o chiarimenti e interloquisce oltre che con la DGSAI anche con le regioni interessate anche al fine di acquisire da quest'ultime il parere preliminare sulla domanda di accesso.
3. A conclusione dell'attivita' di cui al comma 2, da espletare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di accesso ovvero dall'acquisizione dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma 2, l'Agenzia trasmette alla DGSAI, per ciascuna delle istanze ricevute, le relative risultanze che tengono conto anche del parere preliminare espresso dalle regioni interessate entro il predetto termine. Le predette risultanze sono redatte sulla base di apposita scheda, che sara' definita con la convenzione di cui all'art. 12, nella quale sono contenute tutte le informazioni ed i dati necessari per descrivere il progetto industriale, il soggetto proponente e le eventuali altre imprese coinvolte oltre che le condizioni e gli elementi di ammissibilita' nonche' gli investimenti previsti, con i relativi effetti economici ed industriali, e l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili. Nel caso di esito negativo delle predette attivita', l'Agenzia ne da' comunicazione motivata al soggetto proponente, alla DGSAI ed alle regioni interessate.
4. La DGSAI, entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna scheda relativa alle istanze valutate positivamente, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, autorizza l'Agenzia a ricevere la documentazione progettuale di cui all'art. 8 ai fini della successiva fase di valutazione, stabilendo altresi', in relazione a ciascuna istanza, il termine perentorio entro il quale il soggetto proponente deve presentare detta documentazione. La DGSAI provvede a comunicare tempestivamente all'Agenzia, dandone motivazione, anche le istanze per le quali non e' autorizzata la presentazione della predetta documentazione.
5. L'Agenzia comunica tempestivamente ai soggetti proponenti l'esito dell'esame di cui al comma 4. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze ritenute ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.
 
Art. 8.
Presentazione della documentazione progettuale
1. La documentazione progettuale e' presentata dal soggetto proponente all'Agenzia entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 5. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la documentazione non sia completa, la stessa non e' ricevibile e la relativa proposta di contratto di programma e' considerata decaduta. Il soggetto proponente invia contestualmente copia della proposta di contratto di programma di cui al comma 2 anche alla DGSAI ed alla/e regione/i i cui territori sono interessati dalla realizzazione dei programmi di investimento. La/e regione/i, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta proposta, formula/no le proprie osservazioni ed il proprio parere all'Agenzia ed alla DGSAI, comunicando anche la disponibilita' ad un eventuale cofinanziamento. Nel caso in cui la/e Regione/i non trasmetta/ano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere, invece, sia negativo, la relativa proposta di contratto di programma non puo' essere approvata e l'Agenzia ne da' motivata comunicazione al soggetto proponente. Per le proposte di contratto di programma che prevedono la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali per le quali risulti necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, per l'acquisizione del predetto parere la DGSAI indice una apposita conferenza di servizi
2. La documentazione progettuale e' costituita dalla proposta di contratto di programma, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e delle eventuali altre imprese beneficiarie, nella quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare riguardo:
a) ai presupposti e agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale, commerciale e finanziario;
b) al soggetto proponente ed agli eventuali altri soggetti beneficiari;
c) agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
d) al piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta di contratto di programma devono, in particolare, essere allegati:
a) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento proposti;
nonche' i seguenti documenti riferiti, nel caso in cui la proposta di contratto riguardi piu' imprese e/o piu' programmi di investimento di una stessa impresa, a ciascuna impresa ed a ciascun programma:
b) scheda sintetica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa beneficiaria ed al programma proposto;
c) documento unico di regolarita' contributiva e certificato antimafia ai sensi degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, rilasciati in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della proposta di contratto di programma;
d) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa alla disponibilita' degli immobili che saranno oggetto del programma di investimento;
e) perizia giurata relativa alla conformita' urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui alla precedente lettera d), ed all'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessita' di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti;
f) dichiarazione dell'impresa beneficiaria relativa all'eventuale esistenza o necessita' di infrastrutture e disponibilita' di fonti energetiche funzionali all'attivita' produttiva prevista;
g) dettaglio degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e per articolazione temporale;
h) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;
i) la documentazione utile a dimostrare, per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, l'aggiuntivita' dell'aiuto come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
La documentazione deve essere fornita anche su supporto magnetico; le relative specifiche tecniche saranno rese disponibili dall'Agenzia attraverso il sito internet.
Con circolare del Ministero dello sviluppo economico potra' essere indicata ulteriore documentazione che dovra' essere fornita ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
 
Art. 9.
Istruttoria tecnica delle proposte
1. L'Agenzia, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 8, effettua l'istruttoria della medesima, verificando in particolare la fattibilita' tecnica, economica e finanziaria della proposta nonche' la sua cantierabilita' ed avvalendosi anche, per i programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, di esperti iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006. Qualora l'Agenzia, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, necessiti di chiarimenti e/o integrazioni, la decorrenza dei 90 giorni si intende corrispondentemente interrotta. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, l'Agenzia comunica al soggetto proponente, alla DGSAI ed alla/e regione/i interessata/e, l'esito negativo e le relative motivazioni. Per le proposte la cui istruttoria si conclude con esito positivo, l'Agenzia trasmette alla DGSAI, la relazione conclusiva sulla base dello schema definito con la convenzione di cui all'art. 12, unitamente alla relativa certificazione antimafia.
2. La DGSAI, sulla base della relazione istruttoria ed entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, verifica la presenza di tutti gli elementi necessari per l'approvazione e ne da' comunicazione alla/e regione/i interessata/e anche ai fini della determinazione dell'eventuale cofinanziamento.
 
Art. 10.
Approvazione delle proposte di contratto di programma
1. Sulla scorta delle risultanze delle attivita' di cui all'art. 9, comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE, per l'approvazione, le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili. Il CIPE approva le proposte determinando l'importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma ed individuando il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11.
 
Art. 11.
Sottoscrizione del contratto
1. Entro i termini di cui all'art. 9, comma 2, stabiliti dal CIPE in relazione a ciascuna proposta di contratto di programma, nonche' a seguito delle decisioni della Commissione europea in relazione ai programmi di investimento soggetti a notifica, il Ministero dello sviluppo economico, il soggetto proponente ed i soggetti beneficiari, nonche' le eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento, sottoscrivono il contratto, predisposto dalla DGSAI, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate dalla delibera di approvazione del CIPE.
2. Il contratto, nel quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei programmi nonche' di controllo ed ispezione, e quant'altro necessario ai fini della realizzazione del contratto di programma.
 
Art. 12.
Gestione dei contratti di programma
1. I rapporti tra l'Agenzia e la DGSAI per l'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, ivi inclusa l'attivita' di gestione dei contratti di programma, il cui coordinamento e controllo sono esercitati dalla Direzione stessa, sono regolati integrando e modificando la convenzione in essere in materia di contratti di programma per la localizzazione. Gli oneri relativi sono posti a carico delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei contratti di programma, in misura non superiore a quella stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalita' ed i criteri sono fissati sulla base dei compensi previsti da precedenti contratti per lo svolgimento di analoghe attivita'.
 
Art. 13.
Gestione dei contratti di programma gia' approvati
1. Con le integrazioni alla convenzione di cui all'art. 12 e' altresi' affidata all'Agenzia la gestione dei contratti di programma gia' approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il trasferimento della documentazione relativa sara' effettuato dalla DGSAI che individuera', sulla base dello stato di avanzamento e delle specifiche problematiche, i singoli contratti di programma per i quali la gestione sara' trasferita all'Agenzia, fissando anche le modalita' di detto trasferimento che saranno disciplinate con la convenzione di cui al comma 1.
 
Art. 14.
Relazioni annuali e monitoraggio
1. Il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attivita' economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensita'. La DGSAI integra le predette relazioni annuali con un rapporto di valutazione predisposto con il supporto dell'Istituto per la promozione industriale, che dia conto dell'avanzamento fisico, finanziario ed amministrativo dei contratti di programma approvati nonche' dell'efficienza delle procedure, e le presenta alla sede stabile di concertazione, di cui all'art. 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di acquisire eventuali proposte tese a migliorare l'efficacia degli interventi. Alla medesima sede stabile di concertazione, il Ministro dello sviluppo economico presenta le direttive contenenti gli indirizzi ed i criteri cui l'Agenzia si attiene nello svolgimento delle attivita' di valutazione e di istruttoria delle proposte di contratti di programma.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento ai programmi di cui al Titolo II, fornisce alla Commissione europea ogni qualvolta e' concesso un aiuto in base al presente decreto a favore di progetti di investimento superiori a 50 milioni di euro non soggetti alla notifica individuale di cui all'art. 20, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato II del Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, inoltre, con riferimento ai programmi di cui al Titolo IV, fornisce alla Commissione europea ogni qualvolta e' concesso un aiuto in base al presente decreto per programmi non soggetti all'obbligo di notifica individuale di cui all'art. 35 ed il cui importo ecceda 3 milioni di euro, entro venti giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
 
Art. 15.
Aree e programmi ammissibili
1. I programmi di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di investimento volti:
a) alla realizzazione di nuove unita' produttive;
b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti;
c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi
d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
 
Art. 16.
Attivita' ammissibili
1. In conformita' a quanto previsto dal Regolamento n. 1628/2006 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 302/29 del 1° novembre 2006, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse per la realizzazione di programmi di investimento riferiti alle attivita' economiche di cui all'art. 3, comma 3, con esclusione di quelle rientranti nei seguenti settori:
a) trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1898/87; per prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;
b) industria siderurgica;
c) fibre sintetiche;
d) costruzioni navali;
e) industria carbonifera.
 
Art. 17.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 % dell'investimento complessivo ammissibile;
f) brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50 % dell'investimento complessivo ammissibile.
2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti «chiavi in mano».
3. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a studi preliminari di fattibilita' e a consulenze connessi al programma di investimento, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1. Per avvio del programma si intende la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilita'.
5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro.
 
Art. 18.
Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento della Commissione europea n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalita' regionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° novembre 2006, L 302, e successive modifiche ed integrazioni, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo e' determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.
2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state__aid/legislation/reference
rates.html
3. Le intensita' massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013 e pubblicata sul sito Internet all'indirizzo:http://ec.europa.eu/community__law/state__aids/comp-200 7/n324-07.pdf.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.
 
Art. 19.
Cumulo
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.
 
Art. 20.
Notifica individuale
1. Secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1628/2006, per i programmi con investimenti ammissibili superiori a 50 milioni di euro qualora l'importo complessivo di agevolazioni concedibili sia superiore al 75 % del massimale di aiuto che potrebbe ottenere un programma con investimenti ammissibili pari a 100 milioni di euro, applicando i massimali di aiuto per le grandi imprese, la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11 e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
 
Art. 21.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte:
a) in caso di assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita';
b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 19;
c) in caso di mancata realizzazione del programma;
d) in caso di non mantenimento dei beni per il periodo indicato all'art. 18, comma 4;
e) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.
Con il citato contratto sono altresi' disciplinate le modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 22.
Aree e programmi ammissibili
1. I programmi di cui al comma 2 devono essere realizzati nelle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE previste dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
2. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di investimento volti:
a) alla realizzazione di nuove unita' produttive;
b) all'ampliamento di unita' produttive esistenti;
c) alla diversificazione della produzione di un'unita' produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
d) ad un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unita' produttiva esistente.
3. Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
 
Art. 23.
Soggetti beneficiari e attivita' ammissibili
1. In conformita' a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 10 del 13 gennaio 2001, e successive modifiche ed integrazioni, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi di investimento riferiti alle attivita' economiche di cui all'art. 3, comma 3, con esclusione di quelle rientranti nei seguenti settori:
a) trasformazione e commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1898/87; per prodotti di imitazione o sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;
b) industria siderurgica;
c) fibre sintetiche;
d) costruzioni navali;
e) industria carbonifera.
 
Art. 24.
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalita' del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) opere murarie e assimilate;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;
e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
f) brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma; .
2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti «chiavi in mano».
3. Sono inoltre ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilita' e a consulenze, ai sensi dell'art. 5, lettera a) del Regolamento CE n. 70/01. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma di investimento fermo restando che la relativa intensita' dell'aiuto e' pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1. Per avvio del programma si intende la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilita'.
5. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della proposta di contratto di programma, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro.
 
Art. 25.
Forma ed intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti consentiti dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, secondo una o piu' delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo e' determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.
2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state__aid/legislation/reference
rates.html
3. Le intensita' massime delle agevolazioni concedibili per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono pari, rispettivamente, al 15% equivalente sovvenzione lordo per le piccole imprese e al 7,5% equivalente sovvenzione lordo per le medie imprese.
 
Art. 26.
Cumulo
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.
 
Art. 27.
Notifica individuale
1. Per i programmi con investimenti ammissibili pari o superiori a 25 milioni di euro ovvero comportanti agevolazioni di importo totale lordo pari o superiore a 15 milioni di euro, la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 11 e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
 
Art. 28.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in:
a) in caso di assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita';
b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 26;
c) in caso di mancata realizzazione del programma;
d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.
Con il citato contratto sono altresi' disciplinate le modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 29.
Soggetti beneficiari
1. Possono essere destinatari delle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, in relazione ai programmi di investimento previsti dal presente Titolo:
a) le imprese operanti nei settori di attivita' indicati all'art. 3, comma 3;
b) le universita' e i centri di ricerca pubblici e privati.
 
Art. 30.
Programmi ammissibili
1. Le agevolazioni relative ai programmi di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di programmi di sviluppo sperimentale che possono prevede anche attivita' di ricerca industriale. In ogni caso, la parte di sviluppo sperimentale deve essere, in termini di costi agevolabili, preponderante rispetto a quella di ricerca industriale.
2. I suddetti programmi possono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 29 anche in forma congiunta attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee tra imprese.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera b);
b) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
4. Ai fini dell'ammissibilita' i programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di accesso di cui all'art. 7, ferma restando la possibilita' che i beneficiari abbiano effettuato studi di fattibilita' antecedenti ed i cui costi, in tal caso, non sono ammissibili alle agevolazioni.
 
Art. 31.
Aree ammissibili
1. I programmi di cui all'art. 30 possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale.
 
Art. 32.
Spese ammissibili e costi agevolabili
1. Con riferimento alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono agevolabili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:
a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attivita' del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
d) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attivita' del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
e) le spese generali, inclusi i costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a).
 
Art. 33.
Forma ed intensita' delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti previsti dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e successive modifiche ed integrazioni, in una o piu' delle forme di cui all'art. 6, comma 2. Il contributo in conto interessi e' concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma; il contributo e' determinato in misura percentuale del tasso di riferimento di cui al comma 2 in misura massima non superiore all'80% dello stesso.
2. La misura delle agevolazioni e' definita in termini di intensita' massime rispetto ai costi agevolabili calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/comm/competition/state__aid/legislation/reference
rates.html
3. L'intensita' di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, non puo' superare:
a) il 50 % per i costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
b) il 25 % per i costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
L'intensita' di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attivita' svolte e documentate dai singoli partecipanti.
Le intensita' di cui al presente comma sono maggiorate fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.
 
Art. 34.
Cumulo
1. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente Titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006, qualora il cumulo comporti il superamento delle intensita' massime di cui all'art. 33.
 
Art. 35.
Notifica individuale
1. Per i programmi di ricerca e sviluppo per i quali l'importo dell'aiuto supera 7,5 milioni di euro per impresa e per programma la sottoscrizione del contratto e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione europea, secondo quanto previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
 
Art. 36.
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte:
a) in caso di assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita';
b) in caso di mancato rispetto dei divieti di cumulo di cui all'art. 34;
c) in caso di mancata realizzazione del programma;
d) in tutti gli altri casi previsti nel contratto di cui all'art. 11, comma 2.
Con il citato contratto sono altresi' disciplinate le modalita' di recupero delle agevolazioni revocate e le relative sanzioni amministrative nel rispetto dei principi sanciti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 37.
Condizione sospensiva
1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Titolo e' subordinata alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dello sviluppo economico che istituisce il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione autorizzato con decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007 e, di conseguenza, la data di avvio di cui all'art. 30, comma 4, deve essere successiva alla data di pubblicazione del predetto decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2008
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 183
 
Allegato n. 1

Condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni per i programmi
riferiti alle attivita' di produzione e distribuzione di energia
elettrica e di calore
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 40.1 e 40.3 della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorita' medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b) del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purche' gli stessi siano di proprieta' dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilita', per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
 
Allegato n. 2

Elenco delle attivita' dei servizi ammissibili alle agevolazioni N.B.: le singole attivita' ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 2002, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento. A tale riguardo, occorre precisare che, laddove e' indicato il solo codice, sono da considerare ammissibili tutte le attivita' che l'ISTAT include nel codice medesimo; laddove, viceversa, e' indicato il semplice riferimento al codice («rif.»), e' da considerare ammissibile, tra quelle che l'ISTAT include nel codice medesimo, solo l'attivita' citata. A) Servizi
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare le seguenti attivita' di servizi:

|Limitatamente a mense e fornitura di pasti preparati, con
|esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, 55.5 |per matrimoni, banchetti, ecc. ---------------------------------------------------------------------
|Movimentazione merci e magazzinaggio, con esclusione dei 63.1 |mezzi di trasporto --------------------------------------------------------------------- 63.21.4|Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) ---------------------------------------------------------------------
|Poste e telecomunicazioni, limitatamente alle
|telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione,
|registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione,
|trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo
|spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi
|radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli
|titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o
|televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 64 |233 e successive modifiche e integrazioni --------------------------------------------------------------------- 72.2 |Realizzazione di software e consulenza informatica --------------------------------------------------------------------- 72.3 |Elaborazione elettronica dei dati --------------------------------------------------------------------- 72.4 |Attivita' delle banche di dati ---------------------------------------------------------------------
|Altre attivita' professionali ed imprenditoriali,
|limitatamente a: attivita' di imballaggio, confezionamento
|(74.82) design e stiling relativo a tessili, abbigliamento,
|calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per 74 |la casa (74.87.5) attivita' dei call center (74.86) ---------------------------------------------------------------------
|Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e
|simili, limitatamente a: raccolta e depurazione delle acque
|di scarico (rif. 90.01.0), limitatamente al trattamento delle
|acque reflue tramite processi fisici, chimici e biologici 90 |come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
 
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