Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Barbera del Monferrato Superiore» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI,
ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino «Barbera del Monferrato Superiore»;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la predetta istanza, tenutasi su indicazione della Camera di commercio di Alessandria presso la sede del Castello di Marengo (Alessandria) il giorno 12 dicembre 2007 con la partecipazione di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vinicole;
Ha espresso nella riunione del 12 febbraio 2008, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione
 
Annesso PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE»

Art.1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
Barbera del Monferrato superiore.
Art. 2.
Base ampelografica
1. Il vino «Barbera del Monferrato superiore» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
- Barbera: minimo 85%;
- Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione del vino «Barbera del Monferrato superiore» comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Alessandria:
a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino, Bistagno, Carpeneto, Capriata d'Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S. Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d'Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato, Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione e' limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S: Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;
- densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualita' delle uve);
- e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino «Barbera del Monferrato superiore» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore.... | 9.000 | 12,50% vol.

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere di 8.000 kg per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00%.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di eta' inferiore ai sette anni, dovra' avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
* Al terzo anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore {vigna}.... | 4.800 | 13,00% vol.

* Al quarto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore {vigna}.... | 5.600 | 13,00% vol.

* Al quinto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore {vigna}.... | 6.400 | 13,00% vol.

* Al sesto anno di impianto:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore {vigna}.... | 7.200 | 13,00% vol.

* Dal settimo anno di impianto in poi:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico vol.
Vini |Resa uva (kg/ha)| min. naturale ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore {vigna}.... | 8.000 | 13,00% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale, puo' fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. I vigneti iscritti all'albo del Barbera d'Asti non possono fare parte dell'albo dei vigneti del Barbera del Monferrato superiore.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Per il vino a docg Barbera del Monferrato superiore le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

=====================================================================
| | Produzione max di vino
Vini |Resa (uva/vino)| (litri ad ettaro) ===================================================================== Barbera del Monferrato | | superiore.... |non sup. al 70%| 6.300

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile e' determinata in base alle rispettive rese uva in kg/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

=====================================================================
| | Di cui in legno |
| |(botti di rovere |
| | in qualisiasi |
Vini | Durata | dimensione) | Decorrenza ===================================================================== Barbera del | | | dal 1° novembre Monferrato | | | dell'anno di superiore.... |minimo 14 mesi| minimo 6 mesi |raccolta delle uve --------------------------------------------------------------------- Barbera del | | | Monferrato | | | dal 1° novembre superiore | | | dell'anno di {vigna}.... |minimo 14 mesi| minimo 6 mesi |raccolta delle uve

E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non piu' del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per le uve «Barbera del Monferrato superiore» la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine «Monferrato» rosso, «Monferrato» Chiaretto o Ciaret, «Barbera del Monferrato» e «Piemonte» Barbera.
6. Il vino destinato alla denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, puo' essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera e purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Barbera del Monferrato superiore:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all'etereo con l'invecchiamento;
- sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piu' armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol ;
- per la «Barbera del Monferrato superiore con indicazione di «vigna»: 13,00% vol.;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
- acidita' totale minima: 4,5 g/l.
2. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo purche':
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine «Barbera del Monferrato superiore».
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera del Monferrato superiore» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all'art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Tuttavia e' consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per tutti i vini della denominazione controllata e garantita «Barbera del Monferrato Superiore» il confezionamento in recipienti di vetro della capacita' di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
 
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