Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 novembre 2007
Recepimento della direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, della direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, della direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007 e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, circa i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui della sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007);
Vista la direttiva 2007/27/CE della Commissione del 15 maggio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA e MCPB, tolilfluanide e triticonazolo;
Vista la direttiva 2007/39/CE della Commissione del 26 giugno 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva diazinone;
Vista la direttiva 2007/56/CE della Commissione del 17 settembre 2007, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen;
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 25 giugno 2007 al 3 luglio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive carbaril, fenitrotion, diclorvos e diazinone, con i quali sono stati revocate le loro autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visti i decreti dirigenziali della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanati dal 21 novembre 2006 al 23 maggio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive bupirimate e ciflutrin con i quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia' registrati;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 settembre 2006 con il quale e' stato autorizzato il prodotto fitosanitario Smartfresh (reg. n. 12867) e contenente la sostanza attiva nuova 1-metilciclopropene;
Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo;
Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Limiti massimi di residui
1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azossistrobina, bupirimate, clorotalonil, deltametrina, diazinone, esaclorobenzene, etoxazolo, indoxacarb, ioxinil, MCPA, mesosulfurone, oxamil, quinoxifen, tolilfluanide e triticonazolo, indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
2. I limiti massimi di residui della sostanza attiva 1-metilciclopropene indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
3. I limiti massimi di residui della sostanza attiva deltametrina, indicati in allegato 2 del presente decreto, sostituiscono quelli nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
4. I limiti massimi di residui delle sostanze attive indoxacarb, MCPA e tolilfluanide, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive etoxazolo, indoxacarb, mesosulfurone, 1-metilciclopropene, MCPA, tolilfluanide e triticonazolo a decorrere dal 17 novembre 2007; per le sostanze attive azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen si applicano a decorrere dal 19 dicembre 2007; per la sostanza attiva diazinone si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2007.
 
Art. 2.
Impieghi e intervalli di sicurezza
1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive bupirimate, carbaril, ciflutrin, diazinone, diclorvos, fenitrotion, e triticonazolo, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
2. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alla sostanza attiva 1-metilciclopropene, indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sono aggiunti a quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.
 
Art. 3.
Prodotti di origine vegetale
1. La voce «Foglie e steli di brassica» e' sostituita da «Foglie e steli di brassica, incluse le cime di rapa» nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 2.e.1. Ortaggi a foglia ed erbe fresche - Lattughe e simili.
2. La voce «Semi di zucca» e' aggiunta nell'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 4. Semi oleaginosi.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 novembre 2007
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 145
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 18 a pag. 23 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato a pag. 24 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28 <----
 
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