Gazzetta n. 51 del 29 febbraio 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2008, n. 24
Testo del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008».

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero.
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;
b) all'art. 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilita',»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;
c) all'art. 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;
d) all'art. 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;
e) all'art. 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto. (( 1-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13 e 14
della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), come modificati dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. Presso la Corte di appello di Roma, entro
tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi
elettorali, e' istituito l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali
uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di
vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte
di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre
componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.».
«Art. 12. - 1. Il Ministero dell'interno consegna al
Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i
modelli delle schede elettorali non piu' tardi del
ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e
consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero
provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire
nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.
3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita
per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano,
con il sistema postale piu' affidabile e, ove possibile,
con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilita', agli elettori che non hanno esercitato
l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, il plico contenente
il certificato elettorale, la scheda elettorale e la
relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico contiene,
altresi', un foglio con le indicazioni delle modalita' per
l'espressione del voto, e le liste dei candidati nella
ripartizione di appartenenza di cui all'art. 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di
una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso
plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico
non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a
quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia,
non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui
al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio
consolare; questi, all'elettore che si presenti
personalmente, puo' rilasciare, previa annotazione su
apposito registro, un altro certificato elettorale munito
di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che
deve comunque essere inviata secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 6 del presente articolo.
6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda
elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la
scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la
introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando
staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio
del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo
giorno precedente la data stabilita per le votazioni in
Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono
recare alcun segno di riconoscimento.
7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza
ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora
locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le
votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del
numero degli elettori della circoscrizione consolare che
non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3.
Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via
aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono,
dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato
incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del
termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi
di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al
Ministero degli affari esteri.».
«Art. 13. - 1. Presso l'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e' costituito un seggio elettorale
per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori
residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione
di cui all'art. 1, comma 3, con il compito di provvedere
alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati
dagli elettori. Ciascun seggio elettorale e' competente per
lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di
cui all'art. 6, comma 1. L'assegnazione delle buste
contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura
dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da
corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalita'
di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio
elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero.
3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun
seggio e' composto dal presidente, dal segretario e da
quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del
presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente,
prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il
segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.».
«Art. 14. - 1. Le operazioni di scrutinio, cui
partecipano i rappresentanti di lista, avvengono
contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti
espressi nel territorio nazionale.
2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli
elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero
consegna al presidente del seggio copia autentica
dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini
aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza
nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente
procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle
buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni
di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal
vicepresidente e dal segretario:
a) accerta che il numero delle buste ricevute
corrisponda al numero delle buste indicate nella lista
compilata e consegnata insieme alle buste medesime
dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b) accerta contestualmente che le buste ricevute
provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale
estera;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna
delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le
seguenti operazioni:
1) accerta che la busta contenga il tagliando del
certificato elettorale di un solo elettore e la seconda
busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in
caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con
l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta
appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al
comma 2;
3) accerta che la busta contenente la scheda o le
schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce
nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del
voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di
elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca
segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo
tagliando di certificato elettorale la busta recante la
scheda annullata in modo tale che non sia possibile
procedere alla identificazione del voto;
d) completata l'apertura delle buste esterne e
l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
1) il vicepresidente del seggio estrae
successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti
la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta
imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell'apposito spazio;
2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad
alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso
e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia
la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti
espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di
ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro
scatole separate per ciascuna votazione.
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute
nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di
ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale.
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione
delle schede si applicano le disposizioni recate dagli
articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
disposto dal presente articolo.».
 
Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.
2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul territorio nazionale a grandi unita', reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita' navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.
5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita' del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.
6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalita' previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalita' previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
8. Il Ministero dell'interno, non piu' tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui e' compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonche' una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui e' compreso il comune di Roma, nonche' agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo art. 19.
11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalita' ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali e' composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista e' presentato con le modalita' e nei termini di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.
12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.
13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;
b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.
14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.
15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:
a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrita' del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;
c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;
d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.
16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.
17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1, comma 10, della legge
4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i
professori e i ricercatori universitari e delega al Governo
per il riordino del reclutamento dei professori
universitari), reca:
«10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
previo espletamento di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicita' degli atti, le universita'
possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a soggetti italiani e
stranieri, ad esclusione del personale tecnico
amministrativo delle universita', in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali e a soggetti
incaricati all'interno di strutture universitarie che
abbiano svolto adeguata attivita' di ricerca debitamente
documentata, sulla base di criteri e modalita' definiti dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo
trattamento economico e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio
sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero):
«Art. 19. - 1. Le rappresentanze diplomatiche
italiane concludono intese in forma semplificata con i
Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per
garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di
segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il
posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori
e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro
dell'interno delle intese in forma semplificata concluse,
che entrano in vigore, in accordo con la controparte,
all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il
voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini
italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia
possibile concludere le intese in forma semplificata di cui
al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative
all'esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in
Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1,
comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o
sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale
fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni
affinche' siano adottate le misure che consentano
l'esercizio del diritto di voto in Italia.».
- Si riporta l'art. 25, primo comma, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 25 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17,
comma 1, 2 e 3, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14). -
Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da
un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati
di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma
autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di
ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale,
due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro
supplente, scegliendoli fra gli elettori della
circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di
designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi'
precedente l'elezione, al segretario del comune che ne
dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni
elettorali o e' presentato direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 13 maggio 2003 reca: (Regolamento di
attuazione della legge. 27 dicembre 2001, n. 459, recante
disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero).
 
Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.
 
Art. 4.

Esonero dalle sottoscrizioni delle liste
1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione e' richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti ((nel Parlamento con almeno due componenti,)) ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentativita' e' attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 18-bis, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), reca:
«2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno
due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14. In tali
casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo
politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art.
17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a
comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale
che la designazione dei rappresentanti comprende anche il
mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione
delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere
autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.
Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti
o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche
che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato
della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, (testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica):
«3. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in
entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al
momento della convocazione dei comizi. Nessuna
sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente
comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione
delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con
contrassegno identico a quello depositato ai sensi
dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi,
la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17, primo
comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti
comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del
sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione e'
altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime
elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della
Repubblica.».
 
Art. 5.

Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008
1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, e' posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del testo unico delle leggi sul-l'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.
4. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 2, della legge 7 giugno 1991, n.
182, (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli
provinciali, comunali e circoscrizionali), reca:
«Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e
provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi
dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa
giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che
rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il
24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1
dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate
oltre tale data.».
- Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 53 (Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, pensione o decesso del sindaco o del presidente
della provincia). - 1. In caso di impedimento permanente,
rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente
della provincia, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio
e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle
predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente
della provincia sono svolte, rispettivamente, dal
vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza
o di impedimento temporaneo, nonche' nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi
dell'art. 59.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal
presidente della provincia diventano efficaci ed
irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla
loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede
allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del
presidente della provincia nonche' delle rispettive
giunte.».
«Art. 143 (Scioglimento dei consigli comunali e
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali
sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti
effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori
con la criminalita' organizzata o su forme di
condizionamento degli amministratori stessi, che
compromettono la libera determinazione degli organi
elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
e provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei
servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
componente delle rispettive giunte, anche se diversamente
disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e
funzionamento degli organi predetti, nonche' di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal
Consiglio dei Ministri e' trasmesso al Presidente della
Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e'
avviato dal prefetto della provincia con una relazione che
tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi
dell'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed
integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli
accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia
pendente procedimento penale, il prefetto puo' richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della
Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni
che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze
del procedimento.
3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali,
dandone comunicazione alle commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle
amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad
esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
relazione del Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
e' adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le
modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende
gli organi dalla carica ricoperta, nonche' da ogni altro
incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La
sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
data del provvedimento di sospensione.
6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
a norma del presente articolo quando sussistono le
condizioni indicate nel comma 1, ancorche' ricorrano le
situazioni previste dall'art. 141.».
 
Art. 6.

Commissioni elettorali circondariali
1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, (Approvazione del
testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali), reca:
«Art. 23 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18,
comma 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12,
13, 14 e 15). - I membri della Commissione elettorale
mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono
parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal
presidente della Corte d'appello, decorso il termine di
dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato
della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento puo'
promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e
supplenti della Commissione elettorale mandamentale si
siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la
validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli
organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle
designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa
della costituzione della nuova Commissione, le relative
funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario,
dal magistrato presidente.».
 
Art. 7.

Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, ((pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008,)) si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei ((referendum,)) iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
 
Art. 8.

Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato

----> Vedere immagini da pag. 55 a pag. 56 <----
 
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