Gazzetta n. 50 del 28 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 febbraio 2008
Disciplina, per il triennio 2008-2010, dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, in attuazione dell'articolo 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti e organismi pubblici;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare, l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa;
Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ove e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;
Visto il comma 4 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma 3, della legge n. 449 del 1997 all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della legge n. 449 del 1997 in materia di concessione delle relative deroghe;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388 del 2000;
Visto l'art. 1, commi 18 e 19, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel modificare l'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002, ha esteso fino al 2007 i vincoli ai prelevamenti dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima legge n. 311 del 2004;
Visto l'art. 3, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che dispone che, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato inseriti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti di tesoreria statale superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento;
Considerato che lo stesso comma 40 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 esclude dal vincolo dei prelevamenti le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le autorita' portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a., le Agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i conti accesi ai sensi dell'art. 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni, i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto il comma 41 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 che, nell'autorizzare il Ministero dell'economia e delle finanze a disporre, con determinazioni dirigenziali e per effettive e motivate esigenze, deroghe ai vincoli dei prelevamenti di cui sopra, prevede che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro l'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;
Visto il comma 42 del medesimo art. 3 della legge n. 244 del 2007 che prevede che il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno;
Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2007;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 1, commi 637, 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina, per il triennio 2007-2009, la normativa sul fabbisogno finanziario delle universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca;
Visto il decreto n. 10120 del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2005, con il quale sono stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, per il triennio 2005-2007, in attuazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 311 del 2004;
Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2007 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi;
Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per gli scorsi anni, una autorizzazione di deroga al vincolo bimestrale stabilito dalla normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;
Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione dell'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Decreta:
Art. 1.

Destinatari della normativa
1. I soggetti titolari di conti correnti e contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare nel corso di ciascun anno del triennio 2008-2010 prelevamenti dai rispettivi conti correnti e contabilita' speciali superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso la tesoreria dello Stato inseriti nell'elenco del conto economico consolidato, fatta eccezione per:
a) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
b) i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane, le unioni di comuni, nonche' i consorzi cui partecipano gli enti locali;
c) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita', le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti, l'Agenzia italiana del farmaco e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali;
e) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i Tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, le Agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, le autorita' portuali;
g) i conti del Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in s.p.a.;
h) i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, nonche' i conti intestati ai fondi di rotazione o ai loro gestori;
i) i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione dei titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' quelli istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento;
l) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile delle universita', i cui conti risultano ancora aperti al 31 dicembre 2007.
 
Art. 2.

Deroghe annuali
1. I soggetti di cui all'art. 1, destinatari della presente normativa, che nel corso dell'anno 2007 hanno effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad effettuare nel corso dell'anno 2008 prelievi dai propri conti di tesoreria in deroga al limite del 102 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione e' estesa per gli anni 2009 e 2010 a favore degli enti e amministrazioni che nel corso degli anni 2008 e 2009 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al limite di 10 milioni di euro annui.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a riassorbire le eccedenze di spesa bimestrali rispetto al limite del 102 per cento entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per le eccedenze correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale; a tal fine gli enti e le amministrazioni di cui sopra comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - i pagamenti effettuati a tale titolo nel corso dell'anno. Il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta, nell'anno successivo, la possibilita' di effettuare solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno. Gli organi di controllo interno (Collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
 
Art. 3.

Deroghe bimestrali
1. Per gli anni dal 2008 al 2010 i soggetti indicati all'art. 1 interessati dalla presente normativa, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.
2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con analogo provvedimento dirigenziale.
3. Per le universita' statali e per i principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) la concessione delle deroghe e' subordinata alla compatibilita' con l'obiettivo di fabbisogno finanziario annuale attribuito a ciascun ente, ai sensi dell'art. 1, commi 637, 638 e 639, della legge n. 296 del 2006.
4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformita' degli allegati modelli n. 1 e n. 1-bis, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax n. 06/47614215 e/o n. 06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA. Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle universita' e dai principali enti pubblici di ricerca) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.
5. Le deroghe devono essere richieste allorche' si manifesti l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria nel bimestre oggetto della deroga. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di liquidita'. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego possono essere eseguiti solo i pagamenti per le spese del personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di somme pignorate.
6. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonche' copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le eccezioni di cui al comma 5, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilita' nei conti di tesoreria, e non possono altresi' attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformita' di quanto sopra disposto.
7. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga in un bimestre debbono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per le eccedenze correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale; a tal fine gli enti e le amministrazioni di cui sopra comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - i pagamenti effettuati a tale titolo nel corso dell'anno. Il mancato riassorbimento a fine anno delle eccedenze di prelevamento comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili la cui mancata effettuazioni comporta un danno. Gli organi di controllo interno (Collegio sindacale o dei revisori dei conti) vigilano sulla corretta applicazione del presente comma.
8. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto, mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.
 
Art. 4.

Amministrazioni dello Stato
1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto successivamente disposto ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge n. 244 del 2007. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 5.

Efficacia
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2008
Il Ministro: Padoa Schioppa
 
Modello n. 1 Schema di istanza ordinaria Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. ragioneria gene rale dello Stato - I.Ge.P.A. Ufficio 5° - Fax 0647614215 064826063
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ............. aperto presso....
Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;
Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Chiede che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre.... dell'anno................., venga fissata in complessivi Euro ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per la parte correlata al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
(Data).... (Firma).... Fax n. .... Tel. n. ....

Modello n. 1-bis Schema di istanza suppletiva Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dip. ragioneria gene rale dello Stato - I.Ge.P.A. Ufficio 5° - Fax 0647614215 064826063
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ............. aperto presso....
Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro il 31 dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;
Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;
Vista l'istanza di deroga gia' presentata per il corrente bimestre .... dell'anno ....;
Considerato che sono insorte necessita' di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessivi Euro .......... come specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non ricomprende) i dati di deroga gia' trasmessi;

Chiede che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre.... dell'anno................., venga fissata in complessivi Euro ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5), impegnandosi a riassorbire tale eccedenza entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per la parte correlata al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.
(Data).... (Firma).... Fax n. .... Tel. n. ....

Modello n. 2
(da allegare all'istanza)

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ................. aperto presso....
Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro la fine del corrente anno, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;
Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007;

Dichiara:
1) che fino al bimestre .............................. dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per Euro ..................., (al netto della somma di Euro .................... relativa ad operazioni di girofondi) il cui 102% e' pari a Euro ................... (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno Euro ................... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi Euro ..................., al netto di girofondi per Euro ................... (b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre.... e' pari a Euro ................... (c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre dell'anno.... risultano pari a complessivi Euro ................... di cui: (d);
* per le spese e per le retribuzioni nette del personale: Euro ...................;
* per le spese relative agli oneri contrattuali a titolo di competenza arretrate Euro ...................;
* per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali relativi le mensilita'.... Euro ....
b) ritenute fiscali relative le mensilita'.... Euro ....
c) utenze Euro ....
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a....
Euro ....
e) stato avanzamento lavori Euro ....
f) rate di ammortamento mutui Euro ....
g) progetti comunitari Euro ....
h) ordinanze di somme pignorate Euro ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi Euro ................... e del plafond di cui al punto 3) pari a Euro ................... rimangono da coprire eccedenze per Euro ................... (e);
6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di Euro ................... in costanza di un'anticipazione presso il Tesoriere per Euro ...................;
(Data)....
(Firma)....

Modello n. 3 (Universita' ed enti di ricerca soggetti alla normativa
sul fabbisogno finanziario) (da allegare all'istanza)

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto...., legale rappresentante...., titolare del conto di tesoreria n. ................. aperto presso....
Visto il disposto di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, nel confermare, per il triennio 2008-2010, i limiti ai prelevamenti bimestrali dai conti di tesoreria statale nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha previsto la possibilita' di concedere deroghe per effettive e motivate esigenze, fermo restando che le eccedenze di spesa riconosciute in deroga debbono essere riassorbite entro la fine dell'anno corrente, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale;
Visto l'art. 1, comma 637, 638 e 639, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che disciplina, per il triennio 2007-2009, l'applicazione della normativa sul fabbisogno finanziario delle Universita' statali e dei principali enti pubblici di ricerca;
Visto il decreto ministeriale n. 0008610 del 14 febbraio 2008 attuativo delle richiamate disposizioni di cui all'art. 3, commi 40, 41 e 42, della legge n. 244 del 2007; laddove prevede, in particolare, che la concessione della deroga e' subordinata alla compatibilita' con l'obiettivo di fabbisogno finanziario annuale (art. 3, comma 3);
Vista la nota n. ............... del .............................. del Ministero dell'universita' e della ricerca (per le Universita) o del Ministero dell'economia e delle finanze (per i principali enti pubblici di ricerca) con il quale e' stato determinato il fabbisogno per l'anno per questa Universita' (o ente di ricerca) in complessivi Euro ...................(A);

Dichiara:
1) che fino al bimestre .............................. dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per Euro ..................., (al netto dell'importo di Euro .................... relativo ad operazioni di girofondi) il cui 102% e' pari a Euro ................... (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno Euro ................... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessivi Euro ..................., al netto dell'importo di Euro ................... relativo a operazioni di girofondi Euro ................... (b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre.... e' pari a Euro ................... (c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre.... dell'anno.... risultano pari a complessivi Euro ................... di cui: (d);
* per le spese e per le retribuzioni nette del personale Euro ...................;
* per le spese relative agli oneri contrattuali a titolo di competenza arretrate per il personale: Euro ...................;
* per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali relativi le mensilita'.... Euro ....
b) ritenute fiscali relative le mensilita'.... Euro ....
c) utenze Euro ....
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a....
Euro ....
e) stato avanzamento lavori Euro ....
f) rate di ammortamento mutui Euro ....
g) progetti comunitari Euro ....
h) ordinanze di somme pignorate Euro ....
f) trasferimenti ad altri Atenei Euro ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessivi Euro ................... e del plafond di cui al punto 3) pari a Euro ................... rimangono da coprire eccedenze per Euro ................... (e);

Dichiara inoltre:
6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari Euro ................... (punto 4) e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo, per un ammontare di Euro ..................., il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti e' pari a Euro ...................;
7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6 e' coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno dal Ministero dell'universita' e ricerca (per le Universita) dal Ministero dell'economia e delle finanze (per i principali enti pubblici di ricerca) (A).
(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna Universita' (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario annuale.

(Data)....
(Firma)....

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI NUMERI 2 E 3
a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento fino al bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga, al netto delle somme relative ad operazioni di girofondi (trasferimenti di fondi su altra o medesima contabilita' speciale della stessa amministrazione);
b) al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga al netto delle somme relative ad operazioni di girofondi (trasferimenti di fondi su altra o medesima contabilita' speciale della stessa amministrazione);
c) si precisa che per le operazioni di girofondi di cui ai punti a) e b) a favore di conti di tesoreria di altre amministrazioni, sono da considerare solo quelle correlate ad un erroneo accreditamento di fondi sulla propria contabilita' speciale;
d) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga che si ottiene come mera differenza tra gli importi dei precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui l'importo del punto 2) risulti maggiore di quello del punto 1) tale risultato dovra' essere indicato con segno negativo e dovra' essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga;
e) al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli Organi istituzionali, mentre per le obbligazioni giuridicamente perfezionate va specificata la loro natura: tra queste ultime possono ricomprendersi anche i trasferimenti a favore di organismi minori purche' essenziali per il funzionamento di tali enti;
f) al punto 5) e' opportuno precisare che:
* le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente bancario, c/c postale, denaro liquido, ecc.);
* l'mporto di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;
* le eccedenze da coprire sono costituite dalla differenza tra gli importi riportati ai punti 3 e 4 al netto delle entrate proprie. Qualora l'importo del punto 3 risulti negativo, lo stesso si somma a quello del punto 4, sempre al netto delle entrate proprie.
 
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