Gazzetta n. 40 del 16 febbraio 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 30 gennaio 2008
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995, successivamente modificato con i decreti rettorali n. 1012 del 25 novembre 1996, n. 712 del 18 maggio 1999, n. 916 del 26 luglio 2001, n. 300 del 15 febbraio 2002, n. 555 del 17 giugno 2002, n. 400 del 1° giugno 2005 e n. 1139 del 20 dicembre 2005;
Visti in particolare gli articoli 38 e 39 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Firenze;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 28 maggio 2007 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, del testo della norma transitoria da inserire nello statuto in approvazione e del documento programmatico contenente le linee guida per la futura revisione del Titolo II dello statuto;
Acquisiti i pareri delle facolta' e dei dipartimenti in ordine alle proposte di modifica al vigente statuto, precedentemente richiesti con nota n. 33125 pos I/2 del 5 giugno 2007 indirizzata ai presidi delle facolta' e ai direttori di dipartimento;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 19 novembre 2007 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, tenuto conto dei pareri suddetti ;
Viste le osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca di cui alla lettera del 20 dicembre 2007, prot. n. 4465;
Vista la deliberazione assunta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta del 16 gennaio 2008 di approvazione del testo della proposta di modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, accogliendo nella loro integrita' le osservazioni del Ministero dell'universita' e della ricerca;

Decreta:
Art. 1.
Sono emanate nel testo che segue le modifiche al vigente statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
 
Art. 2.
All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo la parola «Favorisce» sono inserite le seguenti: «, con il concorso responsabile della comunita' di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione europea nella prospettiva della creazione di uno spazio comunitario della ricerca e dell'insegnamento superiore.»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma:
«5-bis. Considera le peculiarita' proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attivita' di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.»;
d) al comma 7, le parole «al perseguimento delle finalita' previste all'art. 32 della Costituzione» sono sostituite con le seguenti parole: «alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione perseguendo, in via prioritaria, azioni coordinate ed integrate con il Servizio sanitario regionale.».
 
Art. 3.
All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b) le parole «degli insegnamenti ad opera delle strutture didattiche;» sono sostituite con le seguenti parole: «didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;»;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
I. «b-bis) alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme, disciplinandone con apposito regolamento strumenti e modalita', ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;»;
II. «b-ter) al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio che garantisca la liberta' e dignita' delle persone in conformita' all'apposito codice di comportamento;»;
III. «b-quater) alla realizzazione delle pari opportunita', anche promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;».
 
Art. 4.
Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

Codice etico
1. L'Universita' di Firenze adotta un codice etico al fine di garantire che la condotta del personale docente e tecnico-amministrativo sia conforme ai principi che caratterizzano l'attivita' dell'Ateneo, e non sia comunque condizionata da interessi estranei a quelli istituzionali.».
 
Art. 5.
All'art. 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
«3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei principi dettati dal Regolamento di Ateneo.».
 
Art. 6.
L'art. 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Autonomia normativa dell'Universita' e delle sue strutture
1. I regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Universita', denominati «regolamenti di Ateneo», sono approvati dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico secondo le competenze e le procedure definite dal presente statuto.
2. I regolamenti espressione dell'autonomia delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'art. 42.».
 
Art. 7.
Dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

Diritto all'informazione
1. L'Universita' assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attivita' amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.
2. A ciascun soggetto appartenente all'Universita' e' garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.
3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.».
 
Art. 8.
All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e mettono in atto forme di autovalutazione.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. L'Universita' adotta procedure di autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonche' della gestione amministrativa, secondo un sistema cui e' preposto il Nucleo di valutazione di Ateneo di cui al successivo art. 30-bis.».
 
Art. 9.
All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola «gruppi» sono inserite le seguenti parole «, valorizzando le peculiarita' di cui all'art. 1, comma 5-bis;»;
b) al comma 3, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo art. 9-bis, ultimo comma.».
 
Art. 10.
All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«3. L'Universita' contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la regione e gli altri enti preposti.»;
b) al comma 5 le parole «, quale il C.U.S., mediante convenzione all'uopo stipulata.» sono sostituite dalle seguenti parole: «o altri enti, tramite specifiche convenzioni.».
 
Art. 11.
L'art. 8 e' abrogato.
 
Art. 12.
L'art. 9 e' abrogato.
 
Art. 13.
Dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

Rapporti con l'esterno
1. L'Universita' elabora la programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla societa' e tenendo conto della realta' socio economica.
2. L'Universita' contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con esse organismi di consultazione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
4. In ogni caso in cui l'Universita' stipuli accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, dovra' essere verificata la compatibilita' con i principi ed i valori affermati dalla Costituzione repubblicana e dal presente statuto.».
 
Art. 14.
Dopo l'art. 9-bis e' inserito il seguente:

«Art. 9-ter.

Comitato pari opportunita'
1. Al fine di realizzare le pari opportunita' e di rendere effettivo il divieto di ogni discriminazione, diretta o indiretta, e' istituito un apposito Comitato composto da membri eletti paritariamente tra il personale docente, tecnico-aministrativo e gli studenti.
2. La composizione, i compiti, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico.».
 
Art. 15.
All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. dopo le parole «delle liberta» sono inserite le parole «e dei diritti»;
II. dopo le parole «nell'ambito dell'Universita» sono inserite le parole «e ad asserite violazioni di norme statutarie»;
b) al comma 2 le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite con le parole «di cui al successivo art. 13, comma 2-bis»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Il Garante dura in carica quattro anni e non e' riconfermabile.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:
«5. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono specificate con apposito regolamento approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.».
 
Art. 16.
All'art. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «funzioni generali» sono inserite le seguenti parole: «di governo,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. In particolare il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione. E' tenuto a convocare il senato accademico e il consiglio di amministrazione, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei rispettivi componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
b) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;
c) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attivita' e l'individuazione delle responsabilita';
d) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
e) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo art. 42;
f) sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta, una relazione contenente le linee programmatiche d'indirizzo;
g) sottopone annualmente alla discussione del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera f);
h) definisce le direttive generali di gestione dell'Ateneo ai fini della attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera f);
i) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo annuale e pluriennale predisposti secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ateneo, redatto in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonche' il conto consuntivo;
j) stipula le convenzioni di sua competenza tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
k) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria e internazionale;
l) esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorita' disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;
m) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita';
n) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;
o) nomina un prorettore vicario, nonche' fino a un massimo di altri dieci prorettori;
p) nomina i rappresentanti dell'Universita' negli organi di enti, organismi e societa' dei quali l'Universita' faccia parte, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato accademico;
q) nomina il direttore amministrativo e gli assegna gli obiettivi da conseguire, in coerenza con le linee programmatiche d'indirizzo, sentito il consiglio di amministrazione.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Il rettore compie tutti gli atti di governo e di indirizzo che non siano attribuiti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti al senato accademico o al consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.»;
d) al comma 4 le parole «tre anni» sono sostituite con le parole «quattro anni»;
e) al comma 5, lettera b), dopo le parole «i ricercatori» sono inserite le parole «di ruolo»;
f) al comma 8, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:
«Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa percio' applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validita' della votazione e per l'elezione del rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni.
In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procedera' ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.»;
g) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. le parole «dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «dal Ministro competente»;
II. le parole «terzo anno» sono sostituite dalle parole «quarto anno»;
h) il comma 10 e' abrogato.
 
Art. 17.
Dopo l'art. 12 e' inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

Prorettore vicario e prorettori
1. Il prorettore vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.
2. Gli altri prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo, coadiuvano il rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.
3. Il rettore propone i prorettori, di cui al precedente comma, agli organi di governo, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti. Il gradimento degli organi di governo e' condizione per la nomina.
4. Ciascun prorettore riferisce almeno una volta l'anno agli organi di governo sull'attivita' svolta nell'ambito delle sue competenze e interviene alle sedute degli organi ogni volta che sia ritenuto utile, senza diritto di voto.
5. Il rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attivita'.».
 
Art. 18.
All'art. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Il senato accademico e' l'organo di governo, di indirizzo e di controllo dell'Universita' in materia di didattica e di ricerca.
In particolare il senato accademico:
a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento didattico di Ateneo, nonche', sentito il consiglio di amministrazione, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, in materia di attivita' didattica e scientifica;
b) delibera i piani e i programmi di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e di ricerca, di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili, e delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di Ateneo o da altro organo interno a cio' deputato;
c) delibera in ordine alle richieste al Ministero competente inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentito per gli aspetti di sua competenza il consiglio di amministrazione;
d) formula al consiglio di amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture;
e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo;
f) coordina le attivita' didattiche e scientifiche; determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attivita' didattiche e ne delibera la ripartizione tra le facolta', nell'ambito della programmazione delle attivita' di didattica e di ricerca dell'Ateneo; determina i criteri per la ripartizione di borse di dottorato, assegni e personale a contratto addetto alle attivita' di ricerca e ne delibera la ripartizione fra i dipartimenti e le altre strutture di ricerca;
g) stabilisce, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
h) definisce le norme per le attivita' formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
i) esprime parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. dopo la parola «vicepresidente» sono inserite le parole «con diritto di voto solo in caso di assenza del rettore;»;
II. dopo la parola «presidi» le parole «di facolta» sono abrogate;
III. le parole «di cui all'art. 8» sono sostituite con le parole «di cui al comma successivo»;
IV. le parole «tre rappresentanti degli studenti» sono sostituite con le parole «un numero di rappresentanti degli studenti, conforme alla normativa vigente, e comunque non inferiore a tre;»;
V. l'ultimo capoverso del comma 2 e' soppresso.
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Sono aree di ricerca ai fini della rappresentanza in senato accademico, le seguenti: area bio-medica; area delle scienze sociali; area scientifica; area tecnologica; area umanistica.
Il senato accademico provvede, sentiti i dipartimenti interessati, ad individuare i dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree come sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori e dai ricercatori di ruolo afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Convocano almeno una volta l'anno l'assemblea dei docenti e dei ricercatori dell'area alla quale riferiscono sull'attivita' svolta.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:
«4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica quattro anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.
f) il comma 6 e' abrogato.
 
Art. 19.
All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Il Consiglio di amministrazione e' organo di governo, di indirizzo e di controllo dell'Universita' in materia finanziaria ed economico-patrimoniale.
In particolare il consiglio di amministrazione:
a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche', sentito il senato accademico, i regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del senato accademico stesso;
b) approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione, acquisito il parere del senato; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
c) delibera le dotazioni organiche del personale tecnico e amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo;
d) delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture;
e) stabilisce, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
f) esercita il controllo sulla funzionalita' della gestione anche valendosi delle valutazioni del nucleo o di altro organo deputato alla valutazione;
g) delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonche' le alienazioni e le permute di beni immobili di proprieta' dell'Ateneo; approva inoltre i relativi interventi attuativi con il parere obbligatorio del comitato tecnico-amministrativo dell'Ateneo o del dirigente dell'area dei servizi tecnici, a seconda del valore dell'intervento, come stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;
i) delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. dopo la parola «vicepresidente» sono inserite le parole «con diritto di voto solo in caso di assenza del rettore;»;
II. le parole «dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» sono sostituite dalle parole «dal Ministero competente»;
III. le parole «professori ordinari, professori associati, ricercatori» sono sostituite dalle parole «professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di ruolo»;
c) al comma 4 le parole «per quanto riguarda gli studenti le modalita' sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale» sono soppresse;
d) al comma 5 la parola «tre» e' sostituta con la parola «quattro».
 
Art. 20.
Dopo l'art. 14 e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

Elezione degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo
1. I rappresentanti degli studenti negli organi di governo dell'Ateneo sono eletti secondo modalita' indicate da apposito regolamento approvato dal senato accademico. L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per la cui validita' e' richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, dovra' avvenire con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.
2. Il mandato degli studenti negli organi di governo e' di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.».
 
Art. 21.
Dopo l'art. 14-bis e' inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

Poteri di controllo dei membri degli organi collegiali di governo
1. I membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo puo', motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate da apposito regolamento.
2. Ogni membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Universita' o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.
3. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati da apposito regolamento.».
 
Art. 22.
Dopo l'art. 14-ter e' inserito il seguente:

«Art. 14-quater.

Casi di conflitto tra senato accademico e consiglio di
amministrazione
1. Ogni qualvolta il senato accademico o il consiglio di amministrazione abbiano notizia dell'avvio presso l'altro organo di un procedimento possono rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.
2. Sulla competenza decidono i due organi appositamente convocati in seduta congiunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.».
 
Art. 23.
Dopo l'art. 14-quater e' inserito il seguente:

«Art. 14-quinquies.

Incompatibilita'
1. Fermo quanto previsto dai precedenti articoli 13, comma 2, lettera b) per il prorettore vicario, e lettera c) per i presidi, e 14, comma 2, lettera b) per il prorettore vicario, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione interna, del comitato tecnico-amministrativo, prorettore, direttore di dipartimento, preside.».
 
Art. 24.
All'art. 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Corsi di laurea specialistica, Scuole di specializzazione» sono sostituite dalle parole «Corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione»;
b) al comma 2 le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 2»;
c) al comma 3 le parole «Corsi di laurea specialistica e delle scuole» sono sostituite con le parole «Corsi di laurea magistrale e dei Corsi di specializzazione»;
d) al comma 4 dopo le parole «su proposta» sono inserite le seguenti: «, per quanto concerne gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e dei Corsi di specializzazione,».
 
Art. 25.
All'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 2 e' sostituita con la seguente lettera:
«d) di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio in numero pari al due per mille, con arrotondamento all'intero superiore, degli iscritti alla facolta', e comunque non inferiore a cinque, secondo le modalita' previste nel regolamento di cui all'art. 14-bis.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«2-bis. Salvo che per le questioni relative alla destinazione dei posti e allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori, nonche' a quelle di cui al successivo comma 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e laurea magistrale della facolta', ma sono inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle sedute solo se presenti.»;
c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente comma:
«2-ter. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato. Nel computo per determinare il numero legale per la validita' delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.» ;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«3. Spettano al consiglio di facolta':
a) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
b) l'approvazione e il coordinamento dei piani annuali delle attivita' didattiche proposti dai consigli di corso di laurea, nonche' di ogni altro progetto di offerta formativa proposto da strutture e docenti della facolta';
c) la predisposizione e trasmissione al senato accademico di una relazione annuale sulle attivita' formative svolte da strutture e docenti facenti capo alla facolta', e sui servizi per la didattica da questa organizzati;
d) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;
e) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;
f) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori assegnati alla facolta', in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;
g) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali e' richiesta dalla legge la deliberazione della facolta';
h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;
j) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, da leggi e regolamenti.»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) al comma 5 le parole «dal D. MURST 25.07.97» sono sostituite dalle parole «dalla normativa vigente»;
g) al comma 6 la parola «specialistica» e' sostituita con la parola «magistrale»;
h) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. le parole «e superiore a 30» sono eliminate;
II. le parole «tre anni accademici» sono sostituite con le parole «quattro anni accademici»;
III. le parole «di cui alle lettere a) e d) comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e le dichiarazioni di vacanza» sono sostituite con le seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e), g), i) del comma 3, nonche' le dichiarazioni di vacanza»;
i) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. la lettera a) e' sostituita con la seguente lettera:
«a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;»;
II. la lettera b) e' sostituita con la seguente lettera:
«b) dai ricercatori di ruolo della facolta';»;
k) al comma 12 la parola «tre» e' sostituita con la parola «quattro».
 
Art. 26.
L'art. 18 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale
1. Nelle facolta' articolate in corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea magistrale.
Spettano a tali consigli:
a) l'organizzazione e la programmazione dell'attivita' didattica relativa al corso, incluso il tutorato;
b) la presentazione al consiglio di facolta' del piano di sviluppo del corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
c) la presentazione al consiglio di facolta' di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attivita' didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; il consiglio di facolta' ove intenda discostarsi da tali proposte deve deliberare a maggioranza assoluta dandone congrua motivazione;
d) il coordinamento delle attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti;
e) la presentazione al consiglio di facolta' della relazione annuale sulla attivita' didattica;
f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, salvo il caso di costituzione del comitato per la didattica;
g) la formulazione di proposte e di pareri al consiglio di facolta' in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, salvo il caso di delega al comitato per la didattica.
2. L'organizzazione dell'attivita' didattica e' disciplinata dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il consiglio di corso di laurea si compone:
a) del presidente che lo convoca e lo presiede;
b) dei professori e dei ricercatori di ruolo assegnati alla facolta' di cui e' parte il corso di laurea, a cui, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera f), siano attribuiti compiti didattici nel corso medesimo;
c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio assegnati alla facolta' di cui e' parte il corso di laurea, a cui siano attribuiti compiti didattici integrativi nel corso medesimo;
d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalita' di elezione e durata in carica sono stabilite da apposito regolamento di Ateneo;
e) dei docenti e ricercatori inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo o in altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel corso medesimo. I suddetti docenti e ricercatori concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle sedute solo se presenti.
4. Le sedute del consiglio sono valide se vi partecipi almeno un terzo degli aventi diritto salvi i casi in cui altre disposizioni prevedono un quorum qualificato.
Nel computo per determinare il numero legale per la validita' delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
5. I titolari di contratto di insegnamento nel corso di laurea partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo.
6. Il presidente e' eletto, tra i professori di ruolo membri del consiglio e assegnati alla facolta' di cui e' parte il corso di laurea, da un corpo elettorale composto:
a) dai professori e dai ricercatori di ruolo di cui alla lettera b) del precedente comma 3;
b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente comma 3;
c) dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.
Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
7. Le elezioni sono indette dal decano del corso di laurea almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale.
8. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalita' previste nel regolamento e sovrintende alle attivita' del corso. Il presidente e' nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente puo' farsi coadiuvare da un vice presidente da lui scelto.
9. I consigli dei corsi di laurea possono prevedere la costituzione di un comitato per la didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:
a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;
b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;
c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera h) del precedente comma 1, in caso di delega da parte del consiglio.
10. I consigli di corso di laurea e di laurea magistrale sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacolta'. Ad essi si applica la disciplina prevista dai commi precedenti.
11. I compiti assegnati alla facolta' con riguardo ai corsi interfacolta' sono esercitati di concerto dai consigli delle facolta' partecipanti.
12. Corsi di laurea afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, laurea e laurea magistrale, purche' riconducibili ad una comune area scientifico culturale, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di facolta' di cui siano parte, essere retti da un unico consiglio.
13. Ai consigli di corso di laurea di classe o interclasse si applicano le norme dettate per i consigli di corso di laurea.».
 
Art. 27.
L'art. 19 e' abrogato.
 
Art. 28.
L'art. 20 e' abrogato.
 
Art. 29.
All'art. 21, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
«1-bis. Il dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attivita' di ricerca.».
 
Art. 30.
All'art. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola «insegnamenti» e' sostituita con le parole «settori scientifico-disciplinari»;
b) al comma 2, in fine, alle parole «attivita' didattiche» sono sostituite le seguenti: «attivita' formative relative ai corsi di dottorato di ricerca.».
 
Art. 31.
All'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 la parola «tre» e' sostituita con la parola «quattro»;
b) al comma 5 la parola «tre» e' sostituita con la parola «quattro».
 
Art. 32.
Dopo l'art. 24 e' inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

Collegi dei direttori di dipartimento
1. I direttori dei dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree di ricerca definite all'art. 13, comma 2-bis, costituiscono i collegi dei direttori di dipartimento di area, presieduti dal relativo rappresentante d'area, con compiti consultivi e di proposta al senato accademico sulle problematiche relative alle singole aree di ricerca. Il rappresentante d'area, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca periodicamente il collegio dei direttori di dipartimento di area.
2. I direttori dei dipartimenti delle aree e i rappresentanti d'area costituiscono il collegio dei direttori di dipartimento di Ateneo, presieduto dal rettore, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche generali della ricerca. Il rettore, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, convoca almeno una volta l'anno il collegio dei direttori di dipartimento di Ateneo.».
 
Art. 33.
All'art. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. le parole «l'impiego di grandi attrezzature e» sono soppresse;
II. dopo le parole «il senato accademico» sono introdotte le seguenti parole: «, su proposta dei dipartimenti interessati,».
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:
«3. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei centri interdipartimentali di ricerca.».
 
Art. 34.
All'art. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
I. le parole «del centro e le relative competenze» sono sostituite dalle parole «le competenze, la valutazione e la eventuale disattivazione dei centri.»;
II. il periodo «Qualora la sede sia presso l'Universita' di Firenze, il centro e' da considerarsi unita' amministrativa.» e' soppresso.
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. Qualora la sede sia presso l'Universita' di Firenze al centro, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere attribuite autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»;
c) al comma 4 la parola «hanno» e' sostituita con la parola «abbiano».
 
Art. 35.
Dopo l'art. 26 e' inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

Centri di ricerca di Ateneo
1. Per attivita' di ricerca su tematiche coerenti con gli obiettivi strategici definiti dall'Ateneo, collegate alla formazione, alla ricerca e al trasferimento dei risultati, su proposta di uno o piu' dipartimenti o facolta' ovvero di gruppi di studiosi, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione puo' deliberare la costituzione di centri di ricerca di Ateneo.
2. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei centri di ricerca di Ateneo.
3. Ai centri di ricerca di Ateneo e' attribuita autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.».
 
Art. 36.
Dopo l'art. 27 e' inserito il seguente:

«Art. 27-bis.

Sistema informatico di Ateneo
1. Il sistema informatico di Ateneo provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attivita', infrastrutture e servizi informatici dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.
2. Con regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, saranno dettate disposizioni di carattere generale circa le modalita' organizzative e di funzionamento del sistema e della struttura cui e' demandato il compito di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del sistema informatico ed informativo di Ateneo e di altre eventuali strutture che ne potranno far parte.
3. Nel rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione e secondo i criteri di economicita', di funzionalita' e di efficienza, il regolamento di cui al comma precedente dovra' comunque prevedere l'attribuzione dell'autonomia amministrativa, contabile e di spesa quanto meno per la struttura di coordinamento unitario del sistema informatico di Ateneo.».
 
Art. 37.
Dopo l'art. 28 e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

Centri per la valorizzazione e lo studio di beni culturali
1. Per attivita' di valorizzazione, di studio, ed eventualmente di formazione alla ricerca, relative a collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale, e che richiedano una gestione affidata ad apposita unita' amministrativa secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali.
2. Con apposito regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, sono dettate le norme sulla costituzione e il funzionamento dei centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali, la cui istituzione e' comunque condizionata alla sussistenza di adeguate risorse.» .
 
Art. 38.
Il comma 1 dell'art. 29 e' sostituito dal seguente comma:
«1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca e di gestione, che abbiano carattere continuativo, e interessino l'Ateneo nel suo complesso o piu' strutture dello stesso, possono essere costituiti centri di servizio le cui finalita' specifiche saranno di volta in volta definite nell'atto costitutivo.».
 
Art. 39.
All'art. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma:
«2. La collaborazione fra Universita' e Servizio sanitario nazionale si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, in conformita' alle previsioni della legislazione in materia.» ;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' abrogato.
 
Art. 40.
Dopo il titolo V e' inserito il seguente:

«Titolo V-bis

ORGANI AUSILIARI

Art. 30-bis.

Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:
a) valutare le attivita' didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio;
b) valutare la gestione amministrativa;
c) porre in essere ogni altra attivita' di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.
2. Il nucleo e' composto come segue:
a) un membro designato d'intesa da senato accademico e consiglio di amministrazione, scelto tra esperti nel campo della valutazione, anche di provenienza non accademica, con funzioni di presidente;
b) quattro membri designati dal senato accademico, di cui due professori dell'Universita' di Firenze, e due esterni scelti tra esperti nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
c) quattro membri designati dal consiglio di amministrazione, di cui due professori dell'Universita' di Firenze, e due esterni scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualita' dei servizi pubblici, contabilita' pubblica e valutazione dei bilanci.
3. Il presidente e i membri del nucleo sono nominati con decreto del rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
4. Per la valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio il nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i criteri generali deliberati dal senato accademico, sentito il nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Universita'. Per le attivita' didattiche saranno in ogni caso acquisite, garantendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti. Nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca il nucleo dovra' tener conto delle peculiarita' proprie delle diverse aree di ricerca di cui all'art. 13, comma 2-bis.
5. Per la valutazione della gestione tecnica-amministrativa il nucleo procede alla valutazione alla luce delle finalita' indicate dalle norme e degli atti di indirizzo degli organi competenti, e sulla base di indicatori stabiliti ogni triennio secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione, sentito il nucleo medesimo. Gli indicatori sono resi noti alle strutture e a tutti gli appartenenti all'Universita'.
6. I risultati delle attivita' del nucleo sono resi pubblici mediante lo strumento piu' adeguato a garantirne la maggiore conoscibilita', e costituiscono elemento di considerazione da parte degli organi di governo e di direzione dell'Ateneo nell'assunzione delle decisioni di rispettiva competenza, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
7. Il nucleo dispone di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne l'autonomia operativa. Risponde esclusivamente agli organi centrali dell'Ateneo, cui periodicamente riferisce.

Art. 30-ter.

Comitato tecnico-amministrativo
1. Il comitato tecnico-amministrativo, organo consultivo dell'Universita', esprime pareri obbligatori in materia di:
a) atti normativi;
b) schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;
c) approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del consiglio di amministrazione;
d) procedure espropriative;
e) valutazioni estimative.
2. Il comitato esprime inoltre parere obbligatorio sui reclami proposti, ai sensi del successivo art. 41-bis, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi dell'Ateneo.
3. Il comitato esprime altresi' pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi di governo dell'Ateneo e dai dirigenti.
4. Il comitato e' composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, amministrative ed economiche. Per i pareri di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), il comitato e' integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.
5. I membri, effettivi ed aggiunti, del comitato sono designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in seduta congiunta, a maggioranza dei rue terzi dei presenti. Sono nominati con decreto del rettore. Restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
6. Il comitato, per questioni di particolare specificita' tecnica, puo' sentire esperti del relativo settore.
7. Il consiglio di amministrazione disciplina l'organizzazione e il funzionamento del comitato, dotandolo di una adeguata struttura di supporto e di quant'altro necessario a garantirne indipendenza di giudizio e autonomia operativa.» .
 
Art. 41.
All'art. 33, comma 4 le parole «del Polo» sono sostituite con le parole «di ciascun Polo».
 
Art. 42.
L'art. 34 e' sostituito dal seguente:

«Art. 34.

Il direttore amministrativo
1. Le funzioni di direttore amministrativo sono attribuite dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, per una durata non superiore a quattro anni a persona di comprovata competenza ed esperienza scelta tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche.
L'incarico puo' essere rinnovato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, previa valutazione della attivita' svolta e dei risultati conseguiti.
Il trattamento economico del direttore amministrativo e' determinato dal consiglio di amministrazione tenuto conto delle disposizioni del decreto interministeriale 23 maggio 2007, che disciplina il trattamento economico dei direttori amministrativi delle Universita' e delle successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al direttore amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi, cosi' come definiti dagli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto delle direttive generali di gestione di cui all'art. 12 comma 2 lettera h) del presente Statuto;
b) e' titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo;
c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici e adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
f) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;
g) attribuisce ai singoli dirigenti - sentendo, in relazione ai dirigenti di Polo, i presidi delle facolta' e i direttori dei dipartimenti ad esso afferenti - gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
h) promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale d'Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato o, ove autorizzato dal Consiglio di amministrazione, da avvocati del libero foro;
i) cura l'attuazione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione nel rispetto delle direttive generali di gestione di cui all'art. 12, comma 2, lettera h) del presente Statuto;
j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dal presente Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.».
 
Art. 43.
All'art. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole «degli uffici» sono inserite le seguenti parole: «, individuata dal Consiglio di amministrazione, »;
b) al comma 2, lettera b), dopo la parola «strumentali» e' inserita la parola «loro»;
c) al comma 3 le parole «il disposto di cui all'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite con le parole «quanto previsto dal regolamento d'Ateneo per l'accesso alla qualifica di dirigente».
 
Art. 44.
All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente comma:
«3. Il direttore amministrativo e i dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilita' loro proprie, attraverso le procedure individuate da apposito regolamento.» ;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«4. Il rettore, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.».
 
Art. 45.
L'art. 37 e' sostituito dal seguente:

«Art. 37

Atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti
1. Gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non sono avocabili da parte del rettore.
2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del direttore amministrativo il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il rettore puo' nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile.».
 
Art. 46.
All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, in apertura, sono inserite le parole «Ove non diversamente previsto,»;
b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
I. «5. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente art. 14-bis.»;
II. «6. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro sessanta giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.»;
III. «7. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.»;
IV. «8. In caso di cessazione anticipata del mandato di preside, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, o direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del neo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica, aggiungendosi lo scorcio di anno accademico successivo all'elezione.»;
V. «9. Per il computo ai fini della non rieleggibilita', il mandato e' computato solo se la durata dello stesso abbia superato la meta' di quello nominale.».
 
Art. 47.
Dopo l'art. 41 e' inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio
1. Ferma restando l'immediata ricorribilita' in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Universita', nonche' avverso il silenzio, e' ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere.
2. La decisione del reclamo e' adottata previo parere del Comitato tecnico-amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento dovra' essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.
3. La disciplina delle modalita' di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicita', tempestivita' e trasparenza.».
 
Art. 48.
L'art. 42 e' sostituito dal seguente:

«Art. 42.

Regolamenti di Ateneo previsti dal presente statuto delle strutture
didattiche, scientifiche e di servizio
1. I regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentiti il consiglio di amministrazione ed il Senato accademico.
2. Il rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro trenta giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potra' replicare entro i successivi sessanta giorni.
3. Viste le controdeduzioni il rettore:
a) ove si tratti di vizi di legittimita' respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;
b) ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti emana il regolamento.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo.».
 
Art. 49.
Dopo l'art. 42 e' inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

Pubblicazione ed entrata in vigore dei regolamenti
1. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Universita' di Firenze e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.».
 
Art. 50.
Nel Titolo IX norme transitorie, e' inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

Norma transitoria
1. Le norme di revisione statutaria relative alla durata delle cariche elettive si applicano a decorrere dal rinnovo dei mandati in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.
2. Ai fini delle norme che prevedono i casi di non rieleggibilita' negli organi di governo, si computano i mandati gia' espletati e quelli in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.».
 
Art. 51.
Gli articoli da 47 a 56 sono abrogati.
Firenze, 30 gennaio 2008
Il rettore: Marinelli
 
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