Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario)
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2007
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano su «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 20 dicembre 2007:
Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuiscono a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la lettera in data 12 febbraio 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell'accordo, un documento concernente «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno»;
Considerato che, in esito alla riunione tecnica svoltasi il 27 marzo 2007, il Ministero della salute, con nota in data 5 giugno 2007, ha trasmesso una nuova stesura della proposta di accordo che tiene conto delle osservazioni formulate dalle regioni e province autonome nella predetta riunione;
Vista la nota in data 11 luglio 2007, con la quale la regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha comunicato il proprio assenso tecnico subordinatamente all'accoglimento di una ulteriore proposta emendativa;
Vista la definitiva stesura della proposta di accordo di cui trattasi, pervenuta dal Ministero della salute con nota del 21 novembre 2007, che recepisce la predetta ulteriore richiesta emendativa formulata dalle regioni e province autonome;
Vista la lettera in data 21 novembre 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso, sulla menzionata definitiva stesura dello schema di accordo, il proprio assenso;
Vista la nota in data 27 novembre 2007, con la quale la regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanita', ha espresso avviso tecnico favorevole;
Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:
il Ministero della salute riconosce che l'allattamento al seno costituisce il modo di alimentazione naturale e normale nella prima infanzia. Il latte materno fornisce tutti i nutrienti di cui il lattante ha bisogno nei primi sei mesi di vita. In seguito, con un'adeguata alimentazione complementare, il latte materno da' un importante contributo alla nutrizione, alla salute ed allo sviluppo del bambino. Il latte materno, dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da donatrice, e' anche, laddove non controindicato, l'alimento piu' adeguato ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri e ricoverati;
il Ministero sottolinea altresi' che l'allattamento al seno costituisce un beneficio per la salute della donna. Gli effetti positivi sulla salute del bambino e della madre, perdurando, fanno della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno uno degli interventi di salute pubblica piu' rilevanti in termini di efficacia e di rapporto costo/beneficio;
il Ministero della salute, in conformita' con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), raccomanda percio', come misura di salute pubblica, che i bambini siano allattati esclusivamente al seno fino a sei mesi e che l'allattamento al seno continui poi, con adeguati alimenti complementari fino a che la madre ed il bambino lo desiderino, anche dopo l'anno di vita;
il Ministero della salute riconosce che l'allattamento al seno e' un diritto fondamentale dei bambini e che e' un diritto delle mamme essere sostenute nella realizzazione del loro desiderio di allattare nel rispetto delle diverse culture e nell'impegno a colmare ogni tipo di disuguaglianze. A parte rari e specifici casi in cui l'allattamento al seno e' impossibile o controindicato, le donne che, dopo aver ricevuto un'informazione completa, corretta ed indipendente da interessi commerciali sull'alimentazione della prima infanzia, decidano di alimentare artificialmente i loro figli, devono essere rispettate per questa loro decisione e devono ricevere tutto il sostegno necessario a metterla in pratica nel miglior modo possibile. E' compito degli operatori sanitari e sociali fornire alle donne informazioni corrette sui benefici e sulla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le stesse possano prendere decisioni informate. Per garantire la massima indipendenza, queste informazioni non possono essere fornite da entita' che abbiano interessi commerciali nella produzione, distribuzione e vendita di alimenti per l'infanzia e di strumenti per la loro somministrazione;
il Ministero della salute si impegna a sostenere attivita' delle regioni per la formazione degli operatori sanitari e sociali, secondo le raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF, perche' siano in grado di fornire le informazioni di cui sopra e di sostenere le donne, in maniera competente, a mettere in pratica le decisioni prese. Si impegna altresi' a promuovere iniziative al fine di creare ambienti e condizioni favorevoli alla pratica dell'allattamento al seno. A questo scopo il Ministero della salute, in accordo con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, raccomanda che:
1) gli operatori sanitari e sociali che hanno contatti con madri e future madri e/o che lavorano nell'ambito dell'alimentazione nella prima infanzia orientino le proprie pratiche a queste linee di indirizzo nazionali ed alle raccomandazioni che, sulla base delle stesse, saranno sviluppate dalle regioni, dalle aziende sanitarie, dalle societa' scientifiche di settore e dalle associazioni professionali;
2) tutte le madri e future madri ricevano informazioni corrette, complete, comprensibili ed indipendenti da interessi commerciali sui benefici e sulla pratica dell'allattamento al seno, sugli svantaggi legati al fatto di non allattare al seno e sull'uso corretto dei latti formulati per l'infanzia, qualora sia impossibile la pratica dell'allattamento al seno. Opuscoli informativi devono essere disponibili e commentati in particolare nei corsi di preparazione alla nascita e nei punti nascita.
3) le madri, al momento del parto, siano aiutate nello stabilire un contatto pelle a pelle immediato e prolungato con il neonato per favorire la prima poppata e l'inizio dell'allattamento al seno. Gli operatori sanitari incoraggino e sostengano questa pratica adattando, di conseguenza, le loro pratiche di assistenza al parto. Per favorire il processo di attaccamento madre-bambino, il contatto pelle-pelle immediato e prolungato deve essere proposto anche per le madri che non allattano al seno;
4) le madri che allattano al seno ricevano, subito dopo il parto, aiuto pratico per attaccare correttamente il neonato al seno ed iniziare l'allattamento secondo le raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF, assicurando la pratica del rooming-in, e quindi dell'allattamento a richiesta, e dell'apprendimento delle modalita' di spremitura del latte in caso di necessita', evitando l'uso di succhiotti e tettarelle. La pratica del rooming-in deve essere facilitata anche per le donne che non allattano al seno.
5) soluzioni glucosate e latti formulati siano somministrati solo su precisa e motivata prescrizione scritta del pediatra o del neonatologo del punto nascita. Nella lettera di dimissione sia prescritto o consigliato un latte formulato solo per quelle madri che non allattano al seno;
6) operatori competenti del punto nascita e dei servizi consultoriali, ginecologi e pediatri di libera scelta formati, gruppi di aiuto mamma a mamma siano a disposizione di tutte le mamme in particolare nei primi mesi di vita del neonato, cruciali per l'assestamento dell'allattamento al seno perche' in tale periodo, e soprattutto nella prima settimana, possono insorgere difficolta' nella pratica dell'allattamento. Un adeguato sostegno per favorire la relazione madre bambino e piu' in generale la piena espressione delle capacita' genitoriali deve comunque essere offerto a tutte le mamme, anche a quelle che non allattano al seno. Gli operatori sanitari e sociali del settore, ospedalieri e territoriali, compresi i pediatri di libera scelta ed i medici di medicina generale dovranno essere formati e aggiornati con appositi corsi ECM dedicati all'argomento, con numero di ore adeguato agli standard internazionali.
7) Le madri siano sostenute nell'allattamento al seno esclusivo nei primi sei mesi, eccetto scelte in altro senso per prescrizione medica o decisione informata della madre. Nel caso di forzata separazione dal bambino (per esempio per ragioni di lavoro), la madre sia aiutata a mantenere la produzione di latte mediante spremitura manuale o meccanica e sia istruita sulla corretta conservazione del latte raccolto. Devono essere fornite tutte le informazioni sulle disposizioni di legge che consentono la presenza a casa della madre e del padre nei primi anni di vita;
8) dopo i primi sei mesi, le madri siano incoraggiate e sostenute a continuare ad allattare fino a quando lo desiderino, anche oltre l'anno di vita. Alimenti complementari adeguati e sicuri siano introdotti quando il bambino dimostri interesse per gli stessi, ordinariamente dopo i primi sei mesi. Gli operatori, in particolare, si impegnino affinche' le madri e future madri ricevano informazioni e consigli in accordo con le linee di indirizzo nazionali; inoltre, nelle strutture del sistema sanitario nazionale, comprese quelle in convenzione, non siano usate informazioni e consigli forniti da produttori e distributori di alimenti per la prima infanzia e di biberon e tettarelle. Questi alimenti devono recare indicazioni precise e chiare circa l'epoca in cui possono essere usati: «dopo il sesto mese di vita»;
9) i servizi sanitari e sociali, con i loro operatori, ed i produttori e distributori di sostituti del latte materno, di biberon e di tettarelle, rispettino pienamente lo spirito e la lettera del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e le successive Risoluzioni rilevanti dell'Assemblea Mondiale della salute, sottoscritte dall'Italia.
Il Ministero della salute raccomanda di prestare molta attenzione perche' le attivita' di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno siano offerte attivamente a tutte le donne, evitando che persistano o peggiorino eventuali disuguaglianze soprattutto nei settori di maggiore svantaggio sociale.
Al riguardo, il Ministero della salute:
si impegna a promuovere, mediante apposite iniziative di comunicazione, l'allattamento al seno, anche al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti della donna che allatta, soprattutto nei luoghi pubblici. Auspica che i mezzi di comunicazione di massa rappresentino l'allattamento al seno come il modo naturale e normale per l'alimentazione nella prima infanzia;
in accordo con il Ministero dell'universita' e della ricerca, promuovera' l'adeguamento della formazione curriculare per tutte le professioni pertinenti;
in accordo con il Ministero della pubblica istruzione promuovera' inoltre la diffusione di informazioni sull'allattamento al seno. Il Ministero della pubblica istruzione provvedera' a sensibilizzare i dirigenti scolastici, il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, in special modo evidenziando l'argomento nelle periodiche linee di indirizzo per l'attivita' di formazione del personale in servizio. Inoltre il Ministero della salute e il Ministero della pubblica istruzione promuoveranno la diffusione di informazioni sull'allattamento al seno nelle scuole di ogni ordine e grado con programmi appropriati e adeguati all'eta'.
Il Ministero della salute, in accordo con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro, si impegna a verificare le misure necessarie a far si' che le madri lavoratrici possano allattare fino a quando lo desiderino, anche oltre l'anno di vita, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente in materia;
impegna le altre istituzioni della pubblica amministrazione a garantire, per le lavoratrici madri, tempi e modalita' di lavoro idonei all'allattamento al seno, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente in materia;
in collaborazione con il Ministero per lo sviluppo economico, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e tutela del territorio, mettera' in atto tutte le misure necessarie a proteggere il latte materno dalla possibile contaminazione, attraverso la catena alimentare, con residui chimici ambientali e tossine.
Allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti da queste linee di indirizzo nazionali, il Ministero della salute invita le regioni e le province autonome, in collaborazione con le aziende sanitarie, le societa' scientifiche di settore, le associazioni professionali e le associazioni per la protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno, a sviluppare percorsi formativi sulla base delle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF, adattate alle specifiche situazioni ed eventualmente considerando la distribuzione delle risorse disponibili, nonche' a fissare un sistema di indicatori sui seguenti punti:
adozione di protocolli scritti sull'allattamento al seno secondo il modello OMS/UNICEF;
percentuale di ospedali riconosciuti «Ospedali Amici dei Bambini» OMS/UNICEF;
percentuale di bambini allattati al seno in modo esclusivo a) alla dimissione dal reparto, b) a 3 mesi, c) a 6 mesi;
percentuale di bambini allattati al seno in modo complementare ad un anno di eta';
percentuale di operatori sanitari e sociali con formazione di base adeguata;
percentuale di operatori con formazione specialistica per il sostegno dell'allattamento al seno;
adozione di un sistema di raccolta dati standardizzato sull'allattamento al seno, in base alle indicazioni che saranno fornite a livello nazionale.
Per il monitoraggio e la verifica delle azioni intraprese per la promozione dell'allattamento al seno e' opportuno utilizzare il flusso informativo CeDAP (Certificato di assistenza al parto), nonche' altri strumenti di rilevamento omogenei e condivisi che con l'introduzione di alcune specifiche variabili consentano di avere informazioni standardizzate su tutto il territorio nazionale relativamente alla tipologia di allattamento nelle prime ore dopo il parto e alla partecipazione della donna ai corsi di accompagnamento alla nascita.
Il Ministero della salute provvedera', senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad istituire un comitato nazionale multisettoriale con funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno. Ai componenti del comitato non spettano compensi o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti. Questa rete nazionale dovra' collaborare nello sviluppo, nella realizzazione e nella valutazione di piani nazionali e regionali integrati con le restanti attivita' del settore materno infantile. La rete dovra' inoltre elaborare un sistema standardizzato di raccolta di dati sulla prevalenza e la durata dell'allattamento al seno, in modo da verificarne i progressi.
Le amministrazioni sopra citate provvederanno all'attuazione di quanto previsto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il Presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia
 
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