Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 dicembre 2007, n. 269
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, n. 82;
Visto il decreto 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto 7 agosto 1987, n. 395, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 30 ottobre 1991, n. 408, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 6 febbraio 1997, n. 91, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto 4 agosto 1999, n. 322, recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Viste le richieste avanzate dagli operatori interessati riguardanti l'autorizzazione all'impiego di due nuovi acciai inossidabili nella fabbricazione di oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Ritenuto di dover procedere per ragioni di chiarezza all'elaborazione di un elenco coordinato degli acciai inossidabili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 9 febbraio 2007 ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 12 ottobre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'allegato II, sezione 6 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato al presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 18 (Attuazione della
direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai
commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a
tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i
materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari e che abroga le direttive numeri
80/590/CEE e 89/109/CEE e' stata pubblicata nella G.U.U.E.
serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 18 aprile 2007, n. 82
(Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale
21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva 2005/79/CE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2007, n. 151,
supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395,
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28
settembre 1987.
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408,
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1991.
- Il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91,
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento della direttiva n. 96/11/CE, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile
1997.
- Il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322,
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
16 settembre 1999.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 2998 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle nomine e delle
regolamentazioni tecniche e' pubblicata nelle GUCE n. 204
del 21 luglio 1998.



 
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 dicembre 2007
Il Ministro: Turco Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 53
 
Allegato
(articolo 1, comma 1)

----> Vedere allegato alle pagg. 19-20 <----
 
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