Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 25 gennaio 2008, n. 43
Operazioni di rimborso dell'indennizzo per la rinegoziazione dei tassi di interessi dovuti alle cooperative edilizie di cui al Testo unico n. 1165 del 28 aprile 1938. Deliberazione n. 508 del 31 agosto 2007 del consiglio di amministrazione dell'INPDAP.

Alle cooperative edilizie aventi mutui
in ammortamento con l'I.N.P.D.A.P.
e, p.c.
Al Ministero delle infrastrutture
Dipartimento per le infrastrutture
statali e la regolazione dei lavori
pubblici - Direzione generale per
l'edilizia residenziale e politiche
urbane e abitative
Il Protocollo d'intesa tra l'INPDAP ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvenuto in data 3 agosto 2005, ha stabilito che nessuna penalita' o indennizzo sono dovuti dalle cooperative edilizie, di cui al Testo unico n. 1165 del 28 aprile 1938, che abbiano chiesto la rinegoziazione dei tassi d'interesse del debito residuo dei mutui concessi dall'istituto. La disposizione di cui sopra si intende applicabile anche per le cooperative le cui rinegoziazioni non siano state ancora formalizzate con determina dirigenziale alla data del 3 agosto 2005.
Cio' premesso, con delibera n. 508 del 31 agosto 2007, il consiglio di amministrazione dell'istituto ha disposto di procedere al rimborso delle penalita' addebitate alle cooperative che hanno rinegoziato il residuo debito del mutuo al tasso del 6%, ai sensi delle deliberazioni del consiglio stesso e del commissario straordinario n. 956/1999 e n. 21/2003 e delle circolari VIII del 24 settembre 1999 e n. 19 del 7 luglio 2003.
Potranno usufruire del rimborso in questione quelle cooperative che, al momento dell'erogazione dell'importo, risultino essere vigenti, ovvero iscritte presso la C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
La somma che verra' rimborsata corrispondera' a quella calcolata al momento dell'operazione della rinegoziazione, cosi' come stabilito dalla deliberazione del consiglio di amministrazione n. 956/1999.
Le operazioni di rimborso avverranno a partire dall'anno in corso. Le cooperative edilizie interessate dovranno presentare specifica istanza all'INPDAP al seguente indirizzo: INPDAP - Direzione centrale credito - Ufficio prestazione creditizie - largo Maria Escriva' de Balaguer n. 11 - 00142 Roma, entro il termine perentorio del 30 settembre 2008.
All'istanza dovra' essere allegata la seguente documentazione:
certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, da cui risulti che la cooperativa e' iscritta ed e' nel pieno e libero esercizio dei propri diritti alla data della presentazione della richiesta;
attestato della banca e/o posta da cui risulti il numero del c/c bancario e/o postale, intestato alla cooperativa edilizia, il codice IBAN ed i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sui c/c, per conto della cooperativa.
La presente Circolare verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 25 gennaio 2008
Il dirigente generale
della direzione centrale credito Beato
 
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