Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007
Approvazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di una apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206 «Disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «testo unico della radiotelevisione» con particolare riguardo all'art. 11 con il quale vengono confermate le competenze attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti, altresi' gli articoli 45 e 49 del medesimo testo unico della radiotelevisione che affida alla Rai radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 3 ottobre 2006, recante «disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 1, comma 131, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), con particolare riguardo all'art. 1248 che proroga fino al 31 dicembre 2006 le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1997 recante l'approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Ricardo Franco Levi sono delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione ed editoria, ivi compresa l'attuazione delle relative politiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 che approva il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 6 aprile 2007 che approva il contratto nazionale di servizio pubblico stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai Radiotelevisione italiana per il periodo 1° gennaio 2007- 31 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 29 maggio 2007;
Ritenuta la necessita' di stipulare a decorrere dal 1° gennaio 2007, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del testo unico della Radiotelevisione, l'annessa convenzione, le cui condizioni e modalita' sono comunque rinegoziate ogni triennio;
Visto che i servizi prestati da parte della RAI S.p.A. sono di natura obbligatoria e continuativa e finalizzati all'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero, ai sensi degli articoli 19 e 20 della richiamata legge 14 aprile 1975, n. 103;
Considerato che il corrispettivo, per l'anno 2007, oggetto della convenzione ammonta a euro 30.000.000,00 comprensivo di IVA di legge;
Accertata la necessaria disponibilita' finanziaria sull'apposito capitolo del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvata l'annessa convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale per l'estero.
2. Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, i relativi impegni di spesa sono assunti con decreti dirigenziali.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
p. Il Presidente
Levi
Il Ministro degli affari esteri
D'Alema
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro delle comunicazioni
Gentiloni Silveri Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 50
 
Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI -
Radiotelevisione italiana Spa, per l'offerta televisiva,
radiofonica e multimediale per l'estero (detta Rai International).
Premesso che in relazione all'evoluzione dello scenario audiovisivo europeo ed internazionale, alla crescente attenzione sulle tematiche inerenti la comunicazione quale strumento di integrazione e di partecipazione al servizio dei cittadini, la RAI - Radiotelevisione italiana Spa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria hanno attivato un nuovo rapporto convenzionale destinato a disciplinare la complessiva programmazione radiofonica e televisiva destinata all'estero oggetto dell'offerta Rai International, sostanzialmente innovata sia nella qualita' che nella differenziazione degli strumenti trasmissivi, con l'aggiunta di nuovi ed ulteriori servizi diffusi anche per tutto l'arco delle 24 ore;
Premesso che nel contesto indicato, la nuova offerta intende connotarsi per la centralita' dell'impegno assunto dalla RAI a predisporre programmi radiofonici e televisivi per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo in modo da rappresentare la complessiva realta' del Paese, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19, primo comma, lettera b) e 20, terzo comma, della legge 14 aprile 1975; n. 103, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della societa' concessionaria dello Stato per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi per la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo attraverso convenzioni pluriennali, le cui condizioni e modalita' delle prestazioni erano rinegoziate ogni triennio ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994; all'esito dell'attuale negoziazione, le condizioni e modalita' delle prestazioni sono state individuate e con la presente disciplinate a decorrere dal 1° gennaio 2007 per il triennio successivo (2007/2009) e saranno comunque rinegoziate per i successivi trienni;
Considerato che ai sensi dell'art. 45 del testo unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 il Ministero delle comunicazioni e la RAI hanno rinnovato il contratto nazionale di servizio relativamente al triennio 2007-2009, avente ad oggetto l'attivita' che la societa' concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo;
Visto l'art. 49, comma 1 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2016;
Considerato che la RAI, ai sensi della predetta normativa, ed in particolare del testo unico e del contratto di servizio, e' tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua e della cultura italiane;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 14 febbraio 2006 n. 23293 con la quale si informa la RAI di aver preso atto del «Piano di produzione per l'anno 2007» relativo alla «Convenzione per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni estere» (detta «Rai International»), con la riserva di modificare, in corso di attuazione della Convenzione, i contenuti informativi e culturali del suddetto Piano all'esito della conclusione dei lavori della Commissione tecnica congiunta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione italiana;
Considerato il comune interesse alla definizione di una convenzione che nel quadro dell'evoluzione dello scenario di riferimento e del contesto tecnico-editoriale e normativo rifletta la visione condivisa sulle tematiche della promozione e valorizzazione del sistema Paese nella sua complessita', la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione Spa intendono disciplinare un assetto di principi, condizioni e modalita' di offerta televisiva, radiofonica e multimediale che implichino il superamento di una visione di «fornitura basata su parametri quantitativi» a favore della focalizzazione sui criteri della qualita' della programmazione e della piu' ampia diffusione e dell'utilizzo degli strumenti della multimedialita';
Considerato che sono rispettate le finalita' previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 13 ed il corrispettivo e' stato adeguato tenendo conto delle innovazioni sotto il profilo trasmissivo e della qualita' dei servizi, diffusi anche per tutto l'arco delle 24 ore, attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
Considerato che e' stata raggiunta una ottimizzazione del segnale di trasmissione mediante tecnologie distributive evolute come quella digitale e quella di Internet;
Considerato l'interesse delle Parti a favorire l'estensione della fruizione dell'offerta originale su tutte le aree geografiche di destinazione come individuate nello schema annuale di palinsesto di cui al successivo art. 1, comma 5, ed in particolare con riferimento alla diffusione in Italia e in Europa;
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Paolo Peluffo capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa C.F., P. IVA ed iscrizione al Registro delle imprese n. 06382641006, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente dott. Claudio Petruccioli e del Direttore generale dott. Claudio Cappon, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1.
Oggetto e finalita' della convenzione
1. La convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva, radiofonica e multimediale, nonche' i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilita' per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa anche per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalita' di fruizione dell'offerta dedicata all'esportazione del sistema paese all'estero. L'offerta televisiva, radiofonica e multimediale, nonche' i servizi tecnologici sopra indicati costituiscono oggetto di autonoma e insindacabile individuazione da parte della RAI, relativamente a composizione editoriale dei palinsesti, ambito territoriale di riferimento, mezzi tecnici di distribuzione, come configurati nello schema annuale di palinsesto di cui al successivo comma 5 ed eventuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla RAI con i rapporti periodici e le informative di cui ai successivi articoli 3, comma 4 e 4, comma 3.
In coerenza con il carattere innovativo della convenzione, RAI si riserva - d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - di valutare, anche sulla base di specifiche analisi e studi di settore, una diversa denominazione della complessiva offerta destinata all'estero, nel transitorio detta «Rai International».
2. In particolare, la RAI intende promuovere la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane e garantire un adeguato livello di informazione per le comunita' italiane all'estero.
3. La RAI si impegna a ridefinire il target di riferimento della propria offerta internazionale in termini di comunita' italiane residenti all'estero, italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e cittadini stranieri di origine italiana; a questi vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creativita' e prodotti.
4. Per rispondere all'evoluzione in atto nel contesto di riferimento, la RAI si impegna a:
assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e culturale con riferimento al target sopra individuato per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocita' tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero;
consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);
realizzare nuove e originali offerte per l'estero rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, culture, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;
affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all'estero;
l'informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;
verificare le potenzialita' di arricchimento dell'offerta e la diffusione nell'area del Mediterraneo e dei Balcani, secondo quanto previsto al precedente comma 1.
5. La RAI si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di dicembre di ogni anno, lo schema di massima del palinsesto dell'offerta televisiva e radiofonica di cui ai successivi articoli 3 e 4.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concede alla RAI, a titolo gratuito, licenza non esclusiva per l'utilizzazione e lo sfruttamento nelle sedi oggetto della presente convenzione ivi compresa quella multimediale su qualsiasi piattaforma e senza limitazione di spazio e/o territorio, della library nella propria disponibilita' inerente contenuti di natura istituzionale riconducibili ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale e di pubblica utilita', formazione e promozione culturale, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalita' esplicitate nei precedenti commi 2 e 3.
Art. 2.
Qualita' dell'offerta e monitoraggio
1. La RAI riconosce come tratto distintivo della propria missione di servizio pubblico la qualita' dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale destinata all'estero e si impegna affinche' tale obiettivo sia perseguito nell'ambito di applicazione della presente convenzione.
2. La RAI si impegna ad improntare la programmazione televisiva per l'estero ai seguenti criteri:
a) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia in grado di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della societa' e garantire il pluralismo;
b) rispettare i principi di obiettivita', completezza, imparzialita', lealta' dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose;
c) promuovere la cultura e sviluppare il senso critico dei telespettatori;
d) valorizzare il patrimonio artistico e ambientale;
e) rispettare la dignita' della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero, la RAI si impegna a sviluppare un sistema che - anche impiegando strumenti ed indicatori derivanti da analisi e ricerche gia' presenti (quali, in particolare, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero) - possa consentire di effettuare adeguate valutazioni in merito ai seguenti aspetti:
qualita' della programmazione intesa come valore «pubblico», in grado di rendere percepibile agli utenti del servizio l'offerta nel suo complesso, la programmazione per generi e i contenuti di produzione e/o d'acquisto mirati rispetto al target di riferimento;
qualita' tecnica del segnale, in rapporto alla copertura geografica dei territori e ai canali distributivi, comprese le forme di accesso, anche attraverso monitoraggi sulla distribuzione del segnale, sul rispetto degli standard tecnici, nonche' sul riscontro quantitativo in termini di utenti raggiunti.
4. Tale monitoraggio sara' svolto da RAI con cadenza trimestrale e le relative risultanze saranno trasmesse entro i tre mesi successivi alla Commissione di monitoraggio di cui al seguente art. 6, per le valutazioni di competenza da segnalare al Comitato di cui all'art. 7, comma 5, e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalita' di distribuzione rispetto alle finalita' della presente convenzione.
Art. 3.
L'offerta televisiva
1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la RAI si impegna a definire la nuova offerta televisiva per l'estero secondo logiche di flessibilita' editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonche' dei differenti pubblici di riferimento e le opportunita' di sviluppo dell'offerta possibili in base alle differenti realta' economiche dei mercati internazionali.
2. La RAI si impegna a sviluppare una offerta televisiva internazionale che preveda, accanto al canale generalista, dovunque possibile e nel tempo piu' breve possibile, un canale «all news», avvalendosi, per questo canale, prevalentemente di RAI News 24 e dell'apporto di Euronews. Ulteriori offerte potranno essere realizzate utilizzando contenuti d'archivio, programmi tratti dalle Reti e Testate RAI e programmi originali di produzione e/o d'acquisto, privilegiando in particolare sport e news.
La RAI si impegna altresi' a un immediato potenziamento della promozione di Rai International ovunque si realizzano nuove iniziative di distribuzione.
3. La RAI, ferme restando le opportunita' di differenziazione dell'offerta di cui al comma 3 dell'art. 1, si impegna a valorizzare nell'ambito della programmazione annuale dell'attuale Rai International i seguenti generi:
a) informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;
b) approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, taik show, reportage, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualita'; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;
c) lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilita': trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettivita'; trasmissioni a carattere sociale; trasmissioni e spazi televisivi dedicati all'attivita' di associazioni della societa' civile; comunicati che offrono servizi di pubblica utilita' e campagne di comunicazione istituzionale; celebrazioni liturgiche;
d) turismo e qualita' del territorio: incentivazione delle esperienze di visita e di fruizione delle risorse del territorio italiano attraverso proposte di attrattive e di itinerari in rapporto a specifici target individuati per eta', per esigenze e per tipologie di viaggio e di tempo libero; valorizzazione delle produzioni tipiche locali; incentivazione di proposte di turismo culturale collegato ad appuntamenti artistici, tradizioni locali, ricorrenze storiche, manifestazioni religiose; con riferimento alla rappresentazione dell'«Italia nel mondo», valorizzazione degli asset culturali, storici, artistici, ambientali, imprenditoriali che rendono particolarmente significativo e influente il nostro Paese nel contesto internazionale;
e) promozione culturale, scuola e formazione: trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la societa' italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto letterario e scientifico;
f) spettacolo: trasmissioni a carattere culturale e di intrattenimento con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo quali il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica sia classica che leggera;
g) sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, di interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali sulle reti terrestri relative agli sport dilettantistici e minori;
h) minori: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani che abbiano finalita' formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico;
i) promozione dell'audiovisivo: prodotti di fiction (tv movie, serie, miniserie, serial, cortometraggi, ecc.) e cinematografici (film e film di animazione), cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; trasmissioni, rubriche e programmi per la valorizzazione delle opere cinematografiche italiane ed europee, dell'audiovisivo in generale, dei nuovi autori cinematografici;
j) insegnamento della lingua italiana: programmi mirati alla conoscenza e valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, anche mediante modalita' didattiche interattive.
4. Il monitoraggio di cui al precedente art. 2 si esplica anche attraverso una dettagliata informativa della programmazione trasmessa da Rai International raggruppata secondo i generi indicati al precedente comma 3, nonche' attraverso un rapporto sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, un rapporto sulla produzione ad hoc per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori e specificando inoltre mezzi tecnici e modalita' di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e pay). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione.
5. Sulla base delle evidenze del monitoraggio di cui al precedente art. 2, RAI attivera' specifiche iniziative di promozione dell'offerta finalizzate a valorizzare la programmazione di Rai International rispetto ai target di riferimento nei diversi territori.
In particolare, RAI adottera' le opportune azioni integrative sotto il profilo della comunicazione, con l'obiettivo di incrementare quantitativamente i livelli di audience, in relazione ai risultati emersi dal monitoraggio ed ai parametri attesi.
Art. 4.
L'offerta radiofonica
1. Alla luce delle premesse di cui ai precedenti articoli, la RAI si impegna a definire la nuova offerta radiofonica per l'estero secondo logiche di flessibilita' editoriale ed aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi, nonche' dei differenti pubblici di riferimento e le opportunita' di sviluppo dell'offerta possibili in base alle differenti realta' economiche dei mercati internazionali.
2. In particolare, la RAI si impegna a realizzare e diffondere un'offerta radiofonica che contempli i seguenti generi ai programmazione:
a) informazione: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale; informazione religiosa;
b) approfondimento: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;
c) cultura: programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio; trasmissioni dedicate alla musica classica, alle riprese dal vivo o differite di eventi musicali, al mondo della musica nazionale e popolare;
d) societa': programmi, rubriche, inchieste e dibattiti su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese;
e) servizio: rubriche e servizi sull'attivita' degli organi istituzionali; programmi, rubriche e radiocronache di tema religioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti;
f) insegnamento della lingua italiana: programmi mirati alla conoscenza e valorizzazione della lingua italiana, attraverso contributi editoriali in termini di formazione e divulgazione del patrimonio linguistico, anche mediante modalita' didattiche interattive.
3. La RAI e' tenuta a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa della programmazione radiofonica per l'estero raggruppata secondo i generi indicati al comma 2 e dei relativi mezzi tecnici di distribuzione.
4. La RAI si impegna a valutare lo sviluppo della rete di distribuzione e diffusione nei vari territori del canale radiofonico internazionale.
Art. 5.
Ampliamento e diffusione dell'offerta televisiva e radiofonica
La RAI si impegna ad adottare ogni opportuno strumento finalizzato a favorire la fruizione della propria offerta per l'estero anche da parte del pubblico straniero. In tale quadro la RAI si impegna, piu' in particolare, a verificare:
gli ambiti di ampliamento e/o diversificazione della programmazione televisiva e radiofonica dell'attuale Rai International per singole aree geografiche, con un interesse specifico, per quanto riguarda l'offerta radiofonica ed in prospettiva per quella televisiva per l'area del Mediterraneo e dei Balcani;
l'adozione di opportuni strumenti quali, a titolo esemplificativo, il bilinguismo o comunque di sottotitoli o doppiaggio per rendere comprensibile l'offerta televisiva e radiofonica, almeno in parte, anche a chi non conosce l'italiano.
La RAI si impegna ad assicurare attraverso le piattaforme tecnologiche digitali e satellitari nella disponibilita' della RAI l'estensione dell'ambito territoriale di diffusione dell'attuale Rai International comprendendo l'Europa e l'Italia, compatibilmente con la disponibilita' dei diritti dei programmi, garantendo comunque un'adeguata programmazione complessiva. In tale contesto, la RAI si impegna ad assicurare la trasmissione via internet delle produzioni originali radiofoniche e televisive per l'estero di cui abbia la disponibilita' dei diritti.
Art. 6.
Commissione di monitoraggio
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria si impegna ad istituire un'apposita Commissione permanente di monitoraggio, presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composta da 8 membri, di cui 3 rappresentanti indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, 1 rappresentante indicato dal Ministero degli affari esteri e 4 rappresentanti della RAI, con l'obiettivo di procedere - anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento - alla definizione delle piu' efficaci modalita' operative di applicazione e di sviluppo delle attivita' e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonche' di valutare/verificare i risultati raggiunti dalla presente convenzione, con riguardo specifico al monitoraggio di cui agli articoli 2 e 3, comma 4.
2. Le rispettive componenti della Commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati. Entro trenta giorni dalla costituzione la Commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.
3. La Commissione potra' avvalersi del Comitato scientifico di cui all'art. 3 del Contratto di servizio 2007-2009 per tutte le attivita' attinenti la definizione, l'organizzazione e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di analisi della qualita' della programmazione per l'estero, con l'obiettivo di sfruttare tutte le potenziali sinergie di carattere operativo.
Art. 7.
Corrispettivo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria corrispondera' alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per le prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 - come individuate nello schema di palinsesto di cui all'art. 1, comma 5 ed eventuali successive modifiche ed adattamenti comunicati dalla RAI con i rapporti e le informative di cui ai precedenti articoli 3, comma 4 e 4, comma 3 - un corrispettivo annuo definito nella misura di euro 35.000.000,00 compresa l'IVA di legge. Solo per l'anno 2007, il corrispettivo e' di euro 30.000.000,00 inclusa l'IVA di legge tenuto conto della graduale realizzazione delle prestazioni innovative oggetto della presente convenzione.
2. Entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri confermera' alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa.
3. Il suddetto corrispettivo si intendera' comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonche' le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali ecc.
Il corrispettivo comprende, inoltre, la progressiva realizzazione di programmi e notiziari radiofonici e televisivi doppiati, sottotitolati, tradotti in simultanea e/o differita, volti ad arricchire e personalizzare la programmazione per l'estero destinata anche a pubblici non di lingua italiana, anche con riferimento all'area del Mediterraneo e dei Balcani.
4. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun esercizio finanziario, una fattura posticipata, firmata dai propri rappresentanti.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione potra' avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attivita' previste in convenzione. Tale Comitato valutera', tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.
6. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti un deposito cauzionale di euro 1.500.000,00 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.
7. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita', la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo.
8. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria.
9. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'.
Art. 8.
Arbitrato
Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed infine un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 9.
Inadempimenti
1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verra' applicata la seguente penale, salvo maggior danno:
euro 5.000,00 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dell'offerta televisiva, radiofonica e multimediale di cui al precedente art. 1, comma 5.
2. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso terzi.
3. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione.
4. Trascorso termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' ai sensi dell'art. 7 che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo.
5. A seguito di continuate inadempienze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, puo' a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.
Art. 10.
D u r a t a
1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2007 e avra' durata pari a quella prevista dall'art. 49, comma 1 del testo unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
2. Le condizioni e le modalita' delle prestazioni stabilite nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio. La Presidenza del Consiglio e la RAI si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza.
Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potra' procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti.
4. La presente convenzione che viene approvata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri diviene esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.
Roma, 26 luglio 2007
p. RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(Firmato)
p. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
(Firmato)
 
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