Gazzetta n. 30 del 5 febbraio 2008 (vai al sommario)
LEGGE 7 gennaio 2008, n. 15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Intese intergovernative
1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
 
Art. 4.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1134):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema) e
dal Ministro della difesa (Parisi) il 31 ottobre 2006.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 21 novembre 2006, con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17-24 e 25 gennaio
2007.
Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 2007 (atto
n. 1134-A relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula il 30 gennaio 2007 e approvato il
13 febbraio 2007.
Camera dei deputati (atto n 2267):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 febbraio 2007, con pareri delle
commissioni I, II, IV, V, X, e XII.
Esaminato dalla III commissione il 28 marzo 2007;
29 maggio 2007; 7 giugno 2007; 25 luglio 2007 ed il 26
settembre 2007.
Esaminato in aula l'8 e 11 ottobre 2007 ed approvato
con modificazioni il 16 ottobre 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1134-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 29 ottobre 2007, con
pareri delle commissioni 1ª e 4ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21-28 novembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 2007.
 
Allegato

----> Vedere accordo da pag. 7 a pag. 22 <----
 
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