Gazzetta n. 29 del 4 febbraio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 dicembre 2007
Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti disabili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 5, comma 3, prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attivita', possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unita' non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato;
Visto l'art. 5, comma 6, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento degli importi del contributo esonerativo e della maggiorazione di cui al medesimo articolo, comma 5, da effettuarsi ogni cinque anni, sentita la Conferenza unificata;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante «Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
Visto che la normativa in materia di collocamento obbligatorio non individua il criterio sulla base del quale effettuare l'adeguamento in questione, si e' convenuto di utilizzare la retribuzione media giornaliera lorda prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato con riferimento al mese di marzo 2006, tenuto conto che l'istituto dell'esonero parziale costituisce di fatto una misura residuale, temporanea ed alternativa all'assunzione obbligatoria;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 3541 del 25 maggio 2006 da cui risulta che l'importo della retribuzione media mensile lorda, relativamente al mese di marzo 2006, ammonta ad euro 1.685,30, che, rapportato a 22 giornate lavorative mensili, fornisce il dato della retribuzione media giornaliera lorda pari ad euro 76,60;
Considerato che, nel contemperamento delle posizioni giuridicamente rilevanti quali quella del soggetto disabile ad essere avviato al lavoro e quella del datore di lavoro ad accedere all'istituto dell'esonero parziale, l'importo da versare a titolo di contributo esonerativo e' fissato ad euro 30,64, ovvero il 40% di euro 76,60;
Ritenuto di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del contributo esonerativo, in quanto il limite minimo del 5% e quello massimo del 24% su base annua, previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano essere idonei a perseguire la finalita' sanzionatoria prescritta dalla norma;
Sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 18 ottobre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed e' adeguato ad euro 30,64.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Ministro: Damiano
 
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