Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2008 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
COMUNICATO
Rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali «Tre Cannoni», in Ne' e trasferimento della titolarita' a favore della Societa' Minerali Investimenti S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE
(Omissis).
Delibera:
Per motivi indicati in premessa di:
1. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 33/1977, il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria, denominata «Tre Cannoni», nel territorio del comune di Ne' (Genova), relativamente ad un'area pari a ettari 58, are 12, centiare 62, a favore della Sorgenti S. Paolo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, via Costantino Morin, n. 45, per una durata di anni venti, gia' assentita con deliberazione della Giunta regionale n. 3244 del 25 giugno 1987.
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, della l.r. n. 33/1977, il trasferimento a favore della «Societa' Minerali Investimenti S.r.l.», in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, via Australia, 23, Codice fiscale 09352471008, in considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Tre Cannoni» in comune di Ne (Genova), per un'area di concessione pari ad ettari 58, are 12, centiare 62, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel Comune di Ne' (Genova), fermo restando quanto previsto all'art. 38 della l.r. n. 33/1977.
3. Di stabilire ch la «Societa' Minerali Investimenti S.r.l.» e' tenuta:
a) corrispondere alla regione Liguria a noma dell'articolo 23 della legge regionale n. 33/1977, citata il canone annuo anticipato di euto 301,49 (tecnotiuno/49), pari al diritto proporzionale annuo di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonche' il diritto fisso di euto 833,56 (ottocentotrentare/56) quale tassa regionale inerente il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;
b) ad eseguere il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della regione, la misura della portata delle singole sorgenti;
d) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonche' - almeno una volta all'anno all'effettuazione delle analisi batteriologiche;
e) a comunicare periodicamente alla regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonche' a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;
f) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale;
g) ad osservare le vigenti norme in materia mineraria;
h) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;
i) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformita' con la previsione dell'art. 21, comma I, della legge regionale n 33/1977 citata;
l) a comunicare, nel termine di sei mesi dal rilascio della concessione, alla Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Chiavarese, i risultati dell'indagine relativa al piano di tutela delle risorse idriche, riguardante le condotte di captazione delle sorgenti denominate S. Rita 2' e S. Rita 3', presentando, successivamente, alla stessa A.S.L., un piano di bonifica e protezione delle precitate sorgenti ed a provvedere - altresi' - entro il 31 dicembre 2008, alla bonifica dei dreni' risultati contaminati, con piena operativita' di tutte le sorgenti relative alla concessione mineraria denominata «Tre Cannoni».
4. Di stabilire, altresi', che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alla produzione, alla regione Liguria, Servizio Attivita' Estrattive, via D'Annunzio 113, Genova, dell'accordo stipulato tra le parti sulle condizioni e patti relativi al trasferimenio della concessione.
5. Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale dela regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimita'.
 
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